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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07613/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2 1850 /20 21 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via Groscavallon. 3. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL’INTERNO. - intimat i - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicat o il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.

Con decreto del 25 agosto 2021, il Giudice di Pace di Torino, accogliendo la richiesta del Questore di quella stessa città, convalidò, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Torino, stabilito dal Questore di Milano il 21 agosto 2021 per eseguirne l'espulsione dispostadal Prefetto di Milano il 19 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998.

Il provvedimento fu emesso all’esito di un’udienza alla quale l'interessato, trattenuto presso il C.P.R., non partecipò.

2. Avverso il menzionato decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Non hanno svolto difese in questasede il Questore di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione di detto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità del procedimento e del decreto per violazione del contraddittorio e, in particolare, del diritto dello straniero trattenuto in detenzione amministrativa ad essere informato dell’udienza ed a parteciparvi, salvo valida rinuncia».

Si assumono essere stativiolati i seguenti articoli: i ) 101 cod. proc. civ. (diritto al contraddittorio); ii) 14, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 (diritto ad essere informato dell’udienza e di esservi condotto); iii) 136, 137 comma 1, e 151 cod. proc. civ. (forma delle comunicazioni e delle notifiche nel procedimento civile); iv) 126 cod. proc. civ. e 46 disp. att. cod. proc. civ. (forma e documentazione scritta degli atti di parte, ivi compresa la rinuncia a comparire all’udienza).

Si rappresenta che: i) come si evince dal relativo verbale, l’udienza di convalida del trattenimento del 25 agosto 2021 si svolse in assenza del Misir che, pur essendo trattenuto su provvedimento del Questore di Torino, non vi fu condotto; ii) a giustificazione della mancata comparizione dell’interessato, il funzionario delegato dal Questore dichiarò che: “l’ospite, informato della facoltà di partecipare all’udienza”,si sarebbe “rifiutato di partecipare”; iii) il difensore di ufficio del trattenuto contestò tale dichiarazione ed eccepì immediatamente la nullità dell’udienza che si pretendeva di svolgere in assenza dell’interessato, in quanto non vi era prova che l’interessato fosse stato tempestivamente informato dell’udienza (e del suo oggetto) e che, debitamente informato, avesse rinunciato a comparire; iv) il giudice, omettendo qualsiasi verifica in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio ed all’esistenza e validità di un’eventuale rinuncia a comparire dell’interessato dispose che si procedesse in sua assenza e convalidò il trattenimento. 2.La descritta doglianza si rivela fondata.

2.1. Invero, giova premettere che, come già sancito da questa Corte, in tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato nel suddetto procedimento trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell'interessato di essere sentito (cfr. Cass. n. 26803 del 2017).

2.2. Nella specie, non si rinviene agli atti del procedimento -tanto non risulta dal provvedimento impugnato, né dal verbale di udienza del 25 luglio 2021 innanzi al Giudice di Pace di Torino, -la prova che il trattenuto sia stato effettivamente e ritualmente informato dell’udienza predetta, il cui decreto di fissazione, benché rechi l’ordine alla Cancelleria di provvedere alla sua comunicazione anche al Misir, non è corredato dal riscontro documentale dell’avvenuto corrispondente adempimento e del suo esito.

2.3. Ad una siffatta carenza certamente non potrebbe supplire la mera notizia orale eventualmente fornita informalmente all’interessato da parte del personale che opera nel Centro per il Rimpatrio e, tanto meno, l’esistenza di tale informativa potrebbe essere dimostrata con la mera dichiarazione orale resa in udienza dalla controparte.

Invero, il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., nemmeno può ritenersi - in assenza diidonea prova dell’avvenuta comunicazione al “trattenuto” della data di fissazione dell’udienza di convalida della misura de qua- che possa esserci stata una sua valida e consapevole rinuncia a parteciparvi, posto che la rinuncia, necessariamente, presuppone la conoscenza (di cui, invece, nella specie non vi è prova) dell’udienza e del suo oggetto.

2.3.1. È intuitivo, del resto, che la rinuncia a comparire in udienza, resa da un soggetto che ha diritto a parteciparvi e che essendo trattenuto non può manifestare la propria volontà di non parteciparvi con un atto concludente omissivo, semplicemente non comparendo (come potrebbe fare una persona libera), è un atto processuale e, come tale, non può che essere redatto e/o comunque documentato per iscritto.

2.3.2. Nella specie, dunque, la mancata comparizione del Misir all’udienza innanzi al Giudice di Pace del 25 luglio 2021, unitamente alla carenza di qualsivoglia adeguata dimostrazione dell’essere stato lo stesso ritualmente ed effettivamente informato della stessa, rendono invalido l’intero svolgimento dell’udienza medesima e, conseguentemente, il decreto del predetto giudice reso all’esito della stessa.

3. L’odierno ricorso, pertanto, va accolto ed il decreto impugnato va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e cassa senza rinvio il decreto di convalida di trattenimento emesso, nei suoi confronti, dal Giudice di Pace di Torino il 25 luglio 2021.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2 1850 /20 21 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via Groscavallon. 3. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL’INTERNO. - intimat i - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicat o il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. Con decreto del 25 agosto 2021, il Giudice di Pace di Torino, accogliendo la richiesta del Questore di quella stessa città, convalidò, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Torino, stabilito dal Questore di Milano il 21 agosto 2021 per eseguirne l'espulsione dispostadal Prefetto di Milano il 19 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento fu emesso all’esito di un’udienza alla quale l'interessato, trattenuto presso il C.P.R., non partecipò. 2. Avverso il menzionato decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Non hanno svolto difese in questasede il Questore di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione di detto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità del procedimento e del decreto per violazione del contraddittorio e, in particolare, del diritto dello straniero trattenuto in detenzione amministrativa ad essere informato dell’udienza ed a parteciparvi, salvo valida rinuncia». Si assumono essere stativiolati i seguenti articoli: i ) 101 cod. proc. civ. (diritto al contraddittorio); ii) 14, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 (diritto ad essere informato dell’udienza e di esservi condotto); iii) 136, 137 comma 1, e 151 cod. proc. civ. (forma delle comunicazioni e delle notifiche nel procedimento civile); iv) 126 cod. proc. civ. e 46 disp. att. cod. proc. civ. (forma e documentazione scritta degli atti di parte, ivi compresa la rinuncia a comparire all’udienza). Si rappresenta che: i) come si evince dal relativo verbale, l’udienza di convalida del trattenimento del 25 agosto 2021 si svolse in assenza del Misir che, pur essendo trattenuto su provvedimento del Questore di Torino, non vi fu condotto; ii) a giustificazione della mancata comparizione dell’interessato, il funzionario delegato dal Questore dichiarò che: “l’ospite, informato della facoltà di partecipare all’udienza”,si sarebbe “rifiutato di partecipare”; iii) il difensore di ufficio del trattenuto contestò tale dichiarazione ed eccepì immediatamente la nullità dell’udienza che si pretendeva di svolgere in assenza dell’interessato, in quanto non vi era prova che l’interessato fosse stato tempestivamente informato dell’udienza (e del suo oggetto) e che, debitamente informato, avesse rinunciato a comparire; iv) il giudice, omettendo qualsiasi verifica in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio ed all’esistenza e validità di un’eventuale rinuncia a comparire dell’interessato dispose che si procedesse in sua assenza e convalidò il trattenimento. 2.La descritta doglianza si rivela fondata. 2.1. Invero, giova premettere che, come già sancito da questa Corte, in tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato nel suddetto procedimento trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell'interessato di essere sentito (cfr. Cass. n. 26803 del 2017). 2.2. Nella specie, non si rinviene agli atti del procedimento -tanto non risulta dal provvedimento impugnato, né dal verbale di udienza del 25 luglio 2021 innanzi al Giudice di Pace di Torino, -la prova che il trattenuto sia stato effettivamente e ritualmente informato dell’udienza predetta, il cui decreto di fissazione, benché rechi l’ordine alla Cancelleria di provvedere alla sua comunicazione anche al Misir, non è corredato dal riscontro documentale dell’avvenuto corrispondente adempimento e del suo esito. 2.3. Ad una siffatta carenza certamente non potrebbe supplire la mera notizia orale eventualmente fornita informalmente all’interessato da parte del personale che opera nel Centro per il Rimpatrio e, tanto meno, l’esistenza di tale informativa potrebbe essere dimostrata con la mera dichiarazione orale resa in udienza dalla controparte. Invero, il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., nemmeno può ritenersi - in assenza diidonea prova dell’avvenuta comunicazione al “trattenuto” della data di fissazione dell’udienza di convalida della misura de qua- che possa esserci stata una sua valida e consapevole rinuncia a parteciparvi, posto che la rinuncia, necessariamente, presuppone la conoscenza (di cui, invece, nella specie non vi è prova) dell’udienza e del suo oggetto. 2.3.1. È intuitivo, del resto, che la rinuncia a comparire in udienza, resa da un soggetto che ha diritto a parteciparvi e che essendo trattenuto non può manifestare la propria volontà di non parteciparvi con un atto concludente omissivo, semplicemente non comparendo (come potrebbe fare una persona libera), è un atto processuale e, come tale, non può che essere redatto e/o comunque documentato per iscritto. 2.3.2. Nella specie, dunque, la mancata comparizione del Misir all’udienza innanzi al Giudice di Pace del 25 luglio 2021, unitamente alla carenza di qualsivoglia adeguata dimostrazione dell’essere stato lo stesso ritualmente ed effettivamente informato della stessa, rendono invalido l’intero svolgimento dell’udienza medesima e, conseguentemente, il decreto del predetto giudice reso all’esito della stessa. 3. L’odierno ricorso, pertanto, va accolto ed il decreto impugnato va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e cassa senza rinvio il decreto di convalida di trattenimento emesso, nei suoi confronti, dal Giudice di Pace di Torino il 25 luglio 2021. Così deciso