CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15019/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA Edato avvis e parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41366/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e altro, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il