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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28434/2022

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onosciuta in capo al concessionario, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che non s’era costituita in giudizio.

Con ordinanza del 15 maggio 2013 la Commissione tributaria della Campania disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, ma l’Agenzia delle Entrate di Caserta provvedeva a depositare solo l’avviso di ricevimento della raccomandata consegnata, in data 5 giugno 2013, ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che si costituiva in giudizio.

Quindi, il Giudice regionale, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l’appello, con la seguente motivazione: «si dà atto che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate, pertanto, esse vanno confermate nel loro importo detratte le somme già pagate dal contribuente.

Per quanto concerne l’iscrizione ipotecaria essa va annullata per mancata notifica al contribuente.

Inoltre, in presenza di un fondo patrimoniale l’iscrizione ipotecaria sui beni oggetto di iscrizione ipotecaria è inefficace» (così nella pronuncia impugnata).

4. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c, ad [OSCURATO:PERSONA].

S.p.A. ed all’Agenzia delle Entrate, articolando sei motivi di impugnazione e depositando successivamente memoria ex art. 378 c.p.c.

5. L’Agenzia delle Entrate notificava il 24 novembre 2014 controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso principale.

6. Con atto notificato il 25 novembre 2014 anche [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso principale e formulando ricorso incidentale nella parte in cui il Giudice regionale aveva annullato l’iscrizione ipotecaria.

7. Con ordinanza interlocutoria del 4 maggio 2021 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di ufficio, successivamente pervenuto.

L E [OSCURATO:PERSONA]

8. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 332 c.p.c., sostenendo che il Giudice regionale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame, per non aver l’appellante integrato il contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, come disposto con la citata ordinanza. 8.1.Con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata in ragione dell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, risultando tale omissione anche dal fatto che dalla semplice lettura della sentenza emerge che il processo di secondo grado si era svolto solo tra l’Agenzia delle Entrate di Caserta, [OSCURATO:PERSONA] ed il concessionario.

8.2. Co n il terzo motivo di impugnazione il contribuente ha denunciato, con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che la Commissione regionale s’era pronunciata su di una questione (la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento) su cui si era formato il giudicato interno, tenuto conto che il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, affermando che «in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. il silenzio e la mancata costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rendono fondata la doglianza di parte sull’omessa notifica delle cartelle di pagamento» (v. pagina n. 16 del ricorso) e che avverso tale sentenza aveva proposto appello solo l’Agenzia delle Entrate, che si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l’agente della riscossione si era costituita nel giudizio di secondo grado solo a seguito dell’integrazione del contraddittorio e non aveva proposto, a sua volta, appello avverso la predetta pronuncia.

8.3. Co n il quarto motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con riferimento all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 36 n. 4 del d.lgs. 546/1992, ponendo in evidenza che la Commissione regionale, oltre a pronunciarsi inammissibilmente sulla questione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento, aveva omesso di esplicitare le ragioni che lo avevano condotto a ritenere che le cartelle fossero state correttamente notificate.

8.4. Con il quinto motivo di impugnazione l’istante ha lamentato la «manifesta illogicità e contraddittorietà che immediatamente emergono dalla stringata decisione impugnata» (v. pagina 19 del ricorso), ponendo in evidenza che il Giudice dell’appello aveva riformato la sentenza impugnata, confermando la legittimità delle cartelle di pagamento, con ciò dando per presupposta « l’indagine conoscitiva e la decisione sul punto, da parte del primo giudice, cosa che, invece, non è affatto avvenuta in primo grado» (v, pagina n. 19 del ricorso), non avendo la Commissione ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento, per non essere state le stesse prodotte.

8.5. Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omesso esame e pronuncia sulle eccezioni sollevate dal contribuente in ordine alla: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 180 e segg., 323 c.p.c., in ragione della dedotta inammissibilità dell’appello per le decadenze derivate dalla mancata costituzione del concessionario in primo grado, il quale non poteva depositare in secondo grado alcuna documentazione; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600/1973, 140 c.p.c., nonché del principio di cui all’art. 6 della legge n. 212/2000, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., oltre alla «illogica e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. per mancata accettazione del contraddittorio sulle deduzioni ed eccezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Aversa, stante le decadenze maturate in primo grado» (così a pagina n. 22 del ricorso); c) violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600/1973, 140 c.p.c., nonché dell’art. 6 della legge n. 212/2000, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., oltre illogica e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. (v. pagina n. 27 del ricorso); d) violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e ss. c.c. - « Mancata declaratoria della maturata prescrizione e decadenza del diritto di esigere il pagamento delle somme indicate in ciascuna cartella impugnata»(v. pagina n. 30 del ricorso).

9. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel suo ricorso incidentale ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360 co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che il citato art. 77, nella versione ratione temporis applicabile, non prevedeva la comunicazione preventiva, né successiva dell’iscrizione ipotecaria, aggiungendo che dalla motivazione del Giudice regionale non si comprendeva se la valutazione operata fosse stata o meno elaborata sulla nuova versione della menzionata disposizione (introdotta dalla legge 106/2001 ed in vigore dal 17 luglio 2001), che ha previsto l’obbligo della comunicazione preventiva al contribuente dell’iscrizione ipotecaria.

10. -Sul ricorso principale – Il ricorso principale va accolto nei limiti che seguono.

Queste le ragioni. 10.1.-Sui primi due motivi del ricorso principale - I primi due motivi del ricorso principale, concernenti la dedotta violazione dell’art. 332 c.p.c. e l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro.

Le doglianze sono infondate.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che nelle cause scindibili non sussiste alcun obbligo di integrare il contraddittorio con le altre parti del giudizio di primo grado, precisando, nello specifico, che: «Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale dispone che l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alle parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 25588 del 2017, Rv. 646125-01; Sez. 5, n. 24083 del 2014, Rv. 633380-01)» (così Cass. n. 29538/2020).

In tale direzione è consolidata nell’elaborazione della Corte l’applicazione del principio «secondo cui, in caso di cause scindibili, la norma contenuta nell’art. 332 c.p.c., la quale dispone che l’impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse deve essere notificata anche alle altre parti, nei cui riguardi l’impugnazione stessa non è esclusa o preclusa, ha la finalità di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi d’impugnazione, per cui la notificazione dell’impugnazione non contiene una vocatio in ius, ma ha il valore di semplice litis denuntiatio e serve a consentire che le parti alle quali è stata indirizzata, propongano, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

Da ciò consegue che non occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale il termine di impugnazione sia decorso, senza che rilevi in proposito che la stessa abbia o meno partecipato al precedente grado di giudizio (cfr., ad es., Cass. n. 24482/2016 e Cass. n. 11835/2018)» (così, da ultimo, Cass. n. 11048/2022).

Tanto chiarito, non par dubbio (e non ne dubita nemmeno il ricorrente, che ne lamenta infatti la violazione) che nella fattispecie in rassegna trov i applicazione il richiamato princ ipio di cui all’art.332 c.p.c., che opera nel processo tributario in ragione della previsione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992.

Non ricorre, infatti, l’ ipotesi di litisconsorzio necessario tra i vari enti impositivi chiamati in causa nel primo grado di giudizio, tenuto conto che tra essi ed il ricorrente ricorrono distinti rapporti tributari e che le contestazioni del contribuente erano e sono rivolte nei soli confronti dell’agente della riscossione in ragione della mancata notifica delle cartelle di pagamento e della conseguenziale illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Va aggiunto che la sentenza di primo grado n. 69/14/2011 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, depositata il 28 febbraio 2011, era già passata in giudicato nei confronti dei citati enti impositori nel momento in cui (in data 15 maggio 2013) il Giudice dell’appello ha (erroneamente) ordinato l’integrazione del contraddittorio nei loro riguardi, per cui la mancata ottemperanza a tale ordine da parte dell’Agenzia delle Entrate non può assumere alcun effetto, non ricorrendo più l’esigenza di assicurare la suindicata finalità posta a base del congegno processuale previsto dall’art. 332 c.p.c. 10.2.Sul terzo e sul quinto motivo del ricorso principale - Le doglianze in oggetto vanno esaminate unitariamente e ritenute parimenti infondate.

Con essi, il ricorrente ha eccepito la sussistenza del giudicato interno in ordine alla mancata notifica delle cartelle di pagamento ed ha lamentato l’illogicità e la contraddittorietà della decisione impugnataper aver riformato la sentenza appellata, “confermando” l’efficacia delle cartelle di pagamento su cui riposava l’iscrizione ipotecaria, laddove il primo Giudice non aveva ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento.

Giova ribadire che la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato «illegittima l’iscrizione ipotecaria per le cartelle di natura tributaria», assumendo – come sopra esposto - che « in base al principio di non contestazione di cuiall’art. 115 c.p.c. il silenzio e la mancata costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rendono fondata la doglianza di parte sull’omessa notifica delle cartelle di pagamento».

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nel ricorso in appello aveva chiesto di riformare la sentenza impugnata, ribadendo che «delle 47 cartelle “incriminante” ben 32 risultano essere state emesse dallo scrivente ufficio nonché dal soppresso ex centro di servizio di Salerno e, si noti, tutte iscritte a ruolo nei termini e notificate nei termini di legge.

Tra l’altro alcune delle cartelle di pagamento, che la parte afferma di ignorare completamente, sono state oggetto di invio di avviso bonario (la n. 4, la n. 5, n. 8, n. 13 e la n. 14 come da elenco della parte)», concludendo nel senso che «è legittimo l’operato dell’Ufficio, mentre il giudice adito, con la sentenza in rassegna, ha erroneamente legittimato un comportamento illegittimo cheva necessariamente rimosso» (così a pagina n. 4 del ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate).

L’agente della riscossione si era poi costituita nel giudizio di appello, dopo la disposta integrazione del contraddittorio, ed aveva depositato la documentazione inerente le notifiche delle cartelle di pagamento su cui poi il Giudice dell’appello si è pronunciato, chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate.

Dal resoconto che precede, dunque, emerge che l’Agenzia delle Entrate, nel richiedere espressamente la riforma della sentenza impugnata e nel sostenere che le pretese ad essa riferibili erano state oggetto di intimazioni di pagamento tempestivamente notificate, ha rimesso in discussione la statuizione del primo Giudice in ordine alla notifica delle predette cartelle di pagamento, così proponendo sul punto rituale appello avverso la pronuncia impugnata anche sotto il menzionato profilo, il che smentisce la dedotta sussistenza del giudicato interno sulla questione in oggetto, rendendo, invece, doverosa la pronuncia del Giudice d’appello su tale motivo di impugnazione.

Destituito di fondamento è anche il quinto motivo di ricorso, basato sulla dedotta manifesta illogicità e contraddittorietà della decisione.

La doglianza si fonda sull’espressione utilizzata dal Giudice dell’appello nel dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto che «in riforma della impugnata sentenza conferma la legittimità delle cartelle di pagamento presupposte», ponendo – di contro – in rilievo che la « “conferma” presumeva che l’indagine conoscitiva e la decisione sul punto, da parte del primo giudice, cosa che, invece, non è affatto avvenuta in primo grado» (v. pagina n. 19 del ricorso).

Senonchè, la “sottile” questione posta dalla difesa del ricorrente trascura di considerare che la predetta “conferma” concerne «la legittimità (ndr., rectius , l’efficacia) delle cartelle di pagamento presupposte» e non anche la decisione del primo Giudice, che non aveva esaminato le notifiche delle cartelle perché non prodotte, per cui la decisione assunta risulta coerente con la ritenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento prodotte nel giudizio di secondo grado. 10.3.- Sul quarto e sul sesto motivo del ricorso principale - Le censure in rassegna risultano, invece, fondate. 10.3.a.

Come sopra esposto, la Commissione regionale – per quanto rileva in relazione ai motivi di impugnazione - h a accolto parzialmente il ricorso sulla base della seguente motivazione: «Si dà atto che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate».

Ebbene, non occorrono soverchie riflessioni per ritenere che tale motivazione sia del tutto apparente.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una motivazione apparente allorché la stessa «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice…., così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost." ([OSCURATO:PERSONA]. 13248 del 2020)» (così, da ultimo, tra le tante, Cass.n. 11473/2022 e,nello stesso senso, Cass. n. 6758/202 2) .

Detta anomalia motivazionale «implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez.

U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez.

U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez.

U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 dei 2009) … deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c." ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22598 del 2018)» (così sempre Cass. n. 11473/2022 citata).

Ebbene, nella fattispecie in rassegna la suindicata “motivazione”si limita ad esprimere un “verdetto” finale, privo di ogni indicazione circa le notifiche esaminate, al loro collegamento con le cartelle impugnate, con quelle considerate dall’Agenzia delle Entrate nell’appello e con quelle prodotte dall’agente della riscossione, ed omette, altresì, ogni rappresentazione in ordine alle modalità con cui le notifiche sono state eseguite ed in merito alle ragioni per le quali sono state ritenute regolarmente eseguite.

Risultano, in tal modo , non esplicitati gli elementi da cui la Commissione ha tratto il proprio convincimento, il che preclude ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento eseguito, il che integra la (implicitamente) dedotta nullità (cfr. Cass. n. 11473/2022, che richiama al riguardo Cass. n. 9105 del 2017; n. 20921 del 2019), la quale va ricondotta –come detto - al paradigma di cui all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. (e non a quello di cui all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. pure indicato nel ricorso). 10.3.b.

Dall’esame della sentenza impugnata non risulta poi emessa alcuna statuizione sulle eccezioni proposte dal contribuente nel corso del giudizio di secondo grado (nella memoria di costituzionedel 7 dicembre 2011 e poi nelle controdeduzioni del 15 novembre 2012), riportate nel ricorso in oggetto(v. pagina nn. 20 e ss.), come verificate dalla Corte dopo la disposta acquisizione del fascicolo di merito, concernenti l’eccezione di prescrizione dei crediti (v. pagina n. 9 del ricorso originario e pagina n. 7 lett. e) delle controdeduzioni), di inammissibilità del deposito della documentazione da parte dell’agente della riscossione per la dedotta decadenza processuale, non essendosi costituita in primo grado (v. pagina 9, punto n. 4 delle controdeduzioni) , restando invece assorbita nella valutazione che precede quella relativa alla mancata notifica delle cartelle Non vi può, quindi, essere dubbio sulla dedotta, parziale, nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112 e 360, co. 1 n. 4. c.p.c.

11. -Sul ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - 11.1.Va premesso che il suindicato ricorso è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e tanto ha giustificato la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè « la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass. n. 39173/2021).

Nondimeno, non può farsi a meno di osservare - per quanto in seguito rileverà –che successivamente alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, che è subentrata ex lege , a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel segno di una fattispecieestintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione» (cfr. Cass.

SS.UU. n.15911/2021).

Nondimeno, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non hanno privatoil procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass. n. 3312/2022), che nella specie non è avvenuta.

11.2. I l suindicato motivo di ricorso, basato sulla ritenuta inesistenza dell’obbligo di comunicare preventivamente l’iscrizione ipotecaria nel regime anteriore alla novella dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotta dalla legge 106/2001 ed in vigore dal 17 luglio 2001, risulta infondato.

Questa Corte ha, infatti, chiarito e ribadito che: - « il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, non "innova" - se non sul sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipo tecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo.

Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario»; - « Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente che procede alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo …. (Cass., SU, 18 settembre 2014, n. 19667)»(così Cass. n. 30534/2019). 12.– La decisione - Alla stregua delle riflessioni vanno rigettati il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale.

Vanno, invece, accolti il quarto ed il sesto motivo del ricorso principale e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (Napoli), in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.

13. Va dato infine conto che ricorrono le condizioni per versamento di un ulteriore importo da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) pari a quello eventualmente dovuto, a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per la proposizione del ricorso incidentale.

P.Q.M. la Corteaccoglie il quarto ed il sesto motivo del ricorso principale e respinge gli altri, nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onosciuta in capo al concessionario, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che non s’era costituita in giudizio. Con ordinanza del 15 maggio 2013 la Commissione tributaria della Campania disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, ma l’Agenzia delle Entrate di Caserta provvedeva a depositare solo l’avviso di ricevimento della raccomandata consegnata, in data 5 giugno 2013, ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che si costituiva in giudizio. Quindi, il Giudice regionale, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l’appello, con la seguente motivazione: «si dà atto che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate, pertanto, esse vanno confermate nel loro importo detratte le somme già pagate dal contribuente. Per quanto concerne l’iscrizione ipotecaria essa va annullata per mancata notifica al contribuente. Inoltre, in presenza di un fondo patrimoniale l’iscrizione ipotecaria sui beni oggetto di iscrizione ipotecaria è inefficace» (così nella pronuncia impugnata). 4. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c, ad [OSCURATO:PERSONA]. S.p.A. ed all’Agenzia delle Entrate, articolando sei motivi di impugnazione e depositando successivamente memoria ex art. 378 c.p.c. 5. L’Agenzia delle Entrate notificava il 24 novembre 2014 controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso principale. 6. Con atto notificato il 25 novembre 2014 anche [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso principale e formulando ricorso incidentale nella parte in cui il Giudice regionale aveva annullato l’iscrizione ipotecaria. 7. Con ordinanza interlocutoria del 4 maggio 2021 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di ufficio, successivamente pervenuto. L E [OSCURATO:PERSONA] 8. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 332 c.p.c., sostenendo che il Giudice regionale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame, per non aver l’appellante integrato il contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, come disposto con la citata ordinanza. 8.1.Con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata in ragione dell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, risultando tale omissione anche dal fatto che dalla semplice lettura della sentenza emerge che il processo di secondo grado si era svolto solo tra l’Agenzia delle Entrate di Caserta, [OSCURATO:PERSONA] ed il concessionario. 8.2. Co n il terzo motivo di impugnazione il contribuente ha denunciato, con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che la Commissione regionale s’era pronunciata su di una questione (la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento) su cui si era formato il giudicato interno, tenuto conto che il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, affermando che «in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. il silenzio e la mancata costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rendono fondata la doglianza di parte sull’omessa notifica delle cartelle di pagamento» (v. pagina n. 16 del ricorso) e che avverso tale sentenza aveva proposto appello solo l’Agenzia delle Entrate, che si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l’agente della riscossione si era costituita nel giudizio di secondo grado solo a seguito dell’integrazione del contraddittorio e non aveva proposto, a sua volta, appello avverso la predetta pronuncia. 8.3. Co n il quarto motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con riferimento all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 36 n. 4 del d.lgs. 546/1992, ponendo in evidenza che la Commissione regionale, oltre a pronunciarsi inammissibilmente sulla questione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento, aveva omesso di esplicitare le ragioni che lo avevano condotto a ritenere che le cartelle fossero state correttamente notificate. 8.4. Con il quinto motivo di impugnazione l’istante ha lamentato la «manifesta illogicità e contraddittorietà che immediatamente emergono dalla stringata decisione impugnata» (v. pagina 19 del ricorso), ponendo in evidenza che il Giudice dell’appello aveva riformato la sentenza impugnata, confermando la legittimità delle cartelle di pagamento, con ciò dando per presupposta « l’indagine conoscitiva e la decisione sul punto, da parte del primo giudice, cosa che, invece, non è affatto avvenuta in primo grado» (v, pagina n. 19 del ricorso), non avendo la Commissione ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento, per non essere state le stesse prodotte. 8.5. Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omesso esame e pronuncia sulle eccezioni sollevate dal contribuente in ordine alla: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 180 e segg., 323 c.p.c., in ragione della dedotta inammissibilità dell’appello per le decadenze derivate dalla mancata costituzione del concessionario in primo grado, il quale non poteva depositare in secondo grado alcuna documentazione; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600/1973, 140 c.p.c., nonché del principio di cui all’art. 6 della legge n. 212/2000, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., oltre alla «illogica e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. per mancata accettazione del contraddittorio sulle deduzioni ed eccezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Aversa, stante le decadenze maturate in primo grado» (così a pagina n. 22 del ricorso); c) violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600/1973, 140 c.p.c., nonché dell’art. 6 della legge n. 212/2000, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., oltre illogica e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. (v. pagina n. 27 del ricorso); d) violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e ss. c.c. - « Mancata declaratoria della maturata prescrizione e decadenza del diritto di esigere il pagamento delle somme indicate in ciascuna cartella impugnata»(v. pagina n. 30 del ricorso). 9. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel suo ricorso incidentale ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360 co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che il citato art. 77, nella versione ratione temporis applicabile, non prevedeva la comunicazione preventiva, né successiva dell’iscrizione ipotecaria, aggiungendo che dalla motivazione del Giudice regionale non si comprendeva se la valutazione operata fosse stata o meno elaborata sulla nuova versione della menzionata disposizione (introdotta dalla legge 106/2001 ed in vigore dal 17 luglio 2001), che ha previsto l’obbligo della comunicazione preventiva al contribuente dell’iscrizione ipotecaria. 10. -Sul ricorso principale – Il ricorso principale va accolto nei limiti che seguono. Queste le ragioni. 10.1.-Sui primi due motivi del ricorso principale - I primi due motivi del ricorso principale, concernenti la dedotta violazione dell’art. 332 c.p.c. e l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro. Le doglianze sono infondate. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che nelle cause scindibili non sussiste alcun obbligo di integrare il contraddittorio con le altre parti del giudizio di primo grado, precisando, nello specifico, che: «Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale dispone che l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alle parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 25588 del 2017, Rv. 646125-01; Sez. 5, n. 24083 del 2014, Rv. 633380-01)» (così Cass. n. 29538/2020). In tale direzione è consolidata nell’elaborazione della Corte l’applicazione del principio «secondo cui, in caso di cause scindibili, la norma contenuta nell’art. 332 c.p.c., la quale dispone che l’impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse deve essere notificata anche alle altre parti, nei cui riguardi l’impugnazione stessa non è esclusa o preclusa, ha la finalità di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi d’impugnazione, per cui la notificazione dell’impugnazione non contiene una vocatio in ius, ma ha il valore di semplice litis denuntiatio e serve a consentire che le parti alle quali è stata indirizzata, propongano, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. Da ciò consegue che non occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale il termine di impugnazione sia decorso, senza che rilevi in proposito che la stessa abbia o meno partecipato al precedente grado di giudizio (cfr., ad es., Cass. n. 24482/2016 e Cass. n. 11835/2018)» (così, da ultimo, Cass. n. 11048/2022). Tanto chiarito, non par dubbio (e non ne dubita nemmeno il ricorrente, che ne lamenta infatti la violazione) che nella fattispecie in rassegna trov i applicazione il richiamato princ ipio di cui all’art.332 c.p.c., che opera nel processo tributario in ragione della previsione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Non ricorre, infatti, l’ ipotesi di litisconsorzio necessario tra i vari enti impositivi chiamati in causa nel primo grado di giudizio, tenuto conto che tra essi ed il ricorrente ricorrono distinti rapporti tributari e che le contestazioni del contribuente erano e sono rivolte nei soli confronti dell’agente della riscossione in ragione della mancata notifica delle cartelle di pagamento e della conseguenziale illegittimità dell’iscrizione ipotecaria. Va aggiunto che la sentenza di primo grado n. 69/14/2011 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, depositata il 28 febbraio 2011, era già passata in giudicato nei confronti dei citati enti impositori nel momento in cui (in data 15 maggio 2013) il Giudice dell’appello ha (erroneamente) ordinato l’integrazione del contraddittorio nei loro riguardi, per cui la mancata ottemperanza a tale ordine da parte dell’Agenzia delle Entrate non può assumere alcun effetto, non ricorrendo più l’esigenza di assicurare la suindicata finalità posta a base del congegno processuale previsto dall’art. 332 c.p.c. 10.2.Sul terzo e sul quinto motivo del ricorso principale - Le doglianze in oggetto vanno esaminate unitariamente e ritenute parimenti infondate. Con essi, il ricorrente ha eccepito la sussistenza del giudicato interno in ordine alla mancata notifica delle cartelle di pagamento ed ha lamentato l’illogicità e la contraddittorietà della decisione impugnataper aver riformato la sentenza appellata, “confermando” l’efficacia delle cartelle di pagamento su cui riposava l’iscrizione ipotecaria, laddove il primo Giudice non aveva ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento. Giova ribadire che la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato «illegittima l’iscrizione ipotecaria per le cartelle di natura tributaria», assumendo – come sopra esposto - che « in base al principio di non contestazione di cuiall’art. 115 c.p.c. il silenzio e la mancata costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rendono fondata la doglianza di parte sull’omessa notifica delle cartelle di pagamento». Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nel ricorso in appello aveva chiesto di riformare la sentenza impugnata, ribadendo che «delle 47 cartelle “incriminante” ben 32 risultano essere state emesse dallo scrivente ufficio nonché dal soppresso ex centro di servizio di Salerno e, si noti, tutte iscritte a ruolo nei termini e notificate nei termini di legge. Tra l’altro alcune delle cartelle di pagamento, che la parte afferma di ignorare completamente, sono state oggetto di invio di avviso bonario (la n. 4, la n. 5, n. 8, n. 13 e la n. 14 come da elenco della parte)», concludendo nel senso che «è legittimo l’operato dell’Ufficio, mentre il giudice adito, con la sentenza in rassegna, ha erroneamente legittimato un comportamento illegittimo cheva necessariamente rimosso» (così a pagina n. 4 del ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate). L’agente della riscossione si era poi costituita nel giudizio di appello, dopo la disposta integrazione del contraddittorio, ed aveva depositato la documentazione inerente le notifiche delle cartelle di pagamento su cui poi il Giudice dell’appello si è pronunciato, chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate. Dal resoconto che precede, dunque, emerge che l’Agenzia delle Entrate, nel richiedere espressamente la riforma della sentenza impugnata e nel sostenere che le pretese ad essa riferibili erano state oggetto di intimazioni di pagamento tempestivamente notificate, ha rimesso in discussione la statuizione del primo Giudice in ordine alla notifica delle predette cartelle di pagamento, così proponendo sul punto rituale appello avverso la pronuncia impugnata anche sotto il menzionato profilo, il che smentisce la dedotta sussistenza del giudicato interno sulla questione in oggetto, rendendo, invece, doverosa la pronuncia del Giudice d’appello su tale motivo di impugnazione. Destituito di fondamento è anche il quinto motivo di ricorso, basato sulla dedotta manifesta illogicità e contraddittorietà della decisione. La doglianza si fonda sull’espressione utilizzata dal Giudice dell’appello nel dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto che «in riforma della impugnata sentenza conferma la legittimità delle cartelle di pagamento presupposte», ponendo – di contro – in rilievo che la « “conferma” presumeva che l’indagine conoscitiva e la decisione sul punto, da parte del primo giudice, cosa che, invece, non è affatto avvenuta in primo grado» (v. pagina n. 19 del ricorso). Senonchè, la “sottile” questione posta dalla difesa del ricorrente trascura di considerare che la predetta “conferma” concerne «la legittimità (ndr., rectius , l’efficacia) delle cartelle di pagamento presupposte» e non anche la decisione del primo Giudice, che non aveva esaminato le notifiche delle cartelle perché non prodotte, per cui la decisione assunta risulta coerente con la ritenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento prodotte nel giudizio di secondo grado. 10.3.- Sul quarto e sul sesto motivo del ricorso principale - Le censure in rassegna risultano, invece, fondate. 10.3.a. Come sopra esposto, la Commissione regionale – per quanto rileva in relazione ai motivi di impugnazione - h a accolto parzialmente il ricorso sulla base della seguente motivazione: «Si dà atto che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate». Ebbene, non occorrono soverchie riflessioni per ritenere che tale motivazione sia del tutto apparente. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una motivazione apparente allorché la stessa «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice…., così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost." ([OSCURATO:PERSONA]. 13248 del 2020)» (così, da ultimo, tra le tante, Cass.n. 11473/2022 e,nello stesso senso, Cass. n. 6758/202 2) . Detta anomalia motivazionale «implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 dei 2009) … deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c." ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22598 del 2018)» (così sempre Cass. n. 11473/2022 citata). Ebbene, nella fattispecie in rassegna la suindicata “motivazione”si limita ad esprimere un “verdetto” finale, privo di ogni indicazione circa le notifiche esaminate, al loro collegamento con le cartelle impugnate, con quelle considerate dall’Agenzia delle Entrate nell’appello e con quelle prodotte dall’agente della riscossione, ed omette, altresì, ogni rappresentazione in ordine alle modalità con cui le notifiche sono state eseguite ed in merito alle ragioni per le quali sono state ritenute regolarmente eseguite. Risultano, in tal modo , non esplicitati gli elementi da cui la Commissione ha tratto il proprio convincimento, il che preclude ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento eseguito, il che integra la (implicitamente) dedotta nullità (cfr. Cass. n. 11473/2022, che richiama al riguardo Cass. n. 9105 del 2017; n. 20921 del 2019), la quale va ricondotta –come detto - al paradigma di cui all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. (e non a quello di cui all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. pure indicato nel ricorso). 10.3.b. Dall’esame della sentenza impugnata non risulta poi emessa alcuna statuizione sulle eccezioni proposte dal contribuente nel corso del giudizio di secondo grado (nella memoria di costituzionedel 7 dicembre 2011 e poi nelle controdeduzioni del 15 novembre 2012), riportate nel ricorso in oggetto(v. pagina nn. 20 e ss.), come verificate dalla Corte dopo la disposta acquisizione del fascicolo di merito, concernenti l’eccezione di prescrizione dei crediti (v. pagina n. 9 del ricorso originario e pagina n. 7 lett. e) delle controdeduzioni), di inammissibilità del deposito della documentazione da parte dell’agente della riscossione per la dedotta decadenza processuale, non essendosi costituita in primo grado (v. pagina 9, punto n. 4 delle controdeduzioni) , restando invece assorbita nella valutazione che precede quella relativa alla mancata notifica delle cartelle Non vi può, quindi, essere dubbio sulla dedotta, parziale, nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112 e 360, co. 1 n. 4. c.p.c. 11. -Sul ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - 11.1.Va premesso che il suindicato ricorso è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e tanto ha giustificato la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè « la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass. n. 39173/2021). Nondimeno, non può farsi a meno di osservare - per quanto in seguito rileverà –che successivamente alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, che è subentrata ex lege , a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel segno di una fattispecieestintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione» (cfr. Cass. SS.UU. n.15911/2021). Nondimeno, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non hanno privatoil procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass. n. 3312/2022), che nella specie non è avvenuta. 11.2. I l suindicato motivo di ricorso, basato sulla ritenuta inesistenza dell’obbligo di comunicare preventivamente l’iscrizione ipotecaria nel regime anteriore alla novella dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotta dalla legge 106/2001 ed in vigore dal 17 luglio 2001, risulta infondato. Questa Corte ha, infatti, chiarito e ribadito che: - « il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, non "innova" - se non sul sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipo tecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario»; - « Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente che procede alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo …. (Cass., SU, 18 settembre 2014, n. 19667)»(così Cass. n. 30534/2019). 12.– La decisione - Alla stregua delle riflessioni vanno rigettati il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale. Vanno, invece, accolti il quarto ed il sesto motivo del ricorso principale e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (Napoli), in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente grado di giudizio. 13. Va dato infine conto che ricorrono le condizioni per versamento di un ulteriore importo da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) pari a quello eventualmente dovuto, a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per la proposizione del ricorso incidentale. P.Q.M. la Corteaccoglie il quarto ed il sesto motivo del ricorso principale e respinge gli altri, nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Cor