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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 novembre 2021

Cassazione n. 45594/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la nota con cui, in data 6/11/2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'odierno ricorrente, ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in da-ta 26/2/2021, al Commissariato di Polizia di Stato di Lanciano, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a rimettere la querela sporta il 12/4/2017 nei confronti del Vitucci, nonché il verbale con cui, in data 10/3/2021, l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lanciano, con sentenza del 10/6/2020 riteneva l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590 del co- dice penale in relazione all'art. 141 del codice della strada perché, in Mozzagro- gna il 23/1/2017, mentre era alla guida dell'auto tg [OSCURATO:TARGA] causava lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena di 1500 euro di multa, ol- tre spese processuali e condanna -in solido con il responsabile civile- al risarci- mento del danno nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alle spese sostenute da quest'ultima.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Vitucci, lamentando con primo motivo violazio- ne dell'art. 35 del decreto legislativo 274/2000, con un secondo motivo violazio- ne dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio motivazionale in punto di diniego delle circo- stanze attenuanti generiche e con un terzo motivo violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena.

Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. In data 6/11/2021, tuttavia, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'odierno ricorrente, ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 26/2/2021, al Commissariato di Polizia di Stato di Lanciano, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a rimettere la querela sporta il 12/4/2017 nei confronti del Vitucci, nonché il verbale con cui, in data 10/3/2021, l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stes- sa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

2. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassa- zione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di even- tuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989, fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile; conf.

Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088).

In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a ca- rico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per in- tervenuta remissione di querela.

Elimina le statuizioni civili.

Pone le spese processuali a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la nota con cui, in data 6/11/2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'odierno ricorrente, ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in da-ta 26/2/2021, al Commissariato di Polizia di Stato di Lanciano, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a rimettere la querela sporta il 12/4/2017 nei confronti del Vitucci, nonché il verbale con cui, in data 10/3/2021, l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lanciano, con sentenza del 10/6/2020 riteneva l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590 del co- dice penale in relazione all'art. 141 del codice della strada perché, in Mozzagro- gna il 23/1/2017, mentre era alla guida dell'auto tg [OSCURATO:TARGA] causava lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena di 1500 euro di multa, ol- tre spese processuali e condanna -in solido con il responsabile civile- al risarci- mento del danno nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alle spese sostenute da quest'ultima. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Vitucci, lamentando con primo motivo violazio- ne dell'art. 35 del decreto legislativo 274/2000, con un secondo motivo violazio- ne dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio motivazionale in punto di diniego delle circo- stanze attenuanti generiche e con un terzo motivo violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. In data 6/11/2021, tuttavia, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'odierno ricorrente, ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 26/2/2021, al Commissariato di Polizia di Stato di Lanciano, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a rimettere la querela sporta il 12/4/2017 nei confronti del Vitucci, nonché il verbale con cui, in data 10/3/2021, l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stes- sa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassa- zione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di even- tuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989, fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile; conf. Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088). In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a ca- rico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per in- tervenuta remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Ro