CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come il ricorrente non potesse ritenersi autorizzato ad allontanarsi in orario non previsto dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza anche in altro comune, non essendo certo sufficiente, a fronte della necessaria previa comunicazione preliminare all'autorità addetta al controllo, la sola comunicazione unilaterale avvenuta a mezzo PEC; osservato che, quanto alla vicenda che aveva visto il ricorrente stazionare all'interno di una pizzeria, la condotta non potesse in ogni caso ritenersi ricompresa nella generica autorizzazione a recarsi al lavoro alle condizioni comunque non ottemperate; rilevato che il ricorrente, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità specie in quanto non esclude la violazione alla misura detentiva attesa la eccentricità della condotta rispetto a quella autorizzata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci