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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06725/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22006/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 565 del 20 17 , depositata i l 1 5 febbraio 2017 , non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA]

1. L a controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.

TVMOI0704037, relativo all'anno di imposta 2005, con cui gli veniva contestato, come titolare dell’omonima impresa individuale, un maggior reddito di impresa di euro 620.421,00 in ragione del maggior valore della plusvalenza accertata con riferimento alla cessione a sé stesso, il 1 ottobre 2005, al prezzo di € 279.600, per l’uso personale del fabbricato aziendale subito dopo rivenduto, il 3 marzo 2006, al prezzo di euro

650.000. Il contribuente, per quanto ancora rileva, aveva impugnato l’avviso di accertamento sostenendo, in particolare, l’illegittimità della ripresa a tassazione del terreno di sedime del fabbricato che non era compreso nel complesso aziendale, tanto è vero che il costo di acquisto sostenuto prima dell’edificazione del fabbricato non era stato contabilizzato dall’impresa e che non era stato inventariato come bene strumentale.Contestava, poi, la modalità di tassazione della plusvalenza accertata in unica soluzione, sostenendo l’applicabilità della disciplina della tassazione per quote ripartite in cinque esercizi.

2. La CTP di Lecce aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente scorporando, ai fini dell’accertamento della plusvalenza, il valore presumibile del terreno, determinato in euro 200.000, dal prezzo complessivo di euro 650.000, ed affermando l’applicabilità della disciplina della tassazione per quote.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la CTR accoglieva il gravame solo parzialmente, accertando la legittimità della modalità di tassazione della plusvalenza in unica soluzione applicata dall’ufficio e confermando la necessità dello scorporo del valore del terreno ai fini della determinazione della plusvalenza.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi, e il contribuente non si è difeso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 e dell’art. 68 t.u.i.r. nonché dell’art. 36 commi 7 e ss.del d.l. n. 223 del 2006 conv. da lla legge n. 248 del 2006, in quanto la CTR avrebbe erroneamente affermato la necessità di effettuare lo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato,previsto dall’art. 36 comma 7 del d.l. n. 233 del 2006 solo ai fini della determinazione della quota ammortizzabile del valore del fabbricato e non anche ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La fattispecie concreta sottoposta all’esame della CTR ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile concerne essenzialmente la plusvalenza derivante dallacessione di un fabbricato e del relativo terreno di sedime da parte di un’impresa individuale nell’anno di imposta 2005.

1.3. Si tratta di una fattispecie che esula d a ll’ambito applicativo delle norme di cui la ricorrente lamenta la violazionedal momento che l’art. 67 e 68 del t.u.i.r. disciplinano l’imposizione fiscale delle plusvalenze formatesi al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa mentre l’art. 36 comma 7 d.l. n. 223 del 2006 conv. da legge n. 248 del 2006contiene la disciplina delle plusvalenze maturate nell’esercizio dell’attività di impresa applicabile solo a partire dall’anno di imposta 2006.

1.4. L’ art. 67 e 68 del t.u.i.r. riguardano , infatti, il regime dell’imposizione fiscale della plusvalenza da cessione di immobili rientrante nella categoria dei “redditi diversi” proprio in quanto “non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali”come si legge all’art. 67t.u.i.r, nella versione vigente ratione temporis , secondo cui “ Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:[…] b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni […] mentre il successivo art. 68 t.u.i.r disciplina il regime delle plusvalenze “di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 67”.

1.5. L’art. 36 comma 7 del d.l. n. 223 del 2006 impone lo “ scorporo” del terreno di sedime e delle aree di pertinenza dei fabbricati nella fase del calcolo di uno dei dati necessari alla determinazione della plusvalenza in caso di cessione di immobile di impresa, costituito dal costo storico ammortizzato del cespite,ma per espressa previsione del comma 8 della stessa norma, secondo cui “ Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti”, non si applica agli anni di imposta anteriori all’anno di imposta in corso alla sua entrata in vigore intervenuta il 4 luglio 2006 e, il caso di specie, ha ad oggetto la tassazione della plusvalenza nell’anno di imposta 2005.

1.6. La norma applicabile alla fattispecie che la CTR ha correttamente richiamato nel contesto della motivazione è l’art. 86 t.u.i.r. secondo cui la plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi all’impresa è costituita dalla differenza tra il corrispettivo della vendita e il costo non ammortizzato.

1.7. In ogni caso, la censura non si confronta affatto con la ratio della sentenza impugnata che ha sostanzialmente escluso dall’ambito della cessione del bene strumentale il terreno in ragione del fatto che non era maistato annoverato fra i beni aziendali e non in ragione dell’applicazione dello “scorporo” del terreno dal costo ammortizzato, non previsto dalla leggeper la tassazione della plusvalenza nel periodo di imposta in esame.

La CTR non ha fatto, quindi, alcuna applicazione delle norme di cui la ricorrente lamenta la violazioneche, comunque, sono inconferenti rispetto alla fattispecie concreta come ricostruitanel giudizio di merito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli articoli 18 e 53 del d. lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR nella sentenza impugnata si sarebbe limitata a recepire, con riferimento al valore di cessione del fabbricato, le affermazioni apodittiche della sentenza di primo gradosenza pronunciarsi sul motivo di appello ove aveva lamentato l’impossibilità di comprendere il parametro utilizzato per quantificare il valore del terreno separato dal valore del fabbricato.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte«non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto»(Cass. n. 1525 5 del 2019 ).

In particolare, sottolinea la Corte, «nonricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesi difensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto» (Cass. n.12131 del 2023).

2.3. Nel caso di specie, è vero che la CTR si è limitata in relazione al motivo di appello articolato sulla questione dall’Agenzia delle Entrate ad affermare “ si conferma la plusvalenza come da sentenza impugnata” senza spiegare le ragioni ed i parametri applicati per la determinazione del valore del fabbricato una volta scorporato il terreno.

Tuttavia la pronuncia di conferma,sotto questo profilo, della statuizione di primo grado ha come presupposto logico necessario il rigetto implicito del motivo proposto dall’Agenzia delle E ntrate ed il fatto che manchi completamente l’esame del motivo di appello eche l’argomentazione della decisione di rigetto sia stata svolta solo per relationem al contenuto della sentenza di primo grado potrebbe al più configurare un difetto di motivazione che la ricorrente avrebbe dovuto far valere illustrando il contenuto della sentenza di primo grado sulla questione ed evidenziando le ragioni della sua inidoneità a fornire adeguata argomentazione della stima del valore del bene genericamente contestato nel motivo di appello.

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia lamentato.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità essendo il contribuente rimasto intimato.

5. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, nonsi applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22006/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 565 del 20 17 , depositata i l 1 5 febbraio 2017 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n. TVMOI0704037, relativo all'anno di imposta 2005, con cui gli veniva contestato, come titolare dell’omonima impresa individuale, un maggior reddito di impresa di euro 620.421,00 in ragione del maggior valore della plusvalenza accertata con riferimento alla cessione a sé stesso, il 1 ottobre 2005, al prezzo di € 279.600, per l’uso personale del fabbricato aziendale subito dopo rivenduto, il 3 marzo 2006, al prezzo di euro 650.000. Il contribuente, per quanto ancora rileva, aveva impugnato l’avviso di accertamento sostenendo, in particolare, l’illegittimità della ripresa a tassazione del terreno di sedime del fabbricato che non era compreso nel complesso aziendale, tanto è vero che il costo di acquisto sostenuto prima dell’edificazione del fabbricato non era stato contabilizzato dall’impresa e che non era stato inventariato come bene strumentale.Contestava, poi, la modalità di tassazione della plusvalenza accertata in unica soluzione, sostenendo l’applicabilità della disciplina della tassazione per quote ripartite in cinque esercizi. 2. La CTP di Lecce aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente scorporando, ai fini dell’accertamento della plusvalenza, il valore presumibile del terreno, determinato in euro 200.000, dal prezzo complessivo di euro 650.000, ed affermando l’applicabilità della disciplina della tassazione per quote. 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la CTR accoglieva il gravame solo parzialmente, accertando la legittimità della modalità di tassazione della plusvalenza in unica soluzione applicata dall’ufficio e confermando la necessità dello scorporo del valore del terreno ai fini della determinazione della plusvalenza. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi, e il contribuente non si è difeso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 e dell’art. 68 t.u.i.r. nonché dell’art. 36 commi 7 e ss.del d.l. n. 223 del 2006 conv. da lla legge n. 248 del 2006, in quanto la CTR avrebbe erroneamente affermato la necessità di effettuare lo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato,previsto dall’art. 36 comma 7 del d.l. n. 233 del 2006 solo ai fini della determinazione della quota ammortizzabile del valore del fabbricato e non anche ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La fattispecie concreta sottoposta all’esame della CTR ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile concerne essenzialmente la plusvalenza derivante dallacessione di un fabbricato e del relativo terreno di sedime da parte di un’impresa individuale nell’anno di imposta 2005. 1.3. Si tratta di una fattispecie che esula d a ll’ambito applicativo delle norme di cui la ricorrente lamenta la violazionedal momento che l’art. 67 e 68 del t.u.i.r. disciplinano l’imposizione fiscale delle plusvalenze formatesi al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa mentre l’art. 36 comma 7 d.l. n. 223 del 2006 conv. da legge n. 248 del 2006contiene la disciplina delle plusvalenze maturate nell’esercizio dell’attività di impresa applicabile solo a partire dall’anno di imposta 2006. 1.4. L’ art. 67 e 68 del t.u.i.r. riguardano , infatti, il regime dell’imposizione fiscale della plusvalenza da cessione di immobili rientrante nella categoria dei “redditi diversi” proprio in quanto “non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali”come si legge all’art. 67t.u.i.r, nella versione vigente ratione temporis , secondo cui “ Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:[…] b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni […] mentre il successivo art. 68 t.u.i.r disciplina il regime delle plusvalenze “di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 67”. 1.5. L’art. 36 comma 7 del d.l. n. 223 del 2006 impone lo “ scorporo” del terreno di sedime e delle aree di pertinenza dei fabbricati nella fase del calcolo di uno dei dati necessari alla determinazione della plusvalenza in caso di cessione di immobile di impresa, costituito dal costo storico ammortizzato del cespite,ma per espressa previsione del comma 8 della stessa norma, secondo cui “ Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti”, non si applica agli anni di imposta anteriori all’anno di imposta in corso alla sua entrata in vigore intervenuta il 4 luglio 2006 e, il caso di specie, ha ad oggetto la tassazione della plusvalenza nell’anno di imposta 2005. 1.6. La norma applicabile alla fattispecie che la CTR ha correttamente richiamato nel contesto della motivazione è l’art. 86 t.u.i.r. secondo cui la plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi all’impresa è costituita dalla differenza tra il corrispettivo della vendita e il costo non ammortizzato. 1.7. In ogni caso, la censura non si confronta affatto con la ratio della sentenza impugnata che ha sostanzialmente escluso dall’ambito della cessione del bene strumentale il terreno in ragione del fatto che non era maistato annoverato fra i beni aziendali e non in ragione dell’applicazione dello “scorporo” del terreno dal costo ammortizzato, non previsto dalla leggeper la tassazione della plusvalenza nel periodo di imposta in esame. La CTR non ha fatto, quindi, alcuna applicazione delle norme di cui la ricorrente lamenta la violazioneche, comunque, sono inconferenti rispetto alla fattispecie concreta come ricostruitanel giudizio di merito. 2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli articoli 18 e 53 del d. lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR nella sentenza impugnata si sarebbe limitata a recepire, con riferimento al valore di cessione del fabbricato, le affermazioni apodittiche della sentenza di primo gradosenza pronunciarsi sul motivo di appello ove aveva lamentato l’impossibilità di comprendere il parametro utilizzato per quantificare il valore del terreno separato dal valore del fabbricato. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte«non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto»(Cass. n. 1525 5 del 2019 ). In particolare, sottolinea la Corte, «nonricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesi difensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto» (Cass. n.12131 del 2023). 2.3. Nel caso di specie, è vero che la CTR si è limitata in relazione al motivo di appello articolato sulla questione dall’Agenzia delle Entrate ad affermare “ si conferma la plusvalenza come da sentenza impugnata” senza spiegare le ragioni ed i parametri applicati per la determinazione del valore del fabbricato una volta scorporato il terreno. Tuttavia la pronuncia di conferma,sotto questo profilo, della statuizione di primo grado ha come presupposto logico necessario il rigetto implicito del motivo proposto dall’Agenzia delle E ntrate ed il fatto che manchi completamente l’esame del motivo di appello eche l’argomentazione della decisione di rigetto sia stata svolta solo per relationem al contenuto della sentenza di primo grado potrebbe al più configurare un difetto di motivazione che la ricorrente avrebbe dovuto far valere illustrando il contenuto della sentenza di primo grado sulla questione ed evidenziando le ragioni della sua inidoneità a fornire adeguata argomentazione della stima del valore del bene genericamente contestato nel motivo di appello. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia lamentato. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 4. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità essendo il contribuente rimasto intimato. 5. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, nonsi applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’ar
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