CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43132/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo dei reati e in particolare sulla consapevolezza della falsità della banconota da 100 euro spesa per la ricarica. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. 3.2. Nella specie, sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, di apprezzare gli elementi probatori impiegati dal giudice di merito per risalire alla prova della conoscenza della falsità della banconota spesa. Compito già esaurientemente assolto dalla Corte di appello, che ha individuato plurimi elementi da cui desumere la sussistenza del dato rappresentativo (spendita di banconota da 100 euro per effettuare due ricariche da 10 euro, l'essersi recato in un esercizio commerciale distante dalla propria abitazione dove l'imputato non era conosciuto, assenza di spiegazioni alternative), confutando le obiezioni della difesa. Si tratta di motivazione immune da vizi logici, 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere )estensore Il