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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18400/2026

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5Tl 1H224H), residente in Ma-cherio (MB), [OSCURATO:PERSONA] n. 2, rappresentato e difeso dall' Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63S12 F704E), con studio in Biassono(MB), [OSCURATO:PERSONA] n. 52, ed ivi elettivamente domiciliato,giusta procura speciale in calce al ricorso,RicorrentecontroCONSAP – [OSCURATO:PERSONA] PubbliciS.p.A., con [OSCURATO:PERSONA], quale Gestore delle domande di rimborsodi somme affluite al Fondo di cui all’art.1, 343° comma, Legge n°266/2005 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14,Cod.Fisc., P.Iva ed Iscr.

Reg.

Imp. di Roma n. 04570621005, inpersona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante protempore, Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arpe ([OSCURATO:PERSONA] 58A20E506D), rappresentata e difesa nel presente giudizio di legittimitàdall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (c.f.

PLC NRMNumero registro generale 16311/2025Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18400/2026Data pubblicazione 08/06/202665H26 H703H pec: andreamariapaolucci@ordineavvocati-roma.org- [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma, via Salaria n. 126 e presso la pec sopra indicata, da in-tendersi quale domicilio digitale, anche per le comunica-zioni dicancelleria e notificazioni, giusta procura ad hoc, telematicamenteallegata al controricorso,Controricorrentenonché controMinistero dell’Economia e delle Finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) inpersona del ministro pro tempore rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – [OSCURATO:TELEFONO] – pec ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it) presso icui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 3432 deposi-tata il 3 giugno 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensiNumero registro generale 16311/2025Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18400/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (indeterminabile) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo pre-videnziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 5 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5Tl 1H224H), residente in Ma-cherio (MB), [OSCURATO:PERSONA] n. 2, rappresentato e difeso dall' Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63S12 F704E), con studio in Biassono(MB), [OSCURATO:PERSONA] n. 52, ed ivi elettivamente domiciliato,giusta procura speciale in calce al ricorso,RicorrentecontroCONSAP – [OSCURATO:PERSONA] PubbliciS.p.A., con [OSCURATO:PERSONA], quale Gestore delle domande di rimborsodi somme affluite al Fondo di cui all’art.1, 343° comma, Legge n°266/2005 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14,Cod.Fisc., P.Iva ed Iscr. Reg. Imp. di Roma n. 04570621005, inpersona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante protempore, Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arpe ([OSCURATO:PERSONA] 58A20E506D), rappresentata e difesa nel presente giudizio di legittimitàdall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (c.f. PLC NRMNumero registro generale 16311/2025Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18400/2026Data pubblicazione 08/06/202665H26 H703H pec: andreamariapaolucci@ordineavvocati-roma.org- [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma, via Salaria n. 126 e presso la pec sopra indicata, da in-tendersi quale domicilio digitale, anche per le comunica-zioni dicancelleria e notificazioni, giusta procura ad hoc, telematicamenteallegata al controricorso,Controricorrentenonché controMinistero dell’Economia e delle Finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) inpersona del ministro pro tempore rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – [OSCURATO:TELEFONO] – pec ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it) presso icui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 3432 deposi-tata il 3 giugno 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensiNumero registro generale 16311/2025Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18400/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (indeterminabile) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo pre-videnziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 5 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti
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