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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46098/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 62-24080/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente (nonostante l'asserita carenza di prova in ordine alla presenza delle attrezzature al momento della presa in consegna del locale da parte del Novelli), è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio analiticamente esaminato dalla Corte di appello ai fini dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dei criteri legali di valutazione delle prove su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; tenuto conto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen., è manifestamente infondato in diritto, avendo la Corte territoriale puntualmente argomentato la decisione adottata, peraltro vincolata dalla precedente concessione del beneficio, previo approfondito esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto altresì di dover rigettare la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., atteso che nessun concreto contributo ha offerto detta parte alla definizione del ricorso, secondo parametri già indicati in sede di spoglio e condivisi dal Collegio, cui la parte civile ha semplicemente mostrato di aderire, senza punto argomentare. 62-24080/2024 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta l'istanza di liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA].

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 62-24080/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente (nonostante l'asserita carenza di prova in ordine alla presenza delle attrezzature al momento della presa in consegna del locale da parte del Novelli), è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio analiticamente esaminato dalla Corte di appello ai fini dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dei criteri legali di valutazione delle prove su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; tenuto conto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen., è manifestamente infondato in diritto, avendo la Corte territoriale puntualmente argomentato la decisione adottata, peraltro vincolata dalla precedente concessione del beneficio, previo approfondito esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto altresì di dover rigettare la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., atteso che nessun concreto contributo ha offerto detta parte alla definizione del ricorso, secondo parametri già indicati in sede di spoglio e condivisi dal Collegio, cui la parte civile ha semplicemente mostrato di aderire, senza punto argomentare. 62-24080/2024 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta l'istanza di liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.