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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 46435/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento dello stesso.

Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, hanno concluso per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 6 marzo 2023 (depositata in data 3 aprile 2023) il Tribunale del Riesame di Firenze ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale con il quale era disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati il primo per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e il secondo e il terzo per il reato di cui all'art. 11 D.Igs. 74/00: - il sequestro innpeditivo ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen. diretto finalizzato alla confisca della somma di danaro di euro 642,000 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della somma di euro 50.000 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al capo 19) e 20); - il sequestro preventivo diretto e per equivalente finalizzato alla confisca in relazione al reato di cui al capo 29) di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 d.

Igs. 74/2000) della somma di euro 180.000,00 riferibile ai Troise.

La condotta di cui al capo 19 è relativa ad una bancarotta distrattiva della somma di euro 642.516,78 che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe erogato dal 2012 al 2019 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratore e legale rappresentante e alla società immobiliare Castelpulci s. r.

I. amministrata da [OSCURATO:PERSONA].

La condotta di cui al capo 20 è relativa alla distrazione di un importo pari a 50.000,00 euro che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prelevato senza alcuna giustificazione dal conto della società annotando una falsa appostazione di giroconto sul conto "amministrazione [OSCURATO:SOCIETA] MASSIMO prelevamento spese del 2020".

Avverso siffatta decisione propongono ricorso i tre indagati.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il seguente motivo di doglianza.

2.1. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del periculum in mora.

In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza di esigenze cautelari che giustificavano il sequestro della somma di danaro.

Lamenta il ricorrente la apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata allorquando: - richiama la costituzione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." che avrebbe ereditato marchi, contratti e clientela della [OSCURATO:SOCIETA]. e che sarebbe una newco recentemente costituita per proseguire l'attività della fallita depurata dai debiti di quest' ultima; - ritiene che i negozi giuridici posti in essere tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. siano serviti per mascherare l'erogazione delle somme di danaro dalla prima, che produceva mobili di lusso, alla seconda e quindi vi sarebbe il pericolo che r attraverso questo meccanismo le somme in sequestro vengano di fatto impiegate in un'attività formalmente di terzi, ma in realtà dallo stesso indagato.

Il Tribunale ha insistito nel valorizzare come la costituzione della newco che esercita l'attività negli stessi locali con dipendenti e attrezzature della fallita concretizzi il pericolo che attraverso questa strategia le somme oggetto di sequestro non siano più recuperabili da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dunque che il vincolo sulla società è necessario per impedire il compimento in futuro di altri reati fallimentari e tributari in quanto, seppure la società non sia in grado di operare, tuttavia, potrebbe di fatto gestire i profitti che deriverebbero dalla commissione da parte delle altre società di siffatti reati.

La difesa lamenta come l'ordinanza non abbia valutato gli esiti di elementi istruttori decisivi (annotazione GdF del 28 maggio 2021, dichiarazioni dell'indagato [OSCURATO:SOCIETA], dell'ex dipendente [OSCURATO:PERSONA] che spiegano il significato della genesi della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) [OSCURATO:SOCIETA]., prosegue la difesa, è sempre stata la società di famiglia titolare dei beni immobili, marchi e immobili produttivi; [OSCURATO:SOCIETA]. (poi Paint s.r.I.) è stata la società destinata alla produzione dei mobili. [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva il proprio lavoro in ragione di un contratto di fitto di azienda risoltosi nel maggio 2019 con il decesso del padre dell'indagato.

Dunque, la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. è ormai risalente nel tempo non trattandosi più di una newco ed è stata creata in virtù di un contratto estimatorio con l'ex dipendente Zanca che, di fronte alla prospettiva di rimanere senza lavoro per il fallimento di Paint s.r.I., acquisiva il magazzino rimasto unico cespite a seguito della risoluzione del contratto di affitto.

3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti comuni motivi di doglianza.

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti ha denunziato violazione di legge quanto alla estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato ai ricorrenti unitamente al coindagato [OSCURATO:PERSONA] di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il momento rilevante nel caso di specie, ai fini della consumazione del reato, è da individuarsi al più nel primo passaggio ipotizzato tra la società [OSCURATO:PERSONA] & C., successivamente fallita, e la [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto nei primi mesi dell'anno 2016 dovendosi invece ritenere irrilevante sul punto la successiva alienazione di [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2021 ad una terza società Muse caffè s.r.l. del tutto estranea al reato in esame.Ed infatti gli atti fraudolenti attribuiti all'indagato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i ricorrenti, sarebbero da individuare nello smantellamento del ramo di azienda [OSCURATO:PERSONA] per trasferirlo ad [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile ai fratelli Troise.

Il Tribunale, nel ritenere che il reato possa considerarsi eventualmente permanente, non spiega perché in questo caso lo sia stato.

La ordinanza si limita ad una presa d'atto della ipotesi accusatoria secondo la quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha di fatto svolto l'attività del ramo d'azienda [OSCURATO:PERSONA].

Mutando la denominazione in "Canto del Ramerino", affittandola e poi cedendola alla [OSCURATO:PERSONA] di Amanti, rispettivamente nel maggio 2019 e nel marzo 2021 al prezzo di 180.0000,00 euro è stato completato lo spossessamento della fallita [OSCURATO:PERSONA] che formalmente non ha percepito i profitti delle somministrazioni delle bevande, né il prezzo di [OSCURATO:PERSONA] in frode all'Erario dal momento che i debiti erariali alla data del fallimento ammontavano a circa un milione.

3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157 e 158 con riferimento all'art. 11 d.lgs. 74/2000.

La data dello spossessamento dell'esercizio commerciale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. è dunque da collocarsi nel 1° gennaio o nel 24 aprile 2016.

Dal momento che al reato in questione non si applicano ai fini prescrizionali gli aumenti indicati dall'art. 17 comma 1 bis del D. Igs. 74/00, e in assenza di atti interruttivi, la prescrizione sarebbe maturata al più tardi nell'aprile 2022.

Nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte in relazione al significato da attribuire alla natura eventualmente permanente del reato, i ricorrenti evidenziano che più cessioni nel tempo del medesimo bene non possono avere, ad eccezione della prima, alcuna idoneità ad eludere le pretese del fisco rispetto all'originario proprietario.

Se invece le cessioni avessero riguardato beni diversi, in questo caso la permanenza della condotta avrebbe assunto rilevanza.

La seconda ed ulteriore cessione a [OSCURATO:PERSONA] nel 2021, dunque, non assume rilievo ai fini del calcolo dei termini prescrizionali, dal momento che la consumazione del reato è la materiale fuoriuscita del bene dal patrimonio del contribuente, non la veste giuridica con la quale fraudolentemente la si giustifichi.

3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato.

In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza di esigenze cautelari che giustificavano il sequestro della somma di danaro.Lamentano i ricorrenti che un primo annullamento del sequestro preventivo era stato operato dal Tribunale del Riesame proprio per carenza di motivazione sulle esigenze cautelari.

L'ordinanza impugnata offre una motivazione apparente allorquando: - ritiene che il Gip abbia motivato sul punto richiamandosi implicitamente ai contenuti della richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero, contenuti peraltro mancanti sul punto; -valorizza l'intervenuto utilizzo di negozi giuridici leciti per il perseguimento di fini illeciti ad opera di professionisti del settore quali [OSCURATO:PERSONA] che svolge l'attività di commercialista, non considerando che la sostanziale totalità di reati economici si caratterizza per una pluralità di negozi giuridici, recuperando temi che attengono al fumus commissi delicti e non al periculum; -valorizza le competenze professionali del' indagato [OSCURATO:PERSONA] in maniera impropria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (S.

U, n. 25932 del 29/05/2008,Rv.239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). 1.11 motivo nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] è manifestamente infondato.

L'ordinanza impugnata è in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità, anche in riferimento alla attualità come declinata nell'ordinanza impugnata.

Sulla base delle argomentazioni in punto di fumus, l'ordinanza motiva in modo non apparente (con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione di legge) sulla sussistenza del periculum in mora che giustifica il mantenimento del vincolo cautelare evidenziando con motivazione logica e non contraddittoria che: "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." che ha ereditato i marchi, contratti e clientela della [OSCURATO:SOCIETA]. è una newco recentemente costituita per proseguire l'attività della fallita, depurata dai debiti di quest'ultima; si tratta di una società solo formalmente intestata ad un ex dipendente, ma comunque riconducibile a [OSCURATO:PERSONA];L'operazione è servita per nascondere passaggio di somme di danaro tra le due società con la conseguenza che vi è un pericolo concreto che attraverso il meccanismo descritto le somme in sequestro siano impiegate in un'attività formalmente di terzi, ma comunque riconducibile all'indagato.

Le articolate argomentazioni utilizzate dal ricorrente per sconfessare la motivazione ora richiamata attengono al merito della vicenda e sono volte a fornire una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti che non può essere oggetto di valutazione in questa sede.

La motivazione del provvedimento impugnato fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente, non potendosi ritenere che la semplice deduzione, nel motivo di ricorso, di una serie di circostanze di fatto relative alle vicende costitutive della società determini un vizio della motivazione nei termini indicati dalla giurisprudenza.

2. Inammissibile anche i ricorsi proposti nell'interesse degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I due motivi di ricorso da trattarsi congiuntamente in quanto relativi al medesimo tema della estinzione del reato per intervenuta prescrizione risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte.

Proprio in relazione ai rapporti tra cause estintive del reato, quali la prescrizione, e misure cautelari reali, questa Corte ha evidenziato che in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il c.d.

"effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("funnus connmissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali dai quali possa desumersi la prescrizione del reato, qualora non espressamente dedotti. (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, (2016) Rv. 267508).

I ricorrenti, nel dolersi della conferma del sequestro disposto nell'ordinanza impugnata, rappresentano la intervenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione unicamente sulla base di una diversa valutazione e considerazione degli elementi di fatto posti a fondamento della vicenda in esame rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame.

È una censura che non può essere veicolata in questa sede ricorrendo alla violazione di legge consistita nella mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi in maniera evidente di una valutazione strettamente ancorata al "merito della vicenda", e come tale non deducibile in sede di legittimità.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento dello stesso. Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, hanno concluso per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 6 marzo 2023 (depositata in data 3 aprile 2023) il Tribunale del Riesame di Firenze ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale con il quale era disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati il primo per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e il secondo e il terzo per il reato di cui all'art. 11 D.Igs. 74/00: - il sequestro innpeditivo ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen. diretto finalizzato alla confisca della somma di danaro di euro 642,000 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della somma di euro 50.000 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al capo 19) e 20); - il sequestro preventivo diretto e per equivalente finalizzato alla confisca in relazione al reato di cui al capo 29) di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 d. Igs. 74/2000) della somma di euro 180.000,00 riferibile ai Troise. La condotta di cui al capo 19 è relativa ad una bancarotta distrattiva della somma di euro 642.516,78 che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe erogato dal 2012 al 2019 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratore e legale rappresentante e alla società immobiliare Castelpulci s. r. I. amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. La condotta di cui al capo 20 è relativa alla distrazione di un importo pari a 50.000,00 euro che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prelevato senza alcuna giustificazione dal conto della società annotando una falsa appostazione di giroconto sul conto "amministrazione [OSCURATO:SOCIETA] MASSIMO prelevamento spese del 2020". Avverso siffatta decisione propongono ricorso i tre indagati. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il seguente motivo di doglianza. 2.1. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del periculum in mora. In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza di esigenze cautelari che giustificavano il sequestro della somma di danaro. Lamenta il ricorrente la apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata allorquando: - richiama la costituzione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." che avrebbe ereditato marchi, contratti e clientela della [OSCURATO:SOCIETA]. e che sarebbe una newco recentemente costituita per proseguire l'attività della fallita depurata dai debiti di quest' ultima; - ritiene che i negozi giuridici posti in essere tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. siano serviti per mascherare l'erogazione delle somme di danaro dalla prima, che produceva mobili di lusso, alla seconda e quindi vi sarebbe il pericolo che r attraverso questo meccanismo le somme in sequestro vengano di fatto impiegate in un'attività formalmente di terzi, ma in realtà dallo stesso indagato. Il Tribunale ha insistito nel valorizzare come la costituzione della newco che esercita l'attività negli stessi locali con dipendenti e attrezzature della fallita concretizzi il pericolo che attraverso questa strategia le somme oggetto di sequestro non siano più recuperabili da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dunque che il vincolo sulla società è necessario per impedire il compimento in futuro di altri reati fallimentari e tributari in quanto, seppure la società non sia in grado di operare, tuttavia, potrebbe di fatto gestire i profitti che deriverebbero dalla commissione da parte delle altre società di siffatti reati. La difesa lamenta come l'ordinanza non abbia valutato gli esiti di elementi istruttori decisivi (annotazione GdF del 28 maggio 2021, dichiarazioni dell'indagato [OSCURATO:SOCIETA], dell'ex dipendente [OSCURATO:PERSONA] che spiegano il significato della genesi della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) [OSCURATO:SOCIETA]., prosegue la difesa, è sempre stata la società di famiglia titolare dei beni immobili, marchi e immobili produttivi; [OSCURATO:SOCIETA]. (poi Paint s.r.I.) è stata la società destinata alla produzione dei mobili. [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva il proprio lavoro in ragione di un contratto di fitto di azienda risoltosi nel maggio 2019 con il decesso del padre dell'indagato. Dunque, la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. è ormai risalente nel tempo non trattandosi più di una newco ed è stata creata in virtù di un contratto estimatorio con l'ex dipendente Zanca che, di fronte alla prospettiva di rimanere senza lavoro per il fallimento di Paint s.r.I., acquisiva il magazzino rimasto unico cespite a seguito della risoluzione del contratto di affitto. 3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti comuni motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti ha denunziato violazione di legge quanto alla estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato ai ricorrenti unitamente al coindagato [OSCURATO:PERSONA] di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il momento rilevante nel caso di specie, ai fini della consumazione del reato, è da individuarsi al più nel primo passaggio ipotizzato tra la società [OSCURATO:PERSONA] & C., successivamente fallita, e la [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto nei primi mesi dell'anno 2016 dovendosi invece ritenere irrilevante sul punto la successiva alienazione di [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2021 ad una terza società Muse caffè s.r.l. del tutto estranea al reato in esame.Ed infatti gli atti fraudolenti attribuiti all'indagato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i ricorrenti, sarebbero da individuare nello smantellamento del ramo di azienda [OSCURATO:PERSONA] per trasferirlo ad [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile ai fratelli Troise. Il Tribunale, nel ritenere che il reato possa considerarsi eventualmente permanente, non spiega perché in questo caso lo sia stato. La ordinanza si limita ad una presa d'atto della ipotesi accusatoria secondo la quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha di fatto svolto l'attività del ramo d'azienda [OSCURATO:PERSONA]. Mutando la denominazione in "Canto del Ramerino", affittandola e poi cedendola alla [OSCURATO:PERSONA] di Amanti, rispettivamente nel maggio 2019 e nel marzo 2021 al prezzo di 180.0000,00 euro è stato completato lo spossessamento della fallita [OSCURATO:PERSONA] che formalmente non ha percepito i profitti delle somministrazioni delle bevande, né il prezzo di [OSCURATO:PERSONA] in frode all'Erario dal momento che i debiti erariali alla data del fallimento ammontavano a circa un milione. 3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157 e 158 con riferimento all'art. 11 d.lgs. 74/2000. La data dello spossessamento dell'esercizio commerciale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. è dunque da collocarsi nel 1° gennaio o nel 24 aprile 2016. Dal momento che al reato in questione non si applicano ai fini prescrizionali gli aumenti indicati dall'art. 17 comma 1 bis del D. Igs. 74/00, e in assenza di atti interruttivi, la prescrizione sarebbe maturata al più tardi nell'aprile 2022. Nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte in relazione al significato da attribuire alla natura eventualmente permanente del reato, i ricorrenti evidenziano che più cessioni nel tempo del medesimo bene non possono avere, ad eccezione della prima, alcuna idoneità ad eludere le pretese del fisco rispetto all'originario proprietario. Se invece le cessioni avessero riguardato beni diversi, in questo caso la permanenza della condotta avrebbe assunto rilevanza. La seconda ed ulteriore cessione a [OSCURATO:PERSONA] nel 2021, dunque, non assume rilievo ai fini del calcolo dei termini prescrizionali, dal momento che la consumazione del reato è la materiale fuoriuscita del bene dal patrimonio del contribuente, non la veste giuridica con la quale fraudolentemente la si giustifichi. 3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato. In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza di esigenze cautelari che giustificavano il sequestro della somma di danaro.Lamentano i ricorrenti che un primo annullamento del sequestro preventivo era stato operato dal Tribunale del Riesame proprio per carenza di motivazione sulle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata offre una motivazione apparente allorquando: - ritiene che il Gip abbia motivato sul punto richiamandosi implicitamente ai contenuti della richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero, contenuti peraltro mancanti sul punto; -valorizza l'intervenuto utilizzo di negozi giuridici leciti per il perseguimento di fini illeciti ad opera di professionisti del settore quali [OSCURATO:PERSONA] che svolge l'attività di commercialista, non considerando che la sostanziale totalità di reati economici si caratterizza per una pluralità di negozi giuridici, recuperando temi che attengono al fumus commissi delicti e non al periculum; -valorizza le competenze professionali del' indagato [OSCURATO:PERSONA] in maniera impropria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (S. U, n. 25932 del 29/05/2008,Rv.239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). 1.11 motivo nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata è in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità, anche in riferimento alla attualità come declinata nell'ordinanza impugnata. Sulla base delle argomentazioni in punto di fumus, l'ordinanza motiva in modo non apparente (con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione di legge) sulla sussistenza del periculum in mora che giustifica il mantenimento del vincolo cautelare evidenziando con motivazione logica e non contraddittoria che: "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." che ha ereditato i marchi, contratti e clientela della [OSCURATO:SOCIETA]. è una newco recentemente costituita per proseguire l'attività della fallita, depurata dai debiti di quest'ultima; si tratta di una società solo formalmente intestata ad un ex dipendente, ma comunque riconducibile a [OSCURATO:PERSONA];L'operazione è servita per nascondere passaggio di somme di danaro tra le due società con la conseguenza che vi è un pericolo concreto che attraverso il meccanismo descritto le somme in sequestro siano impiegate in un'attività formalmente di terzi, ma comunque riconducibile all'indagato. Le articolate argomentazioni utilizzate dal ricorrente per sconfessare la motivazione ora richiamata attengono al merito della vicenda e sono volte a fornire una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti che non può essere oggetto di valutazione in questa sede. La motivazione del provvedimento impugnato fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente, non potendosi ritenere che la semplice deduzione, nel motivo di ricorso, di una serie di circostanze di fatto relative alle vicende costitutive della società determini un vizio della motivazione nei termini indicati dalla giurisprudenza. 2. Inammissibile anche i ricorsi proposti nell'interesse degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi di ricorso da trattarsi congiuntamente in quanto relativi al medesimo tema della estinzione del reato per intervenuta prescrizione risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte. Proprio in relazione ai rapporti tra cause estintive del reato, quali la prescrizione, e misure cautelari reali, questa Corte ha evidenziato che in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il c.d. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("funnus connmissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali dai quali possa desumersi la prescrizione del reato, qualora non espressamente dedotti. (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, (2016) Rv. 267508). I ricorrenti, nel dolersi della conferma del sequestro disposto nell'ordinanza impugnata, rappresentano la intervenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione unicamente sulla base di una diversa valutazione e considerazione degli elementi di fatto posti a fondamento della vicenda in esame rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame. È una censura che non può essere veicolata in questa sede ricorrendo alla violazione di legge consistita nella mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi in maniera evidente di una valutazione strettamente ancorata al "merito della vicenda", e come tale non deducibile in sede di legittimità. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a
Decreto Cassazione n. 46435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris