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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 16330/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], nel senso della correzione dell'errore materiale; Motivi deila decisione

1. Rilevato che nel processo r.g.n. 11/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, all'udienza del 26 ottobre 2026 la Suprema Corte (Sezione quarta) ha dato lettura del dispositivo di sentenza contenente l'errore materiale nell'indicazione dei nomi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Hushi [di (alias [OSCURATO:PERSONA]), in quanto indicati come "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])";

2. Ritenuto, pertanto, di correggere ii detto errore materiale ex art. 130 cod. pen. nel senso che ove è scritto: ''[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])' debba intendersi: "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])", mandando alla cancelleria per le conseguenti annotazioni.

3. La Procura generale della Repubblica Presso la Suprema Corte ha concluso nei termini di cui in epigrafe.

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza di questa sezione quarta letto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento n. 11/2022 r.g. a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che ove è scritto: "[OSCURATO:PERSONA] e Huschi [di (alias [OSCURATO:PERSONA])" debba intendersi: "[OSCURATO:PERSONA] e Hushi [di (alias [OSCURATO:PERSONA])".

Manda alla cancelleria per le annotazioni conseguenti.

Così deciso il 22 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], nel senso della correzione dell'errore materiale; Motivi deila decisione 1. Rilevato che nel processo r.g.n. 11/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, all'udienza del 26 ottobre 2026 la Suprema Corte (Sezione quarta) ha dato lettura del dispositivo di sentenza contenente l'errore materiale nell'indicazione dei nomi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Hushi [di (alias [OSCURATO:PERSONA]), in quanto indicati come "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])"; 2. Ritenuto, pertanto, di correggere ii detto errore materiale ex art. 130 cod. pen. nel senso che ove è scritto: ''[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])' debba intendersi: "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])", mandando alla cancelleria per le conseguenti annotazioni. 3. La Procura generale della Repubblica Presso la Suprema Corte ha concluso nei termini di cui in epigrafe. P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza di questa sezione quarta letto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento n. 11/2022 r.g. a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che ove è scritto: "[OSCURATO:PERSONA] e Huschi [di (alias [OSCURATO:PERSONA])" debba intendersi: "[OSCURATO:PERSONA] e Hushi [di (alias [OSCURATO:PERSONA])". Manda alla cancelleria per le annotazioni conseguenti. Così deciso il 22 febb
Sentenza Cassazione n. 16330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris