CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22662/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 12/2018 d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA , depositata il07/02/2018 R.G.N. 675/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA] (C.A.S.) ed espose di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio dal 2000 al 2009 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato con la qualifica di ATE. Dedusseche non gli era mai stato corrisposto il premio annuo di € 2.167,01 e l'indennità pari a 30/30 della retribuzione dovuta a titolo di TFR al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di anzianità di servizio prestato. Si dolse, inoltre , della mancata corresponsione dell ’ indennità sostitutiva della polizza sanitaria e dell'indennità di zona pari ad € 300 dovuta ai sensi dell'articolo 25 del contratto collettivo per l'importo di € 1.155,00 oltre a rivalutazione ed interessi. Lamentòpoi la mancata corresponsione a titolo di una tantum e la somma di € 3 . 000 ,00 relativa al premio di produttività il rinnovo contrattuale. 2. Il Tribunale di Messina rigettò le domande ritenendo che la stess e fossero fondate su previsioni contrattuali che non erano applicabili al C.A.S.. 3. La Corte di appello di Messina, investita del gravame del lavoratore, ritenneche la domanda del Cortese - di corresponsione del premio annuo, dell’indennità sostitutiva della polizza sanitaria e dell’indennità di zona oltre che di ricalcolo del TFR - non potesse essere accolta osservando che al Consorzio, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione non si applicano le norme collettive di tipo privatistico in base alle quali erano state avanzate le pretese azionate. Inoltre, rammentò che comunque il contratto collettivo di diritto privato non avrebbe potuto essere applicato in virtù di unaffidamento riposto dal lavoratore in base all’assorbente ragione che, oltre a non esserglidovute, non gli erano mai state erogateper tutta la durata del rapporto sicché non si poteva ravvisare alcun diritto quesito. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato quattro motivi. Il CAS ha resistito con controricorso.La decisione, originariamente fissata per il 15.3.2022, è stata rinviata all’odierna adunanza a causa di un impedimento del relatore. CONSIDERATOCHE 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1n. 3 c.p.c . . 5.1. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata,pur in assenza di un appello incidentale da parte del Consorzio, avrebbe erroneamente riformato la decisionedi primo grado nella parte in cui era stato affermato che il C.A.S.aveva pacificamente applicato ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti la contrattazione collettiva di diritto privato per le società private gerenti strade ed autostrade e non quella regionale prevista dall’art. 24 della legge n. 10 del 2000. Osserva che,in tal modo, si sarebbe scardinato il principio sul quale il lavoratore aveva costruito il suo diritto, fondandolo anche sul legittimo affidamento riposto nell’erogazione delle somme. 6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge regionale n.10 del 2000 in relazio ne all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. 6.1. Deduce il ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui si è ritenuto che al rapporto non fosse applicabile il contratto nazionale che quelle indennità prevedeva ma piuttosto quello regionale. 7. Conil terzo motivo di ricorso è denunciata, sotto altro profilo, ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge regionale n. 10 del 2000 inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. 7.1. Il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare chea livello regionale non vi è una contrattazione che tenga conto delle figure professionali assimilabili all’ATE e ritiene che pertanto non si possa che avere riguardo alla Contrattazione nazionale. Insiste nel rammentare chele indennità chieste sono di fatto previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL e risultano regolarmente riconosciute al personale a tempo indeterminato. Erroneamente perciò il giudice di appello aveva acriticamente condiviso i pareri del C . G . A. che si fondano su principi di carattere generale scaturenti dalla legge n. 10 del 2000, senza tenere in alcun conto di tutte le deliberazioni adottate dal C.A.S.successivamente all’entrata in vigore di detta normativa che erano finalizzat e proprio a sostenere la necessità d i applica r e al proprio personale i l contratto nazionale del personale dei Trafori e delle Autostrade , stante la impossibilità di equiparare talune figure quali quella di [OSCURATO:PERSONA],con quelle previste nel contratto regionale. 8. I primi tre motivi di ricorso , da esaminare congiuntamente, sono infondati. 8.1. Va premesso che il C.A.S.è un ente pubblico non economico regionale soggetto alla l. r. n. 10 del 2000.8.2. L’art. 24 della citata legge dispone che lacontrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli. La contrattazione regionale e la contrattazione integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. 8.3. La stessa norma prevede poi che l a contrattazione regionale - quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. 8.4. Ai sensi dell’art. 2della legge 23 ottobre 1992 n. 421 questa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi. 8.5. Tanto in conformità a quanto stabilito nel titolo III del d. lgs.3 febbraio 1993, n. 29, per i contratti collettivi nazionali ed integrativi. Inoltre, l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione e osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi previsti dal citato art. 24. 8.6. Tanto premesso, del tutto correttamente la Corte di appello ha individuato le regole del rapporto nel contratto collettivo regionale di lavoro ed ha escluso che alla fattispecie in esame fosse applicabile , invece , il contratto collettivo di diritto privato proprio delle società private gerenti strade ed autostrade che prevede gli istituti che sono oggetto della domanda avanzata dal Cortese. 8.7. Sulla base di queste o sservazioni, c on riguardo al primo motivo di ricorso, va rilevato che il C.A.S.,vittorioso in primo grado, non era tenuto a proporre alcun appello incidentale per modificare in diritto la sentenza di primo gradoa lui favorevole. L' appellato vittorioso, infatti, non è tenuto a proporre impugnazione incidentale e, ove intenda ottenere che la pronuncia sia confermata con una diversa motivazione, può limitarsi a riproporre le domande e le eccezioni respinte, assorbite o non esaminate in primo grado. Solo quando sia rimasto parzialmente soccombente e voglia conseguire la modificazione in suo favore della sentenza del primo giudice, impugnata in via principale dalla controparte, deve necessariamente proporre l'appello incidentale (cfr. Cass. 5626 del 1985, n.2166 del 19 80 ). Correttamente perciò il giudice di appello, in applicazione del principio iura novit curia, inalterata la pronuncia di rigetto già adottata dal giudice di primo grado, si è limitato a modificare la motivazione di quella sentenza individuando le norme applicabili al caso concreto, senza alcun nuov o accertament o di fatto e senza che tale operazionesi sia tradotta in un inammissibile rilievo d'ufficio di un diverso vizio del procedimento e del provvedimento impugnato. Solo in tal caso, che nella specie non ricorre, la parte rimasta vittoriosa nel merito in primo grado sarebbe tenuta a proporre autonomo appello incidentale non essendo sufficiente la mera prospettazione subordinata dell'applicabilità delle diverse norme(cfr. Cass. 21/07/2008 n. 20074). N on è ravvisabile unanuova questione di fatto nel caso in cui debba accertarsi la vigenza o meno di una certa norma alla data rilevante in relazione al caso concreto. Tale accertamento rientra nella scienza ufficiale del giudice il quale ha il dovere, prescindendo dalle deduzioni delle parti, di verificare se la disposizione applicata fosse effettivamente in vigore e, quindi, applicabile al caso esaminato(cfr. Cass. n. 17692 del 2009 con riguardo al giudizio di legittimità. Principio a maggior ragione valido nei gradi di merito). 9. Anche la censura con la quale è denunciata la violazione del principio del legittimo affidamento, sotto il profilo dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., e l’omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., è infondata. 9.1. Sostiene il ricorrente chela sentenza impugnata non avrebbe affatto tenuto conto della circostanza cheil principio di legittimo affidamento ha carattere generaleed è posto a tutela dei diritti che possono essere incisi da atti normativi che, si ritiene, non possano retroattivamente elidere gli effetti del contratto in precedenza applicato. Non soltanto in base alla giurisprudenza dilegittimità ma anche con riguardo a quella comunitaria. 9.2. Osserva che anche a voler ritenere applicabile ai dipendenti del C.A.S. il contratto regionale, invece che quello nazionale comunque le somme chieste erano dovute atteso che la normativa contrattuale non poteva travolgere con efficacia retroattiva gli effetti del contratto in precedenza applicato. 10. Il motivo è infondato. 10.1. È vero che al lavoratore nel primo periodo del rapporto, fino al 2004, è stato applicato il c.c.n.l. di diritto privato delle autostrade e tuttavia èdel pari incontroverso che non gli sono mai state erogate le indennità rivendicate in giudizio.10.2. Per tale decisivo aspetto va dunque escluso, come ritenuto dalla Corte, che per effetto dell’applicazione (errata) di quel contratto il lavoratore avesseuna legittima aspettativa di vedersi riconoscere tutte le indennità e dunque anche quelle qui azionate. 10.3. Non è possibile ravvisare una aspettativa, che disattesa abbia generato un affidamento del lavoratore, in un caso come quello in esame in cui il diritto reclamato non sia mai stato neppure implicitamente riconosciuto. Come si è detto è incontestato che il Cortese non ha mai ricevuto le indennità che qui sono azionate. 10.4. Va poi rimarcato che la pretesa qui azionata èfondata su un contratto collettivo che non è stato integralmente applicato e non è concretamente applicabile al rapporto di lavoro intercorso tra le parti. 10.5. Per poter ravvisare un legittimo affidamento del lavoratore che giustifichi il riconoscimento di una sua aspettativa tutelabile è necessario che risulti un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione in senso favorevole al richiedente. Non avendo il C.A.S., come detto, mai da to integrale applicazione agli istituti del contratto nazionale di diritto privatorivendicato, nessun diritto può dirsi acquisito al patrimonio del lavoratore. 11. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. La parziale novità delle questioni trattate e l’oggettiva scarsa chiarezza del compendio normativoapplicabile giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo