CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34566/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le memorie di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 luglio 2025 (depositata il 27 aprile 2026), laCorte di appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio a seguito dellasentenza della Corte di Cassazione n. 6311 del 30 novembre 2023, rigettava ladomanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con atto depositato in data29 settembre 2021, in relazione alla detenzione in carcere sofferta dal 18novembre 2016 al 14 maggio 2020, nell'ambito del procedimento penale che loaveva visto gravemente indiziato della partecipazione ad un'associazione mafiosacomposta da affiliati di origine nigeriana, condannato in primo grado e proscioltodalla Corte d'Assise di appello di Palermo, per non aver commesso il fatto, consentenza emessa il 14 maggio 2020, divenuta irrevocabile.La Corte di merito, premesso che nel caso in esame la Suprema Corte,esclusa, alla luce della modifica normativa dell'art. 314 cod. proc. pen.,l'incidenza del silenzio serbato in sede di interrogatorio, aveva demandato ilgiudizio sul collegamento causale tra il comportamento extraprocessuale delricorrente, individuato nella frequentazione ambigua di soggetti appartenenti auna diramazione palermitana dell'associazione illecita nigeriana denominataBlack Axe, e l'adozione della misura cautelare, al fine di verificare le ragioni percui siffatta frequentazione determinasse l'apparenza di una partecipazione alsodalizio e se il comportamento oltraggioso e violento serbato dal [OSCURATO:PERSONA] verso unproprio connazionale si inserisse nelle dinamiche delinquenziali di cuiall'imputazione; all'esito di un'accurata disanima degli elementi di indiziari, che,seppur inidonei a fondare l'accusa, non erano stati esclusi nella loro sussistenzaoggettiva, stabilito dunque che dagli stessi - come non escluso dal giudizioassolutorio, basato sulla carenza di prova di qualsiasi concreto apporto causaleall'azione dell'associazione - emergeva tuttavia che [OSCURATO:PERSONA] fosse certamenteaffiliato alla [OSCURATO:PERSONA], elemento ulteriore e diverso rispetto alle frequentazioniambigue, aveva ritenuto tale condotta del ricorrente costituente concausa delrilevato quadro di gravità indiziaria fondante l'ordinanza genetica certamenteostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.2. Avverso l'indicata ordinanza, il condannato, tramite il difensore difiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso percassazione affidato a due, articolati, motivi, inoltre sottopone alla Corte unarichiesta istruttoria.2.1. Con un primo, articolato, motivo deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 314, comma 1, e 627,comma 3, cod. proc. pen., 43 cod. pen., in relazione all’art. 6 CEDU, per nonessersi l'ordinanza uniformata alla sentenza di annullamento con rinvio e averfondato l'accertamento della colpa ostativa su elementi esclusi dal giudice dellacognizione.Si assume che la Corte territoriale non avrebbe sopperito alla assolutacarenza di motivazione rilevata dalla Suprema Corte e comunque si sarebbelimitata a valorizzare elementi indiziari già neutralizzati dalla sentenzaassolutoria, quali presunte frequentazioni, non meglio quantificate e individuate,con soggetti vicini all'associazione di connazionali, peraltro dedotte, su basesquisitamente congetturale, da un unico ambiguo episodio, documentato sullabase di intercettazioni presso terzi, dai quali emerge un affronto (uno schiaffo)del ricorrente verso un soggetto collocato a livello più elevato nella scalagerarchica (“strong man”) di questa associazione; neppure risulta individuatoalcuno specifico elemento colposo e la norma o regola cautelare violata, indispregio di quanto disposto dall'art. 43 cod. pen. (si citano le sentenze di questaCorte n. 31.490 del 2016, n. 9390 del 2017, n. 7783 del 2016). Lamenta altresìche la asserita affiliazione del ricorrente all'associazione oggetto di indagine,individuata come causa ostativa, si fonda su elementi indiziari già neutralizzatinella sentenza assolutoria, su condotte - si vedano le pagine 12 e 13dell'ordinanza impugnata in relazione alle pagine 144 e 145 della sentenza dellaCorte d'Assise d'appello - da questa escluse o ritenute non sufficientementeprovate, da cui la conseguente violazione degli artt. 314 e 627, comma 3, cod.proc. pen. (si citano, Sez. 6, n. 6311 del 2024; Sez. 4, n. 10684 del 2010, nonmassimata; Sez. 4, n. 1573 del 1993).L'ordinanza impugnata, in quanto dalla stessa derivano conseguenzepregiudizievoli, nonostante l’incontrovertibile accertamento di non colpevolezzaeffettuato dai giudici di merito, viola l'art. 6, paragrafo 2 CEDU, nella misura incui attribuisce rilevanza ad asseriti significativi rapporti con altri esponenti dispicco del sodalizio, esclusi dalla sentenza assolutoria, e in cui affermal'appartenenza del ricorrente all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], nonostante laCorte d'assise di Palermo, nel processo definito con rito ordinario, abbia esclusoogni connotazione mafiosa o criminale dell'articolazione palermitana di siffattaassociazione; risulta altresì violato l'art. 6, paragrafo 1 CEDU, in quanto inquanto il giudizio di grave colpevolezza della condotta del [OSCURATO:PERSONA] è stato assuntosenza un'adeguata istruttoria e in una forma procedimentale, la camera diconsiglio, non idonea a garantire il rispetto del principio di parità delle armi e delcontraddittorio.2.2. Con il secondo, articolato, motivo deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, insufficienza e illogicità dellamotivazione in relazione alla ritenuta colpa grave, ostativa al riconoscimentodell'indennizzo, con conseguente violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc.pen.Si deduce l'omessa motivazione in relazione alle circostanze individuatenella sentenza di annullamento come meritevoli di approfondimento, inparticolare: non è stato chiarito se l'aggressione del [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi delconnazionale, di cui discutono i presunti membri dell'associazione nelleconversazioni intercettate, rappresentasse un atto di resistenza econtrapposizione alle dinamiche delinquenziali; è stata ritenuta l'affiliazione delricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] con motivazione apparente in quanto fondata suelementi già neutralizzati dalla sentenza assolutoria, il cui contenuto risultaevidentemente travisato, osservato in proposito che non vi è alcun cenno arapporti del [OSCURATO:PERSONA] con altri indagati né alla partecipazione dello stesso aun'eventuale rito di affiliazione (si citano Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017,Quaresima, Rv 270039; Sez. 4, n. 46.469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv274350; Sez. 4, n. 37.861 del 2025).La motivazione è meramente apparente anche con riguardo al nessocausale tra la condotta dell'imputato e l'errore dell'autorità procedente, cosìcome in ordine alla rilevanza e all'ambito delle frequentazioni e allaconsapevolezza di eventuali traffici illeciti degli associati, carenze queste ultimegià esplicitamente rilevate con la sentenza di annullamento.Il giudice della riparazione inoltre non ha considerato l'esito delprocesso, definito con rito ordinario, nei confronti degli appartenentiall'associazione [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, definito con sentenza n. 10 del 2019,irrevocabile il 21/02/2023, che ha escluso la connotazione di tipo mafiosodell'associazione oggetto di imputazione, la cui affiliazione si contesta all'odiernoricorrente, vizio, come i precedenti, risultante dalla documentazione allegata alricorso e in particolare dalle sentenze n. 10 del 2019 della Corte d'assise diPalermo e n.10 del 2022 della Corte d'assise d'appello di Palermo.2.3. Da ultimo il ricorrente sollecita l'acquisizione, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dell'ordinanza irrevocabile, che il ricorrente non è stato ingrado di produrre nel precedente grado di giudizio, emessa dalla medesima Corted'appello il 4 gennaio 2026, con la quale è stato riconosciuto il diritto allariparazione per l'ingiusta detenzione in favore di un coimputato del [OSCURATO:PERSONA],provvedimento nel quale, tra l'altro, si afferma che le sentenze di merito dellaCorte d'Assise di Palermo, in data 08/11/2019, e della Corte d'Assise d'appello diPalermo, in data 15/03/2022, hanno escluso l'esistenza nel territorio italiano diuna specifica struttura unitaria costituente articolazione locale dell'associazionecriminale nigeriana denominata [OSCURATO:PERSONA], della quale è stata parimenti esclusal'esistenza di una cellula locale ubicata in Palermo e denominata “Forum” (inmerito alla legittima richiesta di acquisizione, si citano le sentenze di questaCorte n. 3702 del 2013 e 38.569 del 2014).3. Il Procuratore generale, ha chiesto di rigettare il ricorso osservandoche la Corte palermitana si è sicuramente uniformata al mandato della Corte dilegittimità analizzando i punti salienti della vicenda che l'hanno condotta aribadire la sussistenza di un concreto e decisivo contributo causale colposoofferto dal [OSCURATO:PERSONA] all'adozione della custodia cautelare, in quanto risultacorrettamente valorizzata la affiliazione del ricorrente al clan in questione emersanel corso dell'accertamento giudiziario; difatti il giudice di merito ha fondato lasoluzione sul fatto che non fosse dimostrato il concreto apporto operativo e diruolo da parte del ricorrente al sodalizio un criminale, ma ha anche constatatoche questi fosse pacificamente affiliato al sodalizio e come tale apertamentericonosciuto dagli aderenti, circostanza insufficiente per determinare la condannama comunque idonea a giustificare il rigetto della domanda preparatoria. Quandoal sollecitato allargamento dell'esame alle altre pronunce assolutorie che hannoinvestito altra parte del clan, si tratta di un dato che non può fungere daparametro di riferimento.4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie di replica in data 29giugno 2026 con le quali, riportandosi al ricorso, ha insistito nel suoaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, nonostante presenti plurimi profili di inammissibilità, è, nelsuo complesso, infondato.2. La richiesta di acquisizione, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.,dell'ordinanza emessa dalla Corte d'appello il 4 gennaio 2026 relativa all'istanzadi riparazione per l'industria detenzione avanzata da presunto coimputato, e cosìquella - oggetto dell'ultimo profilo di doglianza trattato col secondo motivo diricorso- di acquisizione e valutazione, nel presente giudizio, delle sentenze dimerito della Corte d'Assise di Palermo, in data 08/11/2019, e della Corte d'Assised'appello di Palermo, in data 15/03/2022, da trattare prioritariamente in ordinelogico, non può essere accolta.2.1. In disparte il fatto, non considerato dal ricorrente, che la normarichiamata riguarda esclusivamente le sentenze irrevocabili, mentre le ordinanze,come le sentenze non irrevocabili, possono essere acquisite solo in quantodocumenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., tuttavia, dalle stesse non puòtrarsi la prova dei fatti ivi descritti, ma solo dell'esistenza della decisione e dellevicende processuali in essa rappresentate, essendo la piena valenza probatoriariservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili (exmultis, Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 283765 - 02; Sez. 2, n.4790 del 16/01/1996, Rv. 204767 - 01); va rimarcato, come già esposto nellasentenza rescindente, che il giudice della riparazione deve valutare tutti glielementi probatori disponibili onde accertare con valutazione ex ante se lacondotta ascritta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché inpresenza di un errore dell'autorità precedente, la falsa apparenza dellaconfigurabilità come illecito penale (cfr Sez. 4, n. 9112 del 13/11/2013, dep.2014, RV 259082), di tal che l'eventuale accertamento contenuto in sentenze,diverse da quella che ha definitivamente giudicato e assolto il ricorrente,divenute irrevocabili in tempi ampiamente successivi a quello in cui i giudici dellacautela hanno operato le loro valutazioni, è privo di concreta rilevanza nelgiudizio cui è chiamato il giudice della riparazione.2.2. Si rileva, altresì, che la sentenza di merito relativa ai presunticoimputati, che si vorrebbe per questa via introdurre nell'odierno procedimento(sono allegate al ricorso sia la sentenza della Corte d'assise, sia quella dellaCorte d'assise d'appello sia infine quella della Corte di Cassazione), è divenutairrevocabile il 21 febbraio 2023, epoca ampiamente antecedente all'udienza del25 maggio 2023, allorquando la Corte territoriale ha tenuto a riserva l'istanza epoi emesso l'ordinanza annullata, per cui difetta in radice lo stesso presuppostoapplicativo degli insegnamenti richiamati nel ricorso, ovvero che le condizioni perl'applicabilità della previsione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. si realizzino primadel giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito(ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 32031 del 07/05/2014, Rv. 261988 - 01, nonchéSez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 254766 - 01, citata dalricorrente).Oltretutto analoga istanza, con riferimento alle sentenze irrevocabiliemesse nei confronti di altri presunti associati, era già stata formulata nel ricorsodeciso da questa Corte con sentenza del 30/11/2023, e implicitamente disattesa,non essendo stata dichiarata esplicitamente assorbita dalla questione sollevata edecisa (vedi da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 42329 del 20/10/2022, Rv. 283877 -01; Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033).3. Va affrontata preliminarmente la questione concernente la validità delrito camerale nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione in sededi merito, censurata col primo motivo di ricorso.3.1. Al di là del fatto che il procedimento di riparazione per ingiustadetenzione, per via del rinvio dell'art. 315 cod. proc. pen., alle norme sullariparazione dell'errore giudiziario che, a sua volta, all’art. 643 cod. proc. pen.,pen. stabilisce che la Corte d'appello decide in camera di consiglio osservando leforme previste dall'art .127 cod. proc. pen., di tal che non è affatto preclusa lapartecipazione dei difensori e delle persone interessate, che - in specie a seguitodella modifica del Il comma 2, disposta con decreto legislativo n. 150 del 2022 -possono richiedere di essere sentite anche nel caso si tratti di soggetti detenuti ointernati (in punto di applicabilità al giudizio di riparazione per ingiustadetenzione delle forme del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 127cod. proc. pen., si veda Sez. 4, n. 1370 del 24/05/1996, Rv. 205142 - 01); vaaltresì considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 2013(come già nella precedente decisione n. 80 del 2011) pur con riferimento alprocedimento previsto in sede di legittimità, ha già rilevato che la trattazionecamerale "non partecipata", in assenza del pubblico, non si pone in contrasto nécon il principio dettato dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU e dalle fontiinternazionali e sovranazionali che sanciscono una regola consimile, ne' con ilprecetto della pubblicità dei giudizi insito nei principi costituzionali, in quantosono ad esso estranei aspetti processuali in relazione ai quali l'esigenza dipubblicità delle udienze è più avvertita, quali l'assunzione delle prove e, ingenerale, l 'accertamento dei fatti, mentre viene in considerazioneesclusivamente la risoluzione di questioni interpretative. In termini analoghiquesta Corte di legittimità, nell'escludere che la camera di consiglio nonpartecipata in sede di legittimità trovi ostacolo nella sentenza 10 aprile 2012della Corte europea per i diritti dell'uomo, nel caso Lorenzetti c. Italia, haribadito che, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, l'art. 6, paragrafo 1,della CEDU risulta pienamente soddisfatto se al soggetto interessato possaquanto meno essere offerta la possibilità di richiedere una trattazione in pubblicaudienza (Sez. U, Ordinanza n. 41694 del 18/10/2012, Rv. 253289 - 01).3.2. Oltretutto, con riferimento alla rilevanza dell'udienza pubblica nelgrado di merito, questa Corte, ha già avuto modo di chiarire, già sotto la vigenzadella precedente versione dell’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., che, in difettodi allegazione riguardo alla proposizione da parte del ricorrente di istanza dipartecipazione all'udienza camerale in sede di merito, il profilo di nullità deprocedimento "non partecipato" per contrasto con il principio dell'art. 6,paragrafo 1, della CEDU non può essere preso in considerazione per difetto diinteresse del ricorrente a dedurlo (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 1538 del 22/10/2013,dep. 15/01/2014, Rv. 258480 - 01; sugli stessi temi, da ultimo, si veda Sez. 4,Sentenza n. 18288 del 02/02/2023, Rv. 284770 - 01).La doglianza è pertanto inammissibile per carenza di interesse, oltre chemanifestamente infondata.4. Gli ulteriori profili di doglianza dedotti col primo motivo di ricorso e conil secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente,investendo nel suo complesso il tema dell'accertamento della colpa ostativa,sono infondati.4.1. Va rimarcato che nel giudizio rescindente, con la sentenza n. 6311del 30 novembre 2023, questa Corte ha ritenuto fondato il ricorso con riguardoalla valorizzazione del comportamento reticente di [OSCURATO:PERSONA] quale tratto dal silenzioserbato nel corso del procedimento, non più rilevabile quale profilo di colpa gravea seguito della modifica nell'art. 314 cod. proc. pen., in vigore dal 14 dicembre2021, e, altresì, con riguardo alla enunciazione delle frequentazioni ambiguemalavitose dell'indagato, ha demandato alla Corte territoriale una più accuratavalutazione del collegamento causale del comportamento extra processuale delricorrente rispetto all'adozione, ovvero al mantenimento, della cautela e allasussistenza di un'eventuale condotta colposa, con riferimento alla natura dellededotte frequentazioni, ai soggetti cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato contiguo e alle ragioniper cui una siffatta frequentazione determinasse l'apparenza di unapartecipazione al sodalizio criminale, con il compito altresì di verificare sel'episodio valorizzato, relativo al comportamento oltraggioso e violento osservatodal [OSCURATO:PERSONA] verso un proprio connazionale, si inserisse per il giudicedell'imputazione nelle dinamiche delinquenziali contestate ovvero rappresentatesoltanto un atto di resistenza e contrapposizione a tali dinamiche.Non ha invece rilevato la necessità di valutare a tal fine gli esiti delprocedimento nei confronti degli originari coindagati, dato tra l'altroevidentemente estraneo agli elementi a disposizione del giudice della cautela.4.2. Ora, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, nel caso di annullamento con rinvio è precluso al giudice del rinvio sial'esame delle questioni non attinte dalle censure formulate con il ricorso perCassazione, perché non sottoposte al vaglio del giudice della legittimità, sia imotivi che non siano da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata edecisa (vedi da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 42329 del 20/10/2022, Rv. 283877 -01; Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033).Né tali principi operano in maniera differente laddove l'annullamentooperato dal giudice di legittimità e il conseguente giudizio di rinvio abbia adoggetto una ordinanza, di riparazione per ingiusta detenzione come in altramateria.La Corte costituzionale, infatti, come recentemente ribadito da Sez. 3,Sentenza n. 22846 del 13/05/2021, Rv. 281346 - 01 (si veda anche Sez. 3 - ,Sentenza n. 13328 del 07/03/2025, Rv. 287871 - 01, per un'affermazione deimedesimi principi, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamentodell'ordinanza reiettiva dell'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato), in numerose decisioni haevidenziato come gli artt. 627, commi 3 e 4, e 628, comma 2, cod. proc. pen. -connettendosi direttamente al principio di definitività delle sentenze dicassazione - rispondono ad una esigenza logica, prima ancora che giuridica:quella, cioè, che le linee del procedimento siano tracciate "in modo che esseabbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di attiaventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi" (sentenzenn. 224 del 1996, 294 del 1995, 21 del 1982, 50 del 1970; ordinanza n. 11 del1999). In particolare, al sistema delle impugnazioni ordinarie è connaturale chevi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella dellaCassazione "per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dallastessa Costituzione" (v. sentenze nn. 224 del 1996, 294 del 1995, 247 del 1995,4 21 del 1982) - la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questionededotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controversee che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudicediverso (sentenza n. 21 del 1982). La Corte ha posto in evidenza che taleesigenza di definitività e certezza costituisce un valore costituzionalmenteprotetto, in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24della Costituzione), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa sefosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione(sentenza n. 224 del 1996); sia al principio della ragionevole durata delprocesso, assunto al rango di precetto costituzionale alla luce del secondocomma dell'art. 111 della Costituzione. In questa prospettiva, "il vincoloscaturente, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dal principio didiritto enunciato dalla Cassazione rappresenta una conseguenza necessaria delmodello della separazione del giudizio rescindente da quello rescissorio, il qualeimplica che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo (sentenza n.50 del 1970; ordinanza n. 11 del 1999): salva restando la facoltà del giudice delrinvio di mettere in discussione, sotto il profilo della legittimità costituzionale,non già le norme che limitano i contenuti del giudizio rescissorio, ma -eventualmente - quelle che sarebbe tenuto ad applicare nella "lettura" datane dalgiudice di legittimità (in altre parole, le regulae iuris enunciate all'esito delgiudizio rescindente: v. ordinanza n. 11 del 1999). La scelta legislativa -espressa nella specie dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. - di rendereimproponibili in un determinato grado del procedimento eccezioni di nullità, chesi assumono occorse in fasi precedenti ed esaurite, "non può dirsi irrazionale, marisulta, al contrario, pienamente rispondente all'accennato obiettivo di evitare laperpetuazione dei giudizi, contribuendo così a realizzare un interessefondamentale dell'ordinamento (sentenze nn. 501 del 2000, 247 del 1995, 21 del1982, 136 del 1972).4.3. Venendo alle ulteriori argomentazioni poste, diverse dall'insistentepretesa di valutare i giudicati riguardanti soggetti terzi, oltretutto fondati su attidi indagine e prove non meglio noti ne' individuati e di cui nemmeno risulta ladisponibilità da parte del giudice della cautela, si rileva in primo luogo che i profilidi doglianza articolati, nella misura in cui sostituiscono a quella del giudice dimerito un'alternativa valutazione degli esiti delle indagini, nei termini evidenziatiin sede di sintesi del motivo di ricorso, sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti censure diverse da quelleprospettabili in sede di legittimità perché in fatto, con le quali si prospettanoanche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito (sul contenutoessenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 10897 del29/01/2025, Alfano, tra le più recenti, e Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base diprincipi pertinenti anche al ricorso per cassazione).4.4. In definitiva, posto che l'assoluzione, per non aver commesso il fatto,dal delitto associativo era fondata sulla circostanza che non fosse emerso alcuncontributo dell'imputato alla vita dell'organizzazione e non già sulla negazione infatto dei rapporti tra il ricorrente e gli altri indagati, né era stata esclusa la suaaffiliazione e l'effettivo coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio di aggressione aidanni di un connazionale, dal quale poi era nata la reazione del gruppo,l'intenzione di punirlo severamente, se non addirittura di ucciderlodefenestrandolo, cui avevano fatto seguito i tentativi di mediazione e lainstaurazione di un vero e proprio procedimento disciplinare, monitoratidall'attività intercettiva, l'ordinanza impugnata, ha coerentemente rilevato che,in specie dal contenuto delle intercettazioni, era certamente emerso che Victorfosse un nuovo affiliato - un novizio cui era riconosciuto il grado di "Lord",sottordinato allo “[OSCURATO:PERSONA]” che aveva osato colpire - all'organizzazione di tipomafioso [OSCURATO:PERSONA], che tale era r iconosciuto dagl i a ltr i membridall'organizzazione, che secondo la prassi aveva assunto nel gruppo un diversosoprannome, che in questa veste era stato invitato a presentarsi per subire ilprocesso e la “punizione” per il suo comportamento irrispettoso nei confronti diun membro anziano.La Corte territoriale quindi, sulla base dell'impianto argomentativopuntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendereintelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare ilchiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, ha ribadito laricorrenza, non esclusa dal giudice del merito ed in alcun modo consideratanell'impianto motivazionale dell'ordinanza annullata da questa Corte dilegittimità, dell'affiliazione rituale del ricorrente all'associazione di tipo mafiosoBlack Axe - che oltretutto non presuppone affatto un giudizio sulla diramazionepalermitana denominata Forum - per poi individuare nella stessa una chiaracausa ostativa al riconoscimento del diritto, in quanto comportamentogravemente colposo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ancorché nonsufficiente a giustificare la condanna del predetto per il delitto associativo, inmancanza della prova di suo un ruolo dinamico e funzionale all'interno delsodalizio (Sez. 4, Sentenza n. 31234 del 21/06/2023, Rv. 284858 - 01; Sez. 4,n. 10353 del 10/2/2022, Zurzolo, non massimata. Sul concreto rilievodell'affiliazione rituale quale indizio, ancorché non esclusivo, della condottapartecipativa si veda Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 -02).L'affiliazione ad un sodalizio criminale di tipo mafioso è, comereiteratamente affermato da questa Corte, un quid pluris rispetto alle,originariamente valorizzate, frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestanooggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, che pergiurisprudenza pacifica di questa Corte, quando non sono giustificate da rapportidi parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi disoggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamentogravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782; nonché Sez. 4, n. 51722 del16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 39199 del 1/7/2014, Pistorio,Rv. 260397).5. In conclusione, stante la complessiva infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato,con conseguente onere per il medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]