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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 46887/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria e le conclusioni scritte del difensore che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 23 luglio 2021, il tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell'appello avanzato dal P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. presso il medesimo tribunale datato 15-6-2022, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto gravemente indiziato di tre distinte ipotesi di rapina tentata e consumata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che con unico motivo, qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava difetto di motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria posto che le descrizioni dell'autore del fatto da parte delle diverse persone offese non coincidevano con le fattezze fisiche dell'imputato ed erano anche diverse tra loro. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché, sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(per tutte v.

Cass. Sez.

U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (per tutte, Sez.

Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828).

Nel caso in esame il giudice di merito ha adeguatamente esposto il materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari consistente in ben tre distinti riconoscimenti fotografici del ricorrente effettuati da distinte persone offese così che il giudizio di gravità indiziaria che il ricorso contesta appare effettuato sulla base di precisi elementi ed in assenza dei lamentati vizi, non potendo valere a scalfire la gravità dei plurimi riconoscimenti le parziali difformità delle fattezze fisiche rispetto alle descrizioni.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata ed avanzata per doglianze non proponibili; alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma» dicembre 2021 , [OSCURATO:PERSONA]. lioltI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria e le conclusioni scritte del difensore che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 23 luglio 2021, il tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell'appello avanzato dal P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. presso il medesimo tribunale datato 15-6-2022, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto gravemente indiziato di tre distinte ipotesi di rapina tentata e consumata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che con unico motivo, qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava difetto di motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria posto che le descrizioni dell'autore del fatto da parte delle diverse persone offese non coincidevano con le fattezze fisiche dell'imputato ed erano anche diverse tra loro. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché, sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(per tutte v. Cass. Sez. U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame il giudice di merito ha adeguatamente esposto il materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari consistente in ben tre distinti riconoscimenti fotografici del ricorrente effettuati da distinte persone offese così che il giudizio di gravità indiziaria che il ricorso contesta appare effettuato sulla base di precisi elementi ed in assenza dei lamentati vizi, non potendo valere a scalfire la gravità dei plurimi riconoscimenti le parziali difformità delle fattezze fisiche rispetto alle descrizioni. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata ed avanzata per doglianze non proponibili; alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen. Sentenza a motivazione semplificata. Roma» dicembre 2021 , [OSCURATO:PERSONA]. lioltI [OSCURATO:PERSONA]