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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13258/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28904/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm(amailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 729/02/20 depositata in data 11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso una intimazione di pagamento conseguente a sette cartelle di pagamento in ordine alla quale eccepiva l'intervenuta prescrizione e la mancata notifica delle ridette cartelle; la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.102 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione che era stato parte del giudizio di primo grado, non avendo l'appellante notificato l'atto di gravame a quest'ultimo; - il motivo è inammissibile; - invero, per consentire alla Corte di percepire prima e decidere poi tal eccezione, fondata peraltro su una circostanza processuale di fatto che in controricorso si contesta, era onere del ricorrente trascrivere in ricorso per cassazione gli atti di gradi di merito dai quali si evinceva la partecipazione del concessionario al giudizio di fronte alla CTP, non risultando sufficienza la mera trascrizione di un passaggio degli stessi operata a pag. 3 secondo capoverso dell'atto; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare come l'appello dell'Ufficio non aveva interessato un punto decisivo della sentenza di primo grado che costituiva ratio decidendi della pronuncia della Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 CTP e che in quanto non impugnato avrebbe provocato la definitività di tal sentenza; - anche tal motivo è inammissibile, non avendo parte ricorrente trascritto la sentenza di primo grado integralmente e quindi non potendo la Corte accertare l'avvenuta o meno formazione dell'invocato giudicato interno; - in tema di autosufficienza, questa Corte ha, altresì, precisato che: l'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte" (Cass. n. 23452 del 2017).

Orbene, non risulta neppure che nella elencazione contenuta in calce al ricorso siano stati indicati, come allegato, gli atti impositivi necessari per la valutazione delle censure proposte; - il terzo motivo censura la pronuncia gravata per violazione dell'art.2948 c.c. per avere la CTR erroneamente confuso la prescrizione decennale relativa alla sorte (tributi) rispetto a quella relativa alle sanzioni ed interessi; - il motivo è fondato nei termini di cui al prosieguo; - invero, l'art 20 comma3d.

Lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».

A sua volta l'art 2948 10 comma nr.4 cc afferma che «si prescrivono in cinque anni:... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»; - questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (cfr. Cass 12715/ 2016 e 12715/2009); è stato altresì precisato in materia di interessi che «gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ» (Cass. n. 30901/2019; Cass. n. 14049/2006; Cass. n. 20955/2020); la CTR, nel non riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all'accertamento del tributo e degli interessi non si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati; in accoglimento del motivo la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che statuirà anche quanto alle spese del presente gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28904/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm(amailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 729/02/20 depositata in data 11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso una intimazione di pagamento conseguente a sette cartelle di pagamento in ordine alla quale eccepiva l'intervenuta prescrizione e la mancata notifica delle ridette cartelle; la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.102 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione che era stato parte del giudizio di primo grado, non avendo l'appellante notificato l'atto di gravame a quest'ultimo; - il motivo è inammissibile; - invero, per consentire alla Corte di percepire prima e decidere poi tal eccezione, fondata peraltro su una circostanza processuale di fatto che in controricorso si contesta, era onere del ricorrente trascrivere in ricorso per cassazione gli atti di gradi di merito dai quali si evinceva la partecipazione del concessionario al giudizio di fronte alla CTP, non risultando sufficienza la mera trascrizione di un passaggio degli stessi operata a pag. 3 secondo capoverso dell'atto; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare come l'appello dell'Ufficio non aveva interessato un punto decisivo della sentenza di primo grado che costituiva ratio decidendi della pronuncia della Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 CTP e che in quanto non impugnato avrebbe provocato la definitività di tal sentenza; - anche tal motivo è inammissibile, non avendo parte ricorrente trascritto la sentenza di primo grado integralmente e quindi non potendo la Corte accertare l'avvenuta o meno formazione dell'invocato giudicato interno; - in tema di autosufficienza, questa Corte ha, altresì, precisato che: l'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte" (Cass. n. 23452 del 2017). Orbene, non risulta neppure che nella elencazione contenuta in calce al ricorso siano stati indicati, come allegato, gli atti impositivi necessari per la valutazione delle censure proposte; - il terzo motivo censura la pronuncia gravata per violazione dell'art.2948 c.c. per avere la CTR erroneamente confuso la prescrizione decennale relativa alla sorte (tributi) rispetto a quella relativa alle sanzioni ed interessi; - il motivo è fondato nei termini di cui al prosieguo; - invero, l'art 20 comma3d. Lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». A sua volta l'art 2948 10 comma nr.4 cc afferma che «si prescrivono in cinque anni:... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»; - questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (cfr. Cass 12715/ 2016 e 12715/2009); è stato altresì precisato in materia di interessi che «gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ» (Cass. n. 30901/2019; Cass. n. 14049/2006; Cass. n. 20955/2020); la CTR, nel non riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all'accertamento del tributo e degli interessi non si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati; in accoglimento del motivo la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che statuirà anche quanto alle spese del presente gi
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