CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Catana ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 2 L.F., limitatamente alla misura della pena principale, ridotta ad anni tre e mesi uno per effetto della esclusione della contestata recidiva, e alla durata delle pene accessorie fallimentari, determinata in anni tre; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si denuncia il contrasto tra la motivazione e il dispositivo, perché nella prima la pena principale è ridotta ad anni tre e mesi uno di reclusione, per effetto dell'esclusione della contestata recidiva, mentre nel dispositivo è ridotta solo la durata delle pene accessorie, è manifestamente infondato, posto che la segnatala omissione, ossia la mancata riduzione della pena principale ad anni tre e mesi uno di reclusione, è presente solo nel dispositivo della sentenza documento non nel dispositivo emesso all'esito dell'udienza, presente in originale agli atti del processo; donde, occorre fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 3, n. 125 del 10/11/2008, dep. 2009, Rv. 242258; conf. Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv. 269852); - che il secondo motivo, che denuncia sotto l'egida del vizio di motivazione, l'omessa risposta ai rilievi di gravame sia in punto di responsabilità che in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e di mitigazione della pena di base), è inammissibile vuoi perché è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificatamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962), vuoi perché il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per tutte, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione: l'obbligo di motivazione, infatti, può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, Rv. 135181); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., occorre correggere la sentenza documento impugnata, aggiungendo al dispositivo in calce ad essa la parte che si riferisce alla rideterminazione della pena principale in anni tre e mesi uno di reclusione; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen., dispone che, nel dispositivo della sentenza documento impugnata, dopo le parole «esclusa la contestata recidiva» siano aggiunte le parole «ridetermina la pena in anni tre e mesi uno di reclusione». Così deciso il 27 giugno 2023 Il consiglie