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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21759/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( OLANDA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];80/RG. 39505 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Fery...(2-[OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto nell'interesse di LIFTOIM Puglisi avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, evincibile dalla querela della persona offesa; dalle lesioni praticate con calci al controllore, per avergli richiesto il pagamento maggiorato del biglietto acquistato sul treno e la esibizione del documento di identità; dal certificato medico e dall'annotazione redatta dal testimone oculare.

A fronte di questi elementi, rimasti incontestati, il ricorso si limita a rappresentare, in termini apodittici, la nullità della sentenza per la mancata valutazione degli elementi difensivi che non risultano né indicati, né enunciati.

Altrettanto inammissibili, perché declinate in fatto al fine di ottenere una diversa ed alternativa ricostruzione rispetto a quella non manifestamente illogica delle due sentenze conformi, sono le censure relative alla qualificazione giuridica del fatto ridimensionato a condotta "esecrabile" e a sfogo di sentimenti ostili non connessi direttamente all'attività del pubblico ufficiale.

Con riferimento, infine, al quinto motivo la sentenza impugnata alle pagine 4 e 5 , con argomenti conforme alla giurisprudenza di legittimità ha correttamente ritenuto che la mancata comparizione in udienza della persona offesa non costituitasi parte civile non potesse considerarsi un comportamento univoco per ritenere sussistente l'invocata remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 151 cod. pen.

A riguardo è opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della remissione tacita della querela, la mancata comparizione all'udienza del querelante senza giustificato motivo assume specifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparire all'udienza segnatamente come testimone con l'avvertimento scritto che la sua assenza integra remissione tacita di querela, atteso l'espresso dato testuale dell'art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, imponendosi anche in questo caso, l'ulteriore accertamento del giudice circa la volontà del querelante (Sez. 5, n. 41634 del 11/11/2025Ud. (dep. 29/12/2025 ) Rv. 289167 - 02); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( OLANDA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];80/RG. 39505 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Fery...(2-[OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto nell'interesse di LIFTOIM Puglisi avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, evincibile dalla querela della persona offesa; dalle lesioni praticate con calci al controllore, per avergli richiesto il pagamento maggiorato del biglietto acquistato sul treno e la esibizione del documento di identità; dal certificato medico e dall'annotazione redatta dal testimone oculare. A fronte di questi elementi, rimasti incontestati, il ricorso si limita a rappresentare, in termini apodittici, la nullità della sentenza per la mancata valutazione degli elementi difensivi che non risultano né indicati, né enunciati. Altrettanto inammissibili, perché declinate in fatto al fine di ottenere una diversa ed alternativa ricostruzione rispetto a quella non manifestamente illogica delle due sentenze conformi, sono le censure relative alla qualificazione giuridica del fatto ridimensionato a condotta "esecrabile" e a sfogo di sentimenti ostili non connessi direttamente all'attività del pubblico ufficiale. Con riferimento, infine, al quinto motivo la sentenza impugnata alle pagine 4 e 5 , con argomenti conforme alla giurisprudenza di legittimità ha correttamente ritenuto che la mancata comparizione in udienza della persona offesa non costituitasi parte civile non potesse considerarsi un comportamento univoco per ritenere sussistente l'invocata remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 151 cod. pen. A riguardo è opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della remissione tacita della querela, la mancata comparizione all'udienza del querelante senza giustificato motivo assume specifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparire all'udienza segnatamente come testimone con l'avvertimento scritto che la sua assenza integra remissione tacita di querela, atteso l'espresso dato testuale dell'art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, imponendosi anche in questo caso, l'ulteriore accertamento del giudice circa la volontà del querelante (Sez. 5, n. 41634 del 11/11/2025Ud. (dep. 29/12/2025 ) Rv. 289167 - 02); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
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