CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA ruu dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Massa, che aveva rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al semestre di detenzione maturato dal 20 aprile 2021 al 19 ottobre 2021; Rilevato che l'unico motivo dedotto - con cui la difesa lamenta il vizio di motivazione (rispetto alla valutazione della circostanza che, nel periodo oggetto di valutazione, il condannato era incorso in numerose evasioni nel corso degli arresti domiciliari come confermato dai molteplici segnali di allarme di fuga da parte del braccialetto elettronico che indossava e dei numerosi bagni in piscina che egli aveva fatto nonostante la misura cautelare non lo consentiva) - non è consentito in sede di legittimità, in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti per escludere la partecipazione del ricorrente all'opera di rieducazione nel corso del semestre sopra indicato; Ritenuto , quindi, che le censure difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione ed una lettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro , il 4