CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 6 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 21 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati lui ascritti, stante la grossolanità della contraffazione, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 della motivazione ha ampiamente evidenziato come dall'analisi dei prodotti sequestrati non si potesse parlare di contraffazione grossolana, con la conseguente integrazione di entrambi i delitti contestati, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente