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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 09865/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32716/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliate in Monfalcone (GO) Corso del Popolo n. 23 , presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che li rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - Ric. 2018n. 32716sez.

S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 493/2018 depositata il 27/08/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed Annamaria V enuti, comproprietari d i un immobile con relativa corte acquistato in forza di rogito notarile del 30 luglio 2002 da [OSCURATO:PERSONA], citavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che venisse accertata l’assenza del diritto di servitù di passaggio che i convenuti esercitavano concondanna dei convenuti al risarcimento del danno per l’utilizzo del passaggio dal 2002 fino alla cessazione,nonché la riduzione del prezzo pagato per l’acquisto in caso di accertamento dell’esistenza di unaservitù.

Gli attori premettevanoche la proprietà in oggetto confinava con il bene immobile intavolat o a nome di Cate rina Visconti e [OSCURATO:PERSONA],che durante l’anno 2002 era iniziato un complesso contenzioso possessorio con i confinanti i quali pretendevano il reintegro del passaggio pedonale e carraio che affermavano esistere attraverso il portone della proprietà attoreache affacciava sulla pubblica via,che la vicenda possessoria si era definitivamente conclusa e che era necessario accertare l’inesistenza di qualunque diritto di servitù di passaggio e transito a favore del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 32716sez.

S2 - ud. 10 /0 3 /202 3

2. I convenuti Visconti e Bressan contestavano le affermazioni degli attori e rilevavano che la C orte d’ A ppello di Trieste con sentenza n.145 del 2013 aveva accertato l’esistenza di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici su tutto l’androne di proprietà/e che il portone degli attori era l’unico passaggio che consentiva di accedere alla pubblica via dalla loro proprietà e oltre a chiedere il rigetto della domanda in via riconvenzionale chiedevano l’accertamento dell’acquisto della servitù per usucapione o destinazione del padre di famiglia e con rimozione di tutti i manufatti che ne impedivano l’uso ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione.

3. Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che la domanda di riduzione del prezzo era statagià rigettata dal la C orte d’ A ppello di Trieste con sentenza n.145 del 2013.

Il Tribunale di Gorizia rilevato che il fondo dei convenuti non era intercluso eche la situazione dei luoghi non rendeva per nulla agevole il passaggio carraio e che l’eventuale passaggio era stato concesso in temporemoto e per breve periodo e per eseguire lavori di muratura,accogli eva la domanda degli attori, rigettava le altre e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

5. La C orte d’ A ppello di Trieste rigettava il gravam e e confermava la sentenza del Tribunale di Gorizia di accoglimento della domanda attorea.

In particolare,la Corte d’Appello evidenziava che il precedente giudizio aveva avuto ad oggetto solo il conflitto possessorio ed evidenziava che la sentenza si era limita t a a specificare che la Ric. 2018n. 32716sez.

S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 servitù non era intavolata sul fondo Sciaretta/Venuti ma solo sul fondo Viscomi/Bressan e che il possesso esercitato corrispondeva ad una servitù apparente fino al 2002 quando gli appellati avevano impedito il passaggio.

Alla luce dell'istruzione compiuta dal T ribunale era stato accertatosolo il possesso del passaggio a favore degli appellanti.

Nessuna statuizione poteva riflettersi sulla domanda petitoria.

Su questo aspetto,con efficacia di giudicato, si affermava che a favore del fondo Bressan/Visconti risulta va intavolata la servitù d i passaggio a piedi e con mezzi meccanici su tutto l’androne oggi di proprietà Sciaretta mentre non risultava intavolata sul fondo di questi ultimila servitù di passaggio a peso del fondo medesimo.

Pertanto, doveva riten e rsi esclusa qualsiasi ulteriore valutazione e discussione sul punto come confermato anche dalla verifica tecnica svolta nel giudizio.

Esclusa la prova dell’esistenza delle servitù per ragioni tavolari , infatti, restava la residua domanda di accertamento dell’esistenza del diritto per l’intervenuto acquisto dello stesso attraverso la prescrizione acquisitiva.

Secondo la Corte d’Appello di Trieste risultava accertato il possesso esercitato pubblicamente, p acificamente e senza interruzione fino al momento in cui gli appellati avevano deciso di intervenire con ciò cagionando la reazione possessoria degli appellanti.

Pertanto doveva riten e rsi fondata l’eccezione degli appellati secondo cui, ai fini dell'usucapione,difettava la continuità del possesso posto che appunto nel 2002 costituendosi nel giudizio possessorio gli stessi avevano spiegato domanda petitoria per negare l'esistenza della servitù.

Infatti, l’interruzione del possesso Ric. 2018n. 32716sez.

S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 si realizza anche al caso in cui venga spiegata domanda petitoria (inammissibile)nel giudizio possessorio.

Peraltro, la parte appellante non poteva avvalersi dell’accessione del possesso,pur astrattamente possibile in ambito tavolare,posto che mancava la prova in atti del possesso anteriore al 1988.

6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.

7. [OSCURATO:PERSONA] e Annamaria V enuti hanno resistito co n controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione , falsa ed erronea applicazione degli articoli 2, comma 1e 2, e art. 5, comma 3, del R.D.N. 499 del 1929.

La censura attiene alla mancata prova per ragioni tavolari dell’esistenza della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici apeso del fondo s ub particella 3867 in c.c. di G radisca d’Isonzo a favore del fondo di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] tavolarmente identificato sub 1152 e 562 in c.c. di Gradisca d’Isonzo.

La C orte d’ A ppello di Trieste pur avendo accertato l’intavolazionea favore del fondo Bressan-Visconti della suindicata servitù di passaggio su tutto l’androne oggi diproprietà Sciaretta e Venuti haescluso tale evidenza solamente sulla base della mancata corrispettiva intavolazione apeso del fondo di questi ultimi.

La motivazione sarebbe erronea in quanto, in forza delle norme citate in rubrica,il diritto di proprietà e gli altri diritti reali Ric. 2018n. 32716sez.

S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 sui beni immobili non si acquista no per atto tra vivi se non con l’iscrizione del diritto nel libro fondiario e parimenti non hanno alcun effetto la modificazione o l’estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione.

Nel caso di specie risulta intavolata la servitù di passaggio istituita a peso del fondo di proprietà delle controparti con provvedimento del giudice tavolare del 23 giugno 1903 e non vi è alcuna successiva intavolazione di un atto che ne dispone la cancellazione , come accertato dalla consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di primo grado.

I ricorrenti riportano le risultanze della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo gradodove si evidenzia che nella nuova partita tavolare non è riportat a la servitù passiva di transito per portone e cortile che invece era presente nella precedente particella Peraltro , la medesima iscrizione è presente ancora oggi nel fondo di proprietà Visconti-Bressan anche se non perfettamente corrispondente.

I ricorrenti invocano anche il principio di ambulatorietà delle servitù e la non applicabilità del principio c.d. di buona fede tavolare ex art. 5 del R.D. n.499 del 1929 dovendo al più essere il dante causa dei coniugi Sciaretta-Venutia rispondere della vendita di un bene dichiarato come libero da pesi.

2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello ha accertato che sul fondo degli attori in negatoria servitutisVenuti e Sciaretta non risulta intavolato alcun diritto di servitù di passaggio o di transito.

Ciò è ammesso anche dai ricorrenti, i quali tuttavia sostengono che in mancanza di intavolazione di un atto che ne dispone la cancellazione, la servitù Ric. 2018n. 32716sez.

S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 intavolata nel 1903 deve ritenersi ancora esistente anche se non è presente nella nuova partita tavolare.

Le ragioni della mancata successiva intavolazione nella nuova partita tavolare non sono state dedotte nel ricorso dove si afferma solo che vi sia stato un errore di trasporto nella nuova partita tavolare.

Risulta evidente, pertanto , che la Corte d’Appello ha correttamente rilevato l’assenza di intavolazione della servitù di passaggio a peso del fondo di proprietà Sciaretta-Venuti.Peraltro, i coniugi Visconti-Bressan, nel riportare le risultanze della consulenza tecnica, evidenziano che l’annotazione presente in favore della particella 1152 del c.c. di Gradisca d’Isonzo di loro proprietà non è perfettamente corrispondente a quella risalente al 1903 sulla particella 3867 c.c. di Gradisca d’Isonzo (vedi pag. 9 del ricorso).In ogni caso è pacifico che l’aggravio non è riportato nella nuova partita tavolare e che il presunto ed eventuale errore nel passaggio alla nuova partita tavolare è solo dedotto dai ricorrenti senza alcuna indicazione delle cause che lo hanno determinato e non vi è alcun accertamento in tal senso, mancando perfino la certezza sulla coincidenza delle particelle indicate.

Quanto al principio dell’ambulatorietà delle servitù esso presuppone necessariamente l’iscrizione sul fondo servente e, dunque, non è applicabile al caso di specie.

Infine,è erroneo il riferimento all’art. 5 del r.d. n. 499 del 1929 trovando applicazione l’art. 9 del medesimo r.d. n.499 del 1929 secondo cui: g l i oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.

In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato Ric. 2018n. 32716sez.

S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 specificatamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui.

Nella specie la servitù non risulta iscritta nel libro fondiario e, dunque, non può invocarsi, come affermato dai ricorrenti, la responsabilità del dante causa dei coniugi Sciaretta-Venutinell’aver venduto un bene dichiarato come libero da pesi.

4. Il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 6000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32716/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliate in Monfalcone (GO) Corso del Popolo n. 23 , presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che li rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - Ric. 2018n. 32716sez. S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 493/2018 depositata il 27/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed Annamaria V enuti, comproprietari d i un immobile con relativa corte acquistato in forza di rogito notarile del 30 luglio 2002 da [OSCURATO:PERSONA], citavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che venisse accertata l’assenza del diritto di servitù di passaggio che i convenuti esercitavano concondanna dei convenuti al risarcimento del danno per l’utilizzo del passaggio dal 2002 fino alla cessazione,nonché la riduzione del prezzo pagato per l’acquisto in caso di accertamento dell’esistenza di unaservitù. Gli attori premettevanoche la proprietà in oggetto confinava con il bene immobile intavolat o a nome di Cate rina Visconti e [OSCURATO:PERSONA],che durante l’anno 2002 era iniziato un complesso contenzioso possessorio con i confinanti i quali pretendevano il reintegro del passaggio pedonale e carraio che affermavano esistere attraverso il portone della proprietà attoreache affacciava sulla pubblica via,che la vicenda possessoria si era definitivamente conclusa e che era necessario accertare l’inesistenza di qualunque diritto di servitù di passaggio e transito a favore del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 32716sez. S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 2. I convenuti Visconti e Bressan contestavano le affermazioni degli attori e rilevavano che la C orte d’ A ppello di Trieste con sentenza n.145 del 2013 aveva accertato l’esistenza di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici su tutto l’androne di proprietà/e che il portone degli attori era l’unico passaggio che consentiva di accedere alla pubblica via dalla loro proprietà e oltre a chiedere il rigetto della domanda in via riconvenzionale chiedevano l’accertamento dell’acquisto della servitù per usucapione o destinazione del padre di famiglia e con rimozione di tutti i manufatti che ne impedivano l’uso ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione. 3. Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che la domanda di riduzione del prezzo era statagià rigettata dal la C orte d’ A ppello di Trieste con sentenza n.145 del 2013. Il Tribunale di Gorizia rilevato che il fondo dei convenuti non era intercluso eche la situazione dei luoghi non rendeva per nulla agevole il passaggio carraio e che l’eventuale passaggio era stato concesso in temporemoto e per breve periodo e per eseguire lavori di muratura,accogli eva la domanda degli attori, rigettava le altre e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5. La C orte d’ A ppello di Trieste rigettava il gravam e e confermava la sentenza del Tribunale di Gorizia di accoglimento della domanda attorea. In particolare,la Corte d’Appello evidenziava che il precedente giudizio aveva avuto ad oggetto solo il conflitto possessorio ed evidenziava che la sentenza si era limita t a a specificare che la Ric. 2018n. 32716sez. S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 servitù non era intavolata sul fondo Sciaretta/Venuti ma solo sul fondo Viscomi/Bressan e che il possesso esercitato corrispondeva ad una servitù apparente fino al 2002 quando gli appellati avevano impedito il passaggio. Alla luce dell'istruzione compiuta dal T ribunale era stato accertatosolo il possesso del passaggio a favore degli appellanti. Nessuna statuizione poteva riflettersi sulla domanda petitoria. Su questo aspetto,con efficacia di giudicato, si affermava che a favore del fondo Bressan/Visconti risulta va intavolata la servitù d i passaggio a piedi e con mezzi meccanici su tutto l’androne oggi di proprietà Sciaretta mentre non risultava intavolata sul fondo di questi ultimila servitù di passaggio a peso del fondo medesimo. Pertanto, doveva riten e rsi esclusa qualsiasi ulteriore valutazione e discussione sul punto come confermato anche dalla verifica tecnica svolta nel giudizio. Esclusa la prova dell’esistenza delle servitù per ragioni tavolari , infatti, restava la residua domanda di accertamento dell’esistenza del diritto per l’intervenuto acquisto dello stesso attraverso la prescrizione acquisitiva. Secondo la Corte d’Appello di Trieste risultava accertato il possesso esercitato pubblicamente, p acificamente e senza interruzione fino al momento in cui gli appellati avevano deciso di intervenire con ciò cagionando la reazione possessoria degli appellanti. Pertanto doveva riten e rsi fondata l’eccezione degli appellati secondo cui, ai fini dell'usucapione,difettava la continuità del possesso posto che appunto nel 2002 costituendosi nel giudizio possessorio gli stessi avevano spiegato domanda petitoria per negare l'esistenza della servitù. Infatti, l’interruzione del possesso Ric. 2018n. 32716sez. S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 si realizza anche al caso in cui venga spiegata domanda petitoria (inammissibile)nel giudizio possessorio. Peraltro, la parte appellante non poteva avvalersi dell’accessione del possesso,pur astrattamente possibile in ambito tavolare,posto che mancava la prova in atti del possesso anteriore al 1988. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo. 7. [OSCURATO:PERSONA] e Annamaria V enuti hanno resistito co n controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione , falsa ed erronea applicazione degli articoli 2, comma 1e 2, e art. 5, comma 3, del R.D.N. 499 del 1929. La censura attiene alla mancata prova per ragioni tavolari dell’esistenza della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici apeso del fondo s ub particella 3867 in c.c. di G radisca d’Isonzo a favore del fondo di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] tavolarmente identificato sub 1152 e 562 in c.c. di Gradisca d’Isonzo. La C orte d’ A ppello di Trieste pur avendo accertato l’intavolazionea favore del fondo Bressan-Visconti della suindicata servitù di passaggio su tutto l’androne oggi diproprietà Sciaretta e Venuti haescluso tale evidenza solamente sulla base della mancata corrispettiva intavolazione apeso del fondo di questi ultimi. La motivazione sarebbe erronea in quanto, in forza delle norme citate in rubrica,il diritto di proprietà e gli altri diritti reali Ric. 2018n. 32716sez. S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 sui beni immobili non si acquista no per atto tra vivi se non con l’iscrizione del diritto nel libro fondiario e parimenti non hanno alcun effetto la modificazione o l’estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione. Nel caso di specie risulta intavolata la servitù di passaggio istituita a peso del fondo di proprietà delle controparti con provvedimento del giudice tavolare del 23 giugno 1903 e non vi è alcuna successiva intavolazione di un atto che ne dispone la cancellazione , come accertato dalla consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di primo grado. I ricorrenti riportano le risultanze della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo gradodove si evidenzia che nella nuova partita tavolare non è riportat a la servitù passiva di transito per portone e cortile che invece era presente nella precedente particella Peraltro , la medesima iscrizione è presente ancora oggi nel fondo di proprietà Visconti-Bressan anche se non perfettamente corrispondente. I ricorrenti invocano anche il principio di ambulatorietà delle servitù e la non applicabilità del principio c.d. di buona fede tavolare ex art. 5 del R.D. n.499 del 1929 dovendo al più essere il dante causa dei coniugi Sciaretta-Venutia rispondere della vendita di un bene dichiarato come libero da pesi. 2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile. La Corte d’Appello ha accertato che sul fondo degli attori in negatoria servitutisVenuti e Sciaretta non risulta intavolato alcun diritto di servitù di passaggio o di transito. Ciò è ammesso anche dai ricorrenti, i quali tuttavia sostengono che in mancanza di intavolazione di un atto che ne dispone la cancellazione, la servitù Ric. 2018n. 32716sez. S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 intavolata nel 1903 deve ritenersi ancora esistente anche se non è presente nella nuova partita tavolare. Le ragioni della mancata successiva intavolazione nella nuova partita tavolare non sono state dedotte nel ricorso dove si afferma solo che vi sia stato un errore di trasporto nella nuova partita tavolare. Risulta evidente, pertanto , che la Corte d’Appello ha correttamente rilevato l’assenza di intavolazione della servitù di passaggio a peso del fondo di proprietà Sciaretta-Venuti.Peraltro, i coniugi Visconti-Bressan, nel riportare le risultanze della consulenza tecnica, evidenziano che l’annotazione presente in favore della particella 1152 del c.c. di Gradisca d’Isonzo di loro proprietà non è perfettamente corrispondente a quella risalente al 1903 sulla particella 3867 c.c. di Gradisca d’Isonzo (vedi pag. 9 del ricorso).In ogni caso è pacifico che l’aggravio non è riportato nella nuova partita tavolare e che il presunto ed eventuale errore nel passaggio alla nuova partita tavolare è solo dedotto dai ricorrenti senza alcuna indicazione delle cause che lo hanno determinato e non vi è alcun accertamento in tal senso, mancando perfino la certezza sulla coincidenza delle particelle indicate. Quanto al principio dell’ambulatorietà delle servitù esso presuppone necessariamente l’iscrizione sul fondo servente e, dunque, non è applicabile al caso di specie. Infine,è erroneo il riferimento all’art. 5 del r.d. n. 499 del 1929 trovando applicazione l’art. 9 del medesimo r.d. n.499 del 1929 secondo cui: g l i oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto. In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato Ric. 2018n. 32716sez. S2 - ud. 10 /0 3 /202 3 specificatamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui. Nella specie la servitù non risulta iscritta nel libro fondiario e, dunque, non può invocarsi, come affermato dai ricorrenti, la responsabilità del dante causa dei coniugi Sciaretta-Venutinell’aver venduto un bene dichiarato come libero da pesi. 4. Il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 6000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe
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