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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07883/2026

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ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 14380-2020 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOTRIOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona651 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 80/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 737/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 14380/2020Numero sezionale 651/2026la presente controversia ha ad oggetto la domNuamnerod dai raccdolita generale 7883/2026Data pubblicazione 31/03/2026riconoscimento del diritto alla fruizione delle prestazioni del Fondodi solidarietà residuale di cui all’art. 3, comma 12, della legge n.92 del 2012;la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 80/2020, ha accoltol’appello proposto dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellasentenza impugnata, ha ordinato all’INPS di disaminare,residuale, le domande amministrative del 09.12.2014 (periodo01.12.2014-31.12.2014) e del 03.08.2015 (periodo 01.06.201-21.08.2015), vagliando nel merito la sussistenza o meno deipresupposti di legge per l’accesso alle prestazioni richieste daparte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ogni correlato effettoin ordine al riconoscimento delle prestazioni che dovesserorisultare dovute;l’INPS ha richiesto la cassazione della sentenza rilevando che unavolta qualificata come interesse legittimo la posizione giuridicasoggettiva della società, la Corte non avrebbe potuto annullare glicui ha oltrepassato i limiti interni dei suoi poteri giurisdizionalidinanzi all’esercizio del potere pubblico;alla posizione giuridica soggettiva in cui si viene a trovare il datoredi lavoro che intenda accedere alle prestazioni suddette;rilevata per quanto sopra l’opportunità di rinviare la decisione dellapresente causa in sede di pubblica udienza P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.Roma, deciso all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 14380-2020 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOTRIOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona651 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 80/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 737/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 14380/2020Numero sezionale 651/2026la presente controversia ha ad oggetto la domNuamnerod dai raccdolita generale 7883/2026Data pubblicazione 31/03/2026riconoscimento del diritto alla fruizione delle prestazioni del Fondodi solidarietà residuale di cui all’art. 3, comma 12, della legge n.92 del 2012;la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 80/2020, ha accoltol’appello proposto dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellasentenza impugnata, ha ordinato all’INPS di disaminare,residuale, le domande amministrative del 09.12.2014 (periodo01.12.2014-31.12.2014) e del 03.08.2015 (periodo 01.06.201-21.08.2015), vagliando nel merito la sussistenza o meno deipresupposti di legge per l’accesso alle prestazioni richieste daparte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ogni correlato effettoin ordine al riconoscimento delle prestazioni che dovesserorisultare dovute;l’INPS ha richiesto la cassazione della sentenza rilevando che unavolta qualificata come interesse legittimo la posizione giuridicasoggettiva della società, la Corte non avrebbe potuto annullare glicui ha oltrepassato i limiti interni dei suoi poteri giurisdizionalidinanzi all’esercizio del potere pubblico;alla posizione giuridica soggettiva in cui si viene a trovare il datoredi lavoro che intenda accedere alle prestazioni suddette;rilevata per quanto sopra l’opportunità di rinviare la decisione dellapresente causa in sede di pubblica udienza P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.Roma, deciso all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito
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