CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. ultima pagina della sentenza ove si esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità in ragione delle modalità del fatto, della durata dell'allontanamento e dell'attività svolta dai CC per ricercare l'imputato e si giustifica il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente apprezzabili, non essendo sufficiente la sola incensuratezza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]