CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42050/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.GIORGIO Gaetano ricorre a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno, la quale ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato di acqua potabile ai danni della società che gestiva l'erogazione condannandolo alla pena di giustizia. 2. Assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione., atteso che un rinvio di udienza, in relazione al quale era stata riconosciuta la sospensione del decorso del termine prescrizionale, era invece attribuibile ad esigenze di nauta istruttoria. Sotto diverso profilo assume difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Quanto ai profili soggettivi del reato e a fronte della censura volta a valorizzare l'estraneità del ricorrente alla condotta manomissiva, va rilevato che in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rizzuro, Rv. 261745), circostanza questa adeguatamente rappresentata e non contestata da parte del ricorrente. La causa di non punibilità è stata esclusa con adeguata motivazione, con riferimento alla gravità dell'offesa in ragione del danno patrimoniale arrecato e alla non tenuità della azione delittuosa realizzata per oltre dieci anni mediante un'azione perdurante e reiterativa. Va infine osservato che In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. nnodif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.d. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione. . (sez.6, n.41384 del 21/09/2023, D.Rv.285355) Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna deli.g ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità che determina come da dispositivo . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il