CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]tARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto per il ricorso del Paletta mentre per gli altri due ricorsi conclude per l'inammissibilità. uditi i difensori L'[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 2 febbraio 2021 la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato quella del 15 giugno 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinti per prescrizione i reati ex artt.: - 5 d.lgs. n.74 del 2000, commessi quale amministratore di diritto di diverse società, contestati ai capi 8 e 12; - 11 d.lgs. n.74 del 2000, contestato al capo 34); - 137, comma 1-bis, del d.lgs. n. 385 del 1993 contestati al capo 36) lett. f), i) e D. Ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in 3 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di cui ai capi: - 25 (art. 10 d.lgs. n.74 del 2000, quale amministratore di diritto della Ma.[OSCURATO:PERSONA], già Ma.[OSCURATO:PERSONA], s.r.I., in epoca anteriore e prossima al 31 maggio 2010); - 29 (art. 10 d.lgs. n.74 del 2000, quale amministratore di diritto della Sodexim I.t.d. s.r.I., in epoca anteriore e prossima al 31 maggio 2010); - 30 (art. 10 d.lgs. n.74 del 2000, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in epoca anteriore e prossima al 31 maggio 2010); - 33 (art. 10 d.lgs. n.74 del 2000, quale amministratore unico della So.Co.Met., già [OSCURATO:PERSONA], s.r.I., in epoca anteriore e prossima al 31 maggio 2010); - 40 (quale partecipe all'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dal febbraio 2007 al 31 maggio 2010 a Ferrara, [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]). 1.2. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinti per prescrizione i reati ex art. 137, comma 1-bis, del d.lgs. n. 385 del 1993, di cui ai capi 36, lett. e), f), g), h), i), j); ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il capo 40 (quale partecipe all'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dal febbraio 2007 al 31 maggio 2010 a Ferrara, [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) in 2 anni e 6 mesi di reclusione. 1.3. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinti per prescrizione i reati ex artt.: - 5 d.lgs. n.74 del 2000, commessi quale amministratore di fatto di diverse società, di cui ai capi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; - 11 d.lgs. n.74 del 2000 contestato al capo 34; - 292 o 295 d.P.R. 43/1973 di cui al capo 35, lett. a), b), c), d); 2 91/ - 137, comma 1-bis, del d.lgs. n. 385 del 1993, di cui ai capi 36 lett. b), c), d), e). Ha rideterminato la pena inflitta per i residui capi di imputazione in 5 anni e 5 mesi di reclusione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. 2. Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere; la Corte territoriale non avrebbe superato le criticità della sentenza di primo grado evidenziate con l'appello. Il ricorrente sarebbe stato ritenuto all'oscuro da [OSCURATO:PERSONA] delle attività delle società di cui il ricorrente era amministratore solo di diritto, dietro compenso, al fine di richiedere finanziamenti bancari; al più egli potrebbe rispondere di concorso nei reati fine. Il ricorrente non avrebbe avuto rapporti con gli altri soggetti interessati alla commercializzazione dell'acciaio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati tributari ex art. 10 d.lgs. n.74 del 2000 di cui ai capi 25, 29, 30 e 33. Dopo aver riportato la motivazione della sentenza sul punto, si rileva che la Corte di appello non avrebbe valutato che le società erano amministrate di fatto da [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorrente sarebbe un soggetto non in grado di capire le implicazioni che le sue condotte potevano comportare per le violazioni di natura tributaria. Le condotte contestate sarebbero finalizzate ad ottenere, esclusivamente, linee di credito agli istituti di credito, non avendo il ricorrente commesso altri atti di gestione della società. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Si eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto il ricorrente fu condannato in primo grado alla pena di 4 anni di reclusione, con aumento di otto mesi di reclusione per la continuazione; un mese per ciascun reato diverso da quello più grave sub capo 40. Il Tribunale avrebbe, però, erroneamente indicato a pag. 140 della sentenza i reati ascritti al ricorrente. La Corte di appello, dichiarati prescritti i reati di cui ai capi 8, 12, 34 e 36 lett. f), i), j), ha rideterminato la pena base per il reato sub 40 in un anno e 9 mesi di reclusione (come in primo grado); ha aumentato la pena per la contestata recidiva a 2 anni e 11 mesi di reclusione e per la circostanza aggravante ex art. 416, comma 5, cod. pen. a 3 anni e 2 mesi di reclusione (come in primo grado); ha aumentato la pena per la continuazione con i reati di cui ai capi 25, 29, 30 e 33 in 5 mesi di reclusione, pari a un mese e 10 giorni di reclusione per i reati di cui ai capi 25 e 29, e mesi 1 e giorni 15 di reclusione per i capi 30 e 33. La Corte territoriale avrebbe dovuto solo sottrarre l'entità delle pene per i reati prescritti, lasciando immutata la pena per i reati satelliti non prescritti. Il Tribunale avrebbe determinato la pena per i reati satelliti in poco più di un mese (pag. 24), mentre in realtà sarebbe inferiore ad un mese per ciascun reato. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla circostanza aggravante ex art. 416, comma 5, cod. pen.; il motivo era fondato sulla mancanza di conoscenza, da parte del ricorrente, degli altri compartecipi; tale consapevolezza sarebbe necessaria ai fini della sussistenza della circostanza aggravante. 3. Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 43 e 416 cod. pen., quanto alla sussistenza del dolo del reato associativo contestato al capo 40, ed il vizio della motivazione sulle risposte ai motivi di appello. La Corte di appello avrebbe omesso di svolgere qualunque valutazione sul primo motivo di appello, pur riportato, con cui si sosteneva la tesi difensiva sul ruolo della ricorrente quale semplice preposta di [OSCURATO:PERSONA] e sull'insussistenza di prove della consapevolezza del complesso meccanismo associativo. Tale tesi sarebbe fondata sull'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] al Pubblico ministero, dal confronto con le analoghe posizioni di [OSCURATO:PERSONA], compagno della ricorrente, ma mai indagato, e di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata disposta l'archiviazione. La Corte territoriale non avrebbe valutato l'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] al Pubblico ministero, da cui emergerebbero elementi favorevoli alla ricorrente ed una dichiarazione di autoresponsabilità, e che la ricorrente era a conoscenza solo di una piccolissima parte del «castello» messo in piedi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; ella sarebbe stata preposta solo alla presentazione della documentazione societaria alle banche mentre la gestione successiva sarebbe stata di [OSCURATO:PERSONA]. Anche la Corte di appello avrebbe ammesso tale ruolo, a pag. 28 della sentenza; inoltre, la sentenza di primo grado rileva che gli amministratori di diritto rilasciarono a [OSCURATO:PERSONA] la procura speciale ad operare.La Corte di appello avrebbe omesso di valutare anche la segnalata disparità di trattamento con le analoghe posizioni di [OSCURATO:PERSONA], compagno della ricorrente, e di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale avrebbe poi «eliminato» il passaggio della sentenza di primo grado (pag. 84 e ss.) con cui si spiegava la differenza della posizione della ricorrente per l'attribuzione in capo a [OSCURATO:PERSONA] della predisposizione della documentazione falsa concernente i bilanci societari, le dichiarazioni dei redditi, i modelli Cud, i cedolini delle buste paga degli amministratori di diritto, poi presentate alle banche per ottenere i finanziamenti, attribuendo tali condotte, come indicato con l'appello ad un altro soggetto. La Corte di appello avrebbe fondato la condanna su due presupposti equivoci: l'aver individuato, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], le teste di legno; l'aver coltivato i rapporti con gli istituti di credito fraudolentemente indotti ad erogare finanziamenti alle società coinvolte nell'operazione sulla base della falsa documentazione societaria e fiscale prodotta, rinvenuta nei pc nella disponibilità della ricorrente. Tali condotte avrebbero avuto quale finalità solo l'accesso fraudolento al credito bancario ma non dimostrerebbe il dolo di partecipazione. La partecipazione al reato fine non dimostrerebbe la partecipazione all'associazione per delinquere. La Corte di appello non avrebbe indicato elementi tali da superare il ragionevole dubbio. Anche dalle dichiarazioni dei testi funzionari di banca (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata) emergerebbe che il ruolo della ricorrente sarebbe stato marginale. La consapevolezza della commissione dei reati tributari non costituirebbe prova rigorosa del reato associativo. 3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla confessione resa nell'interrogatorio al Pubblico ministero del 11 giugno 2013, adoperata per il giudizio di penale responsabilità. Il rigetto sarebbe avvenuto con motivazione stringata e contraddittoria quanto al contenuto lacunoso dell'interrogatorio, adoperato quale prova a carico a pagina 26 dalla Corte di appello. 4. Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono due motivi. 4.1. Con il primo motivo si deducono i vizi violazione di legge sostanziale e processuale quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva; si chiede l'annullamento della sentenza impugnata perché, esclusa la recidiva, tutti i reati contestati sarebbero estinti per prescrizione. Rileva la ricorrente di aver contestato in primo grado e con l'appello l'esistenza della recidiva oggetto dell'imputazione in quanto le condanne erano estinte o per l'affidamento in prova ai servizi sociali o per il decorso del termine di 5 anni dal passaggio in giudicato delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., senza la commissione di reati della stessa indole. Di conseguenza delle condanne non avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della recidiva; l'insussistenza della recidiva determinerebbe l'estinzione di tutti i reati per cui è intervenuta la condanna per prescrizione. In più, non sarebbe stato applicato correttamente l'art. 99, comma 2, cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto corrette le argomentazioni relative all'estinzione dei reati per l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ma avrebbe ritenuto esistente la recidiva in base alla presenza di 4 sentenze. Per tre sentenze, emesse ex art. 444 cod. proc. pen. (n.9, 11 e 12 del casellario giudiziario), i reati sarebbero estinti per il decorso del termine di 5 anni dal passaggio in giudicato delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., senza la commissione di reati della stessa indole. Per la quarta, n. 15 del casellario giudiziario, il reato sarebbe estinto per l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Pertanto, di tali reati la Corte territoriale non avrebbe dovuto tener conto ai fini della recidiva. 4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche fondata sull'interrogatorio della ricorrente, sulla breve operatività nell'associazione per delinquere, sulla pena in corso di espiazione, sul grave stato di salute. La Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. Il motivo di appello sull'art. 416 cod. pen., per come riportato in sentenza, riguardava esclusivamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ne consegue che tutto il percorso logico seguito dalla Corte territoriale si riferisce proprio alla sussistenza del dolo. La Corte di appello ha motivato la sussistenza del dolo descrivendo le condotte realizzate dall'imputato con riferimento ai reati scopo dell'associazione, alle loro 6 (,)Ì modalità esecutive; ha preso in esame i contatti con gli autori dei reati, anche se non con tutti i partecipi, ma indubbiamente con i vertici dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA]) e con coloro senza i quali le attività illecite non sarebbero state svolte ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territoriale ha preso in esame anche l'uniformità delle condotte, protratte per un tempo apprezzabile e riferite a più società. Dunque, la prova del dolo è stata ritenuta dal compimento dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, unitamente alle loro modalità esecutive poiché la pluralità delle condotte realizzate ha dimostrato la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ripropone la tesi per cui egli avrebbe agito quale mera testa di legno, nella sua veste di amministratore di diritto, mentre la Corte di appello ha individuato la sua piena e consapevole partecipazione anche ai reati tributari ex art. 10 d.lgs. n.74 del 2000 dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] pose in essere anche condotte attive, per altro anche finalizzate a far scomparire le tracce delle società, con cessione delle quote alla società panamense, relative agli atti fraudolenti, e fosse un partecipe dell'associazione per delinquere; sicché egli era consapevole del programma criminoso e dei reati fine da compiere. Il motivo, dunque, non coglie la reale ratio decidendi. 1.3. Il terzo motivo è infondato. 1.3.1. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'aumento per la continuazione è stato determinato in complessivi 8 mesi, senza alcuna specificazione per ciascun reato. Non è corretto quanto suggerito dalla difesa, per cui l'aumento per ciascun reato andrebbe determinato dividendolo per il numero di reati, poiché la determinazione della pena, anche ex art. 81 cod. pen., segue le regole di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. 1.3.2. La Corte di appello ha, invece, ridotto la pena dell'aumento per la continuazione, eliminando la parte di pena per i reati prescritti, ed ha specificato l'entità dell'aumento. Dunque, non è avvenuta la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius. 1.4. Il quarto motivo è fondato. 1.4.1. La Corte di appello ha effettivamente omesso di rispondere al quarto motivo di appello con cui si dedusse l'«Errata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 comma 5 c.p.». Secondo l'appello, la circostanza aggravante non avrebbe potuto essere applicata all'imputato in quanto egli ignorava la compartecipazione di un numero così alto di persone; affinché possa essere riconosciuta la circostanza aggravante sarebbe stato necessario che in capo al 7 9/ compartecipe vi fosse la consapevolezza che l'associazione era composta da più di dieci soggetti. 1.4.2. Orbene, va ricordato che la circostanza aggravante ex art. 416, comma 5, cod. pen. ha natura oggettiva ed è estensibile, dal punto di vista soggettivo, non trattandosi di circostanze aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l'intensità del dolo, ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma 2, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Sul punto si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché la Corte di appello valuti i motivi di appello sulla sussistenza della circostanza aggravante. 1.5. Poiché l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, ma il rinvio concerne esclusivamente la risposta ai motivi di appello sulla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416, comma 5, cod. pen., deve dichiararsi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti ai capi 25, 29, 30, 33, 40. 2. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la Corte di appello ha risposto al motivo di appello sull'insussistenza della partecipazione all'associazione per delinquere rigettando la tesi difensiva di una condotta meramente esecutiva delle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando il ruolo autonomo della ricorrente nella scelta dei prestanome, essenziali per il compimento di tutti i reati tributari contestati agli altri associati. La scelta avvenne, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, proprio nell'ambito familiare, mediante l'indicazione di Mario e [OSCURATO:PERSONA], fratelli del suo convivente [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], amico dei primi. Osserva la Corte di appello che la scelta non fu casuale, perché si tratta di soggetti del tutto privi di competenza nella gestione delle società ma gravati di precedenti penali. 2.1.1. La Corte territoriale ha anche sottolineato la rilevanza di tale scelta e delle condotte commesse con una pluralità di istituti bancati ai fini della prova del dolo, della _consapevolezza che tali indicazioni e la presentazione della documentazione contraffatta agli istituti di credito servissero per commettere una pluralità di reati fine; del dimostrato rapporto con [OSCURATO:PERSONA]. Oltre a tali elementi di prova, la Corte di appello, per superare le argomentazioni difensive, ha rilevato che era proprio la ricorrente a coltivare i rapporti con gli istituti di credito fraudolentemente indotti ad erogare finanziamenti alle società coinvolte nelle operazioni in base alla falsa documentazione; ha preso atto degli esiti della perquisizione e del rinvenimento della documentazione di più società; del possesso della smarcard utilizzata per gestire presso la camera di commercio gli aggiornamenti societari; del rinvenimento nel suo computer del file relativi a tutti i documenti ideologicamente falsi. 2.1.2. La ricorrente dà poi una lettura del tutto parziale del riferimento alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla predisposizione della documentazione contraffatta; la Corte di appello ha rilevato che ciò che conta non è se la ricorrente sia stata l'autrice materiale della contraffazione, ma la consapevolezza della sua falsità, dimostrata dalla presenza nel computer e dal successivo uso della stessa documentazione. Una specifica motivazione vi è poi quanto alla consapevolezza del ruolo degli altri associati. 2.1.3. A fronte di tale articolata motivazione, il ricorso si limita a ribadire la tesi difensiva, proponendo solo una lettura alternativa delle prove e senza neanche confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza di condanna. 2.1.4.11 motivo sul ruolo identico che avrebbero avuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è poi del tutto generico, essendo emersi specifici elementi di prova a carico della ricorrente. La motivazione sulla responsabilità dell'imputata è corretta in diritto e del tutto immune da vizi logici. 2.1.5. La tesi difensiva è poi contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi. In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 - 01). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.2.1. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2.2.2. Orbene, quanto alla valutazione dell'interrogatorio, la motivazione non è contraddittoria, perché la Corte di appello ha dato atto di un'ammissione solo parziale di responsabilità; inoltre, dalla sentenza risulta il ruolo significativo della ricorrente nella partecipazione all'associazione per delinquere e la ritenuta recidiva infraquinquennale, sicché la motivazione sull'assenza di elementi positivi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche si fonda anche sulla individuazione di tali elementi negativi di valutazione in base all'art. 133 cod. pen. 2.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Gianferrari è solo parzialmente fondato. 3.1. La Corte di appello ha ritenuto sussistere la recidiva sulla base di 4 sentenze; si tratta di quelle di cui ai nn. 9, 11, 12 e 15 del certificato del casellario giudiziale. Le altre sentenze di condanna si riferiscono a reati depenalizzati o a condanne con esito positivo dell'affidamento in prova. 3.1.1. Va ribadito il principio affermato da Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 - 01, per cui «L'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva». 3.1.2. Ne consegue che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto esistente ai fini della recidiva la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 26 gennaio 2004, irrevocabile il 26 novembre 2004; tale sentenza di condanna fa parte del provvedimento di cumulo del 20 luglio 2012 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese (in cui è indicata la sentenza di primo grado del Tribunale di Modena del 24 maggio 2002, irrevocabile il 26 novembre 2004), rispetto alla quale con il provvedimento del 20 febbraio 2018 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato estinti per l'esito positivo dell'affidamento in prova la pena ed ogni altro effetto penale della condanna.3.1.3. Le sentenze di cui ai numeri 9, 11 e 12 del certificato del casellario giudiziale, sono state emesse ex art. 444 cod. proc. pen. Orbene, se è vero, come sostiene il ricorrente, che in tema di patteggiannento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119 - 01), deve però ritenersi che i reati oggetto delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. non siano estinti. La tesi esposta nel ricorso è infatti contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui: - in tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura (Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv. 273453 - 01); - è preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento qualora, nel termine di cinque anni, l'autore di quel reato commetta un nuovo delitto, pur se l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale abbia determinato l'estinzione di ogni effetto penale dello stesso. (Sez. 3, n. 11045 del 17/11/2016, dep. 2017, Batteta, Rv. 269873 - 01). 3.1.4. Ne consegue che non sono estinti i reati di cui alle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen.: - del 26 giugno 1997, del Tribunale di Modena irrevocabile il 3 ottobre 1997, con applicazione della pena di mesi 3 di reclusione e lire 4.400.000 di multa (C 2.272,41), sostituita la pena detentiva con la multa di lire 2.250.000 (C 1.162,03), per reati tributari; - del 24 ottobre 1997, della Pretura di [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile il 25 febbraio 1998, per il delitto ex art. 483 cod. pen. commesso il 13 giugno 1994 in [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 15 giorni di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva nella multa di lire 1.125.000 (C 581,01); - del 3 marzo 1999 del Tribunale di Modena irrevocabile il 18 aprile 1999, per reati tributari, alla pena di 6 mesi di reclusione e la multa di lire 10.000.000 (C 5.164,57), per reato tributario commesso il 2 settembre 1996 in Modena. Ciò in quanto nel quinquennio dal passaggio in giudicato di tali sentenze l'imputata ha commesso il delitto tributario ex art. 4 legge 516/1981 accertato nel marzo 1999 ed il delitto di calunnia il 24 novembre 1999; l'accertamento della commissione di tali reati è avvenuto con le condanne definitive indicate ai n. 16 e 18 del certificato del casellario giudiziale.La commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281642 - 01). 3.1.5. La pena detentiva complessiva per le precedenti condanne è pari a 9 mesi e 15 giorni ed € 6907,61, pari a 27 giorni di reclusione (complessivamente 10 mesi e 12 giorni); ciò incide sia sulla determinazione del termine di prescrizione che sull'aumento di pena per la recidiva che non può essere superiore a tale valore. 3.1.6. In tema di prescrizione, per determinare la durata del termine nel caso in cui sia stata contestata ed applicata la recidiva specifica bisogna fare riferimento all'aumento massimo di pena previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 99, con il limite, però, fissato dall'art. 99, comma sesto, cod. pen. (fattispecie in cui l'aumento del termine di prescrizione per un soggetto recidivo specifico è stato individuato in anni due, per essere stato l'imputato condannato in precedenza ad una pena di anni due di reclusione; Sez. 5, n. 44099 del 24/09/2019, Graniello, Rv. 277607 - 01). In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., anche per determinare il termine di prescrizione, l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti, comprese anche quelle a pena pecuniaria ragguagliata a pena detentiva ex art. 135 cod. pen. (Sez. 2, n. 8492 del 16/05/1985, Tinnirello, Rv. 170553 - 01). 3.1.7. La Corte di appello ha ritenuto esistente la recidiva di cui all'art. 99, comma 3, cod. pen., ritenendo che il termine di prescrizione massimo sia da aumentare della metà: tale punto della decisione non è stato impugnato ed è pertanto preclusa una valutazione diversa. In concreto, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 3 cod. pen., per i reati di cui ai seguenti capi. 3.1.8. Capo 17, per il reato ex art. 8 d.lgs. n.74 del 2000, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per gli anni di imposta 2007 e 2008. Il termine ordinario di prescrizione, tenuto conto della pena massima di 6 anni e dell'aumento per la recidiva, è pari a 6 anni, 10 mesi e 12 giorni. Il termine massimo, tenuto conto della recidiva come ritenuta dalla Corte territoriale, deve poi essere aumentato della metà, ex art. 161 cod. proc. pen., per complessivi 10 anni, 3 mesi e 18 giorni. Ne consegue che il reato ex art. 8 d.lgs. n.74 del 2000, commesso il 2 agosto 2007, si è estinto per prescrizione il 20 novembre 2017, prima della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2018.Il reato commesso il 1 dicembre 2008 si è estinto per prescrizione il 19 marzo 2019, prima della sentenza di appello. 3.1.9. Capi da 18 al capo 33 per il reato ex art. 10 d.lgs. n.74 del 2000 per l'occultamento dei documenti contabili relativi a diverse società: in realtà dall'analisi delle imputazioni risulta che all'imputata sono ascritti i reati dal capo 21 al 33. Dunque, non sussiste la responsabilità dell'imputata per i reati da 10 a 20. Per i reati ascritti dal capo 21 al 33, la data di riferimento è quella dell'accertamento (in data anteriore e prossima al 31 maggio 2010) che ha fatto cessare la permanenza. Per tali reati il termine ordinario di prescrizione è di 6 anni, perché il reato ex art. 10 d.lgs. n.74 del 2000 era punito con la pena di 5 anni di reclusione; aggiungendo la recidiva, si giunge ad un valore inferiore a 6 anni. Pertanto, il termine massimo di prescrizione è di 9 anni; i reati si sono estinti per prescrizione il 31 maggio 2019 prima della sentenza di appello. 3.1.10. Analoghe considerazioni, tenuto conto dell'entità della pena edittale, valgono per i reati ex 35 lett. e), f) e g) ex art. 292 o 295 d.P.R. 43/1973 commessi il 4 novembre 2009, il 29 dicembre 2009 ed il 11 gennaio 2010 che si sono estinti per prescrizione rispettivamente il 4 novembre 2018, il 29 dicembre 2018 ed il 11 novembre 2019 prima della sentenza di appello. 3.1.11. Quanto al reato di cui al capo 36, deve rilevarsi che dal dispositivo della sentenza di primo grado risulta dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 36, lett. a) e la condanna per il capo 36) dalle lett. da b) ed e); tali ultimi reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte di appello. Per i reati di cui al capo 36) lettere f) commesso nel novembre 2009, g) commesso il 16 giugno 2009, h) commesso il 4 novembre 2009, i) commesso nel novembre 2009, j) commesso il 14 dicembre 2009, la condanna risulta dalla sola motivazione della sentenza di primo grado. Per tali reati il termine ordinario di prescrizione è di 6 anni, perché il reato ex art. 137, comma 1-bis, d.lgs. n. 385 del 1993 è punito con la reclusione fino a un anno; aggiungendo la recidiva, si giunge ad un valore inferiore a 6 anni. Pertanto, il termine massimo di prescrizione è di 9 anni; i reati si sono estinti per prescrizione rispettivamente il 1 novembre 2018 (lett. f), il 16 giugno 2018 (lett. g), il 4 novembre 2918 (lett. h), il 1 novembre 2018 (lett. i), il 14 dicembre 2018 (lett. j), prima della sentenza di appello. 3.1.12. La ricorrente risulta altresì condannata per il reato di cui al capo 38, ex art. 495 cod. pen., commesso il 28 luglio 2008. Il termine ordinario di prescrizione, tenuto conto della pena massima di 6 anni e dell'aumento per la recidiva, è pari a 6 anni, 10 mesi e 12 giorni. Il termine massimo, tenuto conto della recidiva come ritenuta dalla Corte territoriale, deve poi essere aumentato della metà, ex art. 161 cod. proc. pen., per complessivi 10 anni, 3 mesi e 18 giorni. Il reato si è estinto per prescrizione il 15 novembre 2018, prima della sentenza della Corte di appello. 3.1.12. Analoghe conclusioni, tenuto conto dei limiti edittali, valgono per il capo 39, ex art. 495,48-479 cod. pen., commesso il 11 giugno 2009; il reato si è estinto per prescrizione il 29 settembre 2019, prima della sentenza della Corte di appello. 3.1.13. Non è invece estinto per prescrizione il reato di cui al capo 40, commesso dal febbraio 2007 al 31 maggio 2010 a Ferrara, [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Poiché è stata ritenuta sussistente la contestata condotta di promotore e costitutore dell'associazione per delinquere, al termine ordinario di prescrizione di 7 anni va aggiunto l'aumento per la recidiva di 10 mesi e 12 giorni; il termine massimo di prescrizione tenuto conto dell'aumento per la recidiva della metà, è dunque pari a 11 anni, 9 mesi e 18 giorni; a tale termine vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione dal 2 al 20 maggio 2019, pari a 18 giorni, e dal 17 dicembre 2021 al 2 febbraio 2022. Va rilevato che con l'appello non risulta essere stata specificamente dedotta la questione della diversa data di consumazione del reato associativo. 3.1.14. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputata e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. Per altro, nessuna contestazione è stata effettuata sull'an della responsabilità. 3.2. Richiamati i principi della giurisprudenza prima riportati, deve concludersi che è manifestamente infondato il secondo motivo; il rigetto sulle circostanze attenuanti generiche è stato motivato sugli elementi ex art. 133 cod. pen.: sulla gravità dei fatti, ampiamente descritti nella sentenza impugnata, sulla particolare capacità a delinquere dell'imputata dimostrata dalla reiterazione delle condotte criminose e dalla presenza di una pena da espiare superiore ad 8 anni, per altri reati rispetto a quelli per cui si procede. 3.3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati di cui ai capi 17, da 21 a 33, non risultando dalla sentenza i capi da 18 a 20 ascritti all'imputata, 35 lett. e), f) e g), 38, 39 estinti per prescrizione. () La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche con riferimento alle pene accessorie ex art. 12 d. Igs. 74/2000 che, attesa la dichiarazione di prescrizione dei reati tributari, devono essere revocate. 3.4. La pena per il reato residuo di cui al capo 40 può essere rideterminata secondo quanto emerge dalla sentenza, dal certificato del casellario giudiziale ed ex art. 99, ultimo comma, cod. pen. nel modo seguente: pena base, pari al minimo edittale, 3 anni di reclusione, aumentata per la recidiva di 10 mesi e 12 giorni di reclusione, di mesi 3 di reclusione per la circostanza aggravante ex art. 416, comma 5, cod. pen. La pena finale è dunque pari a 4 anni, un mese e 12 giorni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 416, comma 5, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascritti ai capi 25), 29), 30), 33), 40). Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi 17, da 21 a 33, 35 lett. e), f) e g), 38, 39 perché estinti per prescrizione nonché in relazione alle pene ac