CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1970
Cassazione n. 04865/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/06/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, in data 19 giugno 2024 ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di furto, consumato o tentato, giudicati con tre diverse sentenze e commessi i primi due nel giugno e luglio 2014, per i quali la continuazione era stata già riconosciuta, e il terzo commesso in altra provincia e nel gennaio 2015, stante la mancanza di una contiguità spazio-temporale, ed essendo diverse anche le loro modalità esecutive, essendo l'ultimo delitto commesso non in concorso con complici, diversamente dai precedenti, ed infine mancando elementi che dimostrino l'esistenza di un preciso disegno criminoso unitario, diverso dalla mera scelta di vivere commettendo reati; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione per la mancanza di una contiguità temporale, mentre tra l'ultimo dei reati commessi nel 2014 e quello commesso nel 2015 intercorrono solo sei mesi, ed avendo obliterato gli altri elementi sintomatici, quali l'identità delle modalità esecutive e del bene tutelato, l'omogeneità delle violazioni, la vicinanza spaziale, ed avendo il giudice dato rilievo alla custodia detentiva intervenuta tra i fatti del 2014 e quello del 2015, che è irrilevante essendo durata un solo giorno in cui il ricorrente venne arrestato, nonché avendo omesso di valutare la concedibilità della continuazione anche solo tra i due reati commessi nel 2014; ritenuto che il ricorso sia inammissibile quanto alla richiesta finale, di riconoscere la continuazione tra i due delitti commessi nel giugno e nel luglio 2014, in quanto essa è stata già riconosciuta con altro provvedimento, e che sia manifestamente infondato quanto alla richiesta relativa al terzo delitto commesso, perché l'ordinanza impugnata ha ampiamente motivato l'insussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati, benché omogenei, risultino distanti nel tempo e nello spazio, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva condotta di reato, commessa ad oltre sei mesi di distanza, trattandosi anche di condotte spesso dettate da circostanze occasionali e imprevedibili, e mancando, comunque, elementi dimostrativi della invocata unicità di disegno criminoso, non indicati neppure nel ricorso;ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell'esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, così soddisfacendo il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, .n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo