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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 25 novembre 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:964
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0249_INF

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 novembre 2021 – Commissione / UG (causa C‑249/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Agente contrattuale – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione – Motivi di licenziamento – Snaturamento – Danno morale – Ricevibilità – Omissione di statuire su un capo delle conclusioni»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, 1 o comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 37-39)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione dell’obbligo di pronunciarsi sui motivi e sulle conclusioni delle parti – Erronea valutazione, da parte del Tribunale, del senso di un motivo dedotto in primo grado – Impugnazione fondata (Statuto della Corte di giustizia, art. 61) (v. punti 60, 61) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 aprile 2020, UG/Commissione ( T‑571/17 , non pubblicata, EU:T:2020:141 ), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione europea, del 17 ottobre 2016, di risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato di UG, ha constatato l’esistenza di un’illegittimità idonea a far sorgere la responsabilità di tale istituzione e ha dichiarato irricevibile il capo della domanda di UG diretto al risarcimento del suo danno morale. 2) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate. ( 1 ) GU C 348 del 19.10.2020 .

62020CJ0249_INF Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 novembre 2021 – Commissione / UG (causa C‑249/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Agente contrattuale – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione – Motivi di licenziamento – Snaturamento – Danno morale – Ricevibilità – Omissione di statuire su un capo delle conclusioni» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, 1 o comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 37-39) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione dell’obbligo di pronunciarsi sui motivi e sulle conclusioni delle parti – Erronea valutazione, da parte del Tribunale, del senso di un motivo dedotto in primo grado – Impugnazione fondata (Statuto della Corte di giustizia, art. 61) (v. punti 60, 61) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 aprile 2020, UG/Commissione ( T‑571/17 , non pubblicata, EU:T:2020:141 ), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione europea, del 17 ottobre 2016, di risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato di UG, ha constatato l’esistenza di un’illegittimità idonea a far sorgere la responsabilità di tale istituzione e ha dichiarato irricevibile il capo della domanda di UG diretto al risarcimento del suo danno morale. 2) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate. ( 1 ) GU C 348 del 19.10.2020 .