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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08852/2026

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entata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] PEC dei difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzoPEC del difensore;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n.87/2023, pubblicata il 6 febbraio 2023, notificata a mezzo PEC il 9febbraio 2023;Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 18 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con decreto ingiuntivo n. 326/2009, il Tribunale di Perugia(Sezione distaccata di Assisi) intimava il pagamento, a carico dellaDonati [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,della somma di euro 63.344,50, oltre interessi ex d.lgs. n.231/2002, a titolo di fornitura di profilati metallici denominatiVA043.Con atto di citazione notificato l’11 settembre 2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso ilprovvedimento monitorio, sostenendo che i profilati metallicioggetto della fornitura erano difformi dall’ordine e comunqueaffetti da vizi.

Per l’effetto, concludeva per la revoca del decretoingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condannadell’ingiungente al risarcimento dei danni subiti per l’importo dieuro 93.820,08, IVA inclusa.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la qualecontestava le deduzioni avversarie, assumendo che i profilatiforniti fossero stati realizzati con il metodo di lavorazione richiesto(recte rullatura) e che il collaudo dei pezzi ordinati avesse avutoesito positivo.

Eccepiva altresì l’intervenuta decadenza dalladenuncia dei vizi, in quanto contestati genericamente oltre ilNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026termine di legge.

In conseguenza, instava per il rigettodell’opposizione.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2487/2014,depositata il 4 novembre 2014, respingeva l’opposizione econfermava il decreto ingiuntivo opposto.2.– Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, prospettando che ilTribunale: - non aveva tenuto conto della tempestività delladenuncia, in relazione alla non visibilità dei vizi denunciati ad unesame sommario; - aveva errato nell’interpretazione del principiodi distribuzione dell’onere probatorio, spettando al fornitoreprovare il proprio adempimento, e circa la volontà delle parti, chesi erano accordate per effettuare la fornitura dei pezzi sulla basedi disegni tecnici forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], e non secondo specifichediverse; - e comunque non aveva tenuto conto del riconoscimentodei vizi a cura della fornitrice.Si costituiva nel giudizio di impugnazione la ProfilumbraS.p.A., la quale instava per il rigetto del gravame e la confermadella sentenza impugnata.Con sentenza n. 726/2017, depositata il 10 ottobre 2017, laCorte d’appello di Perugia rigettava il gravame, confermando lasentenza impugnata.3.– Con ricorso notificato il 6 dicembre 2017, articolato inquattro motivi, la sentenza d’appello era impugnata in cassazionedalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso cui resisteva laProfilumbra S.p.A.Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026Con ordinanza n. 6295/2019, pubblicata il 4 marzo 2019,questa Corte accoglieva il quarto motivo di ricorso in ordineall’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, inrelazione all’art. 1495 c.c., non avendo la Corte d’appello preso inesame e valutato il riconoscimento dei vizi dedotto ex adverso,con assorbimento delle ulteriori censure proposte.4.– Con atto di citazione notificato il 6 maggio 2019, il giudizioera riassunto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale chiedevache fossero accertati i vizi denunciati tempestivamente ocomunque riconosciuti nonché l’ammontare dei danni conseguentialla presenza dei vizi, previo espletamento di consulenza tecnicad’ufficio, dichiarando che nulla era dovuto alla fornitrice per lacausale dedotta, con la conseguente condanna di quest’ultima allarestituzione delle somme corrisposte in corso di causa, oltre alrimborso delle spese di lite.Si costituiva nel giudizio di rinvio la [OSCURATO:SOCIETA]., laquale contestava di aver riconosciuto i vizi denunciati, escludendoche le tolleranze accertate fossero eccedenti rispetto allanormativa [OSCURATO:PERSONA] 10162, con la conseguente decadenzadall’azione di garanzia per i vizi o comunque con la suainfondatezza, anche in ordine alla domanda risarcitoria proposta.Decidendo sul rinvio, la Corte d’appello di Perugia, con lasentenza di cui in epigrafe, revocava il decreto ingiuntivo n.326/2009 e condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alpagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma dieuro 18.620,82, oltre IVA, con il rigetto della domandarisarcitoria, disponendo, per l’effetto, la restituzione di tutte leNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026somme percepite in eccedenza nel corso del giudizio, ivi compresele spese legali, di cui era disposta l’integrale compensazione.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava,per quanto di interesse in questa sede: a) che dalladocumentazione prodotta si evinceva che la [OSCURATO:SOCIETA] avevariconosciuto solo parzialmente i vizi in contestazione, conriferimento specifico ad una tipologia di beni venduti, come damissiva del 6 marzo 2009 inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA], che non avevanegato le “problematiche” e “anomalie” della merce consegnata,come denunciate dalla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che siera dichiarata disponibile a trovare una “soluzione”, anche sullabase delle “linee guida” già individuate; b) che il contenuto dellamissiva evocata era stato confermato dalla successiva missivainviata del 12 marzo 2009, che conteneva un riferimento specificoal fatto che il problema denunciato (per alcuni pezzi consegnati enon per tutti) attenesse alla funzionalità del profilato e dei valoridi tolleranza accertabili (recte accettabili), in relazione all’uso chel’acquirente intendeva farne; c) che decisiva era l’ulteriore letteradel 10 aprile 2009, molto più dettagliata delle altre ed anche piùsignificativa, poiché inviata dopo l’incontro dell’amministratoredella [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:PERSONA], in cui si dava attoche i pezzi con spessore 30/10 erano tutti conformi all’ordine e siriconosceva che i pezzi con spessore 40/10 non rispettavano letolleranze pattuite, sicché la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva dellemodifiche al sistema di taglio; d) che, in conseguenza, la denunzia– con riferimento ai profilati di spessore 40/10 – non eranecessaria, poiché il venditore aveva riconosciuto l’esistenza delvizio; e) che i disegni di parte della [OSCURATO:PERSONA], recanti laNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026data del 27 giugno 2007, richiamavano, quanto al grado diprecisione, le tolleranze di ISO 2768-m, come si ricavavaespressamente dai documenti da 45 a 48 di parte appellante,disegni che costituivano la base su cui si fondava l’ordine, perchécontenevano le dimensioni dei pezzi ordinati e le relativetolleranze, sicché doveva ritenersi che il consenso si fosse formatosu tali disegni, come confermato dalle deposizioni testimonialirese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; f)che, dunque, le risultanze istruttorie erano convergenti e nonapparivano scalfite dalle argomentazioni di [OSCURATO:SOCIETA],soprattutto considerando che, ove le parti avessero pattuito letolleranze UNI 10162, giammai l’appellata avrebbe dovutoacconsentire ad effettuare le “opportune correzioni”, come invecedichiarato espressamente nella citata missiva del 10 aprile 2009,con il riconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di “difetti ditaglio e difetti di simmetria”; g) che, per l’effetto, quanto allamerce di spessore 30/10, le lavorazioni erano conformi all’ordinementre, per la merce di spessore 40/10, non erano staterispettate le tolleranze pattuite e il difetto era stato riconosciutoespressamente dalla venditrice, sicché il prezzo stabilito per lamerce contraddistinta dallo spessore 40/10, per un totale di euro34.162,76, oltre IVA, doveva essere stornato dal dovuto,residuando la somma di euro 18.620,82, oltre IVA.5.– Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la ProfilumbraS.p.A.Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/20266.– In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il travisamento dellaprova, con la violazione dell’art. 115 c.p.c. e conseguente error inprocedendo, per avere la Corte di merito percepito erroneamenteil contenuto oggettivo della prova e segnatamente delle missiveProfilumbra del 6 marzo 2009, del 12 marzo 2009 e del 10 aprile2009, con le quali la società ricorrente non avrebbeassolutamente riconosciuto i vizi e i difetti dei materiali forniti,ma si sarebbe limitata ad andare incontro al cliente, al fine difidelizzarlo e trovare una soluzione bonaria.1.1.– Il motivo è infondato.Premesso che il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppostirichiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorioha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti – il vizio attinente alfatto sostanziale va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 5 (e nondel n. 4), c.p.c. (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024), nella specie, non si ravvisa alcun errore percettivo.Infatti, detto travisamento postula: a) che l’errore del giudicedi merito cada non sulla valutazione della prova(demonstrandum), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivoNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026della medesima (demonstratum), con conseguente, assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio,i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenutodi poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto didiscussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto lamotivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fossestata correttamente fondata sui contenuti informativi cherisultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sonoinequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dalgiudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisionesia espresso non già in termini di possibilità, ma di assolutacertezza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Sez.3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n.13918 del 03/05/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7187 del04/03/2022).Nella specie, nessun travisamento del fatto risulta dallospecifico richiamo alle missive inviate (il cui contenuto è statodebitamente riportato per esteso nel corpo della motivazione),dalle quali è stato desunto il riconoscimento del vizio,limitatamente ai profilati di spessore 40/10.Così: - quanto alla lettera del 6 marzo 2009, la [OSCURATO:SOCIETA],dopo aver espresso la massima disponibilità e cooperazione nellasoluzione delle “problematiche” lamentate, ha manifestato ladisponibilità a risolvere le “anomalie” ai profilati oggetto dellafornitura, secondo le linee guida individuate; - quanto allamissiva del 12 marzo 2009, la [OSCURATO:SOCIETA] ha ribadito la fermavolontà e massima disponibilità a trovare congiuntamente unasoluzione tecnicamente perseguibile, riferita alle “anomalie”Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026riscontrate dalla [OSCURATO:PERSONA], fissando un sopralluogo pervisionare i profilati già forniti e per “conseguire congiuntamentevalori di tolleranza appropriati alla funzionalità del profilato” e alsistema di produzione ovvero alla profilatura; - quanto allalettera del 10 aprile 2009, successiva alle visite effettuatedall’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] allo scopo di visionare ilmateriale, quest’ultima ha constatato che i profilati di spessore30/10 erano conformi mentre, per i profilati di spessore 40/10, siè impegnata a “prendere le opportune correzioni con riferimentoal taglio” che sarebbe stato eseguito migliorando l’attuale stampotrancio, da effettuare a proprie spese, in modo da “rispettare letolleranze indicate nei nuovi disegni allegati”.Il fatto che tale disponibilità sia stata supportatadall’intenzione di stabilire un solido, duraturo e proficuo rapportodi collaborazione, nulla toglie alle ammissioni espresse, secondole locuzioni innanzi evocate, in quanto significative della volontàdi riconoscere i vizi limitatamente ai profilati di spessore 40/10.2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 115 c.p.c., peravere la Corte territoriale tralasciato di considerare che eranostati esaminati dalle parti solo alcuni profilati con spessore 40/10.Obietta l’istante che la [OSCURATO:PERSONA] avevaespressamente dichiarato di aver effettuato le verifiche acampione, comunicando all’esito che alcuni pezzi non eranoconformi e, del resto, in sede di sopralluogo, solo alcuni deiprofilati con spessore 40/10 erano stati visionati, sicché solo conNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026riferimento ai pezzi verificati in contraddittorio avrebbe potutoeffettuarsi lo storno.2.1.– Il motivo è infondato.Infatti, nonostante la verifica a campione dei profilati conspessore 40/10 e la visione solo di alcuni di essi in sede disopralluogo, il riconoscimento dei vizi è avvenuto con riferimentoall’intera fornitura dei profilati di spessore 40/10, in ragione delsistema di taglio utilizzato (evidentemente comune a tutti iprofilati), con la conseguente proposta di una modifica di talesistema.Ne discende che l’accadimento storico-naturalistico in tesiomesso non ha portata decisiva.In proposito, si rileva che il vizio di omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggettodi discussione tra le parti, ha carattere decisivo allorché, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025;Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024; Sez. 2, Ordinanza n.27415 del 29/10/2018; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014), il che, nella fattispecie, per quanto anzidetto, non3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo della controversia, in relazione all’art. 1490 c.c., peravere la Corte distrettuale mancato di rilevare che l’offerta diProfilumbra del 21 ottobre 2008, come sottoscritta peraccettazione dalla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe indicato leNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026tolleranze del materiale fornito secondo la norma [OSCURATO:PERSONA] 10162 enon secondo la norma ISO 2768-m.3.1.– Il motivo è infondato.Non si tratta, infatti, dell’omissione di un fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti, bensì di una diversavalutazione del fatto debitamente considerato.In proposito, espressamente la sentenza impugnata ha presoin considerazione la conferma d’ordine inoltrata il 21 ottobre2008, reputando che le sue risultanze non fossero determinanti,poiché le parti avevano basato il loro accordo sui disegniapprovati del 27 giugno 2007, che contenevano le dimensioni deipezzi ordinati e le relative tolleranze.Ebbene, in base a tali disegni, le tolleranze rilevantisarebbero state quelle ISO 2768-m (e non quelle [OSCURATO:PERSONA] 10162),con le specifiche della lavorazione di profilatura.Nei termini esposti la censura mira, piuttosto, ad ottenereuna rivalutazione dei fatti di causa debitamente esaminati pergiungere ad una conclusione diversa, rivalutazione preclusa insede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U,Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097del 07/04/2017; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte del rinvioerroneamente interpretato i termini dell’accordo concluso quantoalle tolleranze applicabili alla fattispecie, che, ai sensiNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’offerta/preventivo di [OSCURATO:SOCIETA] del 21 ottobre 2008,avrebbero dovuto parametrarsi alla norma [OSCURATO:PERSONA] 10162.4.1.– Il motivo è inammissibile.E ciò perché il fatto che le tolleranze rilevanti dovesserouniformarsi alla norma ISO 2768-m e non alla norma UNI EN10162 è stato desunto dalla prevalenza dei disegni approvati del27 giugno 2007 sulla conferma d’ordine inoltrata il 21 ottobre2008.Ne consegue che la doglianza è in realtà indirizzata adottenere una diversa soluzione sulla fonte negoziale prevalente.Ora, in tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, laparte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili diuna clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudiziodi legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dalgiudice del merito (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 18214 del03/07/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 1,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 15471del 22/06/2017).5.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 18 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] PEC dei difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzoPEC del difensore;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n.87/2023, pubblicata il 6 febbraio 2023, notificata a mezzo PEC il 9febbraio 2023;Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 18 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con decreto ingiuntivo n. 326/2009, il Tribunale di Perugia(Sezione distaccata di Assisi) intimava il pagamento, a carico dellaDonati [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,della somma di euro 63.344,50, oltre interessi ex d.lgs. n.231/2002, a titolo di fornitura di profilati metallici denominatiVA043.Con atto di citazione notificato l’11 settembre 2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso ilprovvedimento monitorio, sostenendo che i profilati metallicioggetto della fornitura erano difformi dall’ordine e comunqueaffetti da vizi. Per l’effetto, concludeva per la revoca del decretoingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condannadell’ingiungente al risarcimento dei danni subiti per l’importo dieuro 93.820,08, IVA inclusa.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la qualecontestava le deduzioni avversarie, assumendo che i profilatiforniti fossero stati realizzati con il metodo di lavorazione richiesto(recte rullatura) e che il collaudo dei pezzi ordinati avesse avutoesito positivo. Eccepiva altresì l’intervenuta decadenza dalladenuncia dei vizi, in quanto contestati genericamente oltre ilNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026termine di legge. In conseguenza, instava per il rigettodell’opposizione.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2487/2014,depositata il 4 novembre 2014, respingeva l’opposizione econfermava il decreto ingiuntivo opposto.2.– Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, prospettando che ilTribunale: - non aveva tenuto conto della tempestività delladenuncia, in relazione alla non visibilità dei vizi denunciati ad unesame sommario; - aveva errato nell’interpretazione del principiodi distribuzione dell’onere probatorio, spettando al fornitoreprovare il proprio adempimento, e circa la volontà delle parti, chesi erano accordate per effettuare la fornitura dei pezzi sulla basedi disegni tecnici forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], e non secondo specifichediverse; - e comunque non aveva tenuto conto del riconoscimentodei vizi a cura della fornitrice.Si costituiva nel giudizio di impugnazione la ProfilumbraS.p.A., la quale instava per il rigetto del gravame e la confermadella sentenza impugnata.Con sentenza n. 726/2017, depositata il 10 ottobre 2017, laCorte d’appello di Perugia rigettava il gravame, confermando lasentenza impugnata.3.– Con ricorso notificato il 6 dicembre 2017, articolato inquattro motivi, la sentenza d’appello era impugnata in cassazionedalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso cui resisteva laProfilumbra S.p.A.Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026Con ordinanza n. 6295/2019, pubblicata il 4 marzo 2019,questa Corte accoglieva il quarto motivo di ricorso in ordineall’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, inrelazione all’art. 1495 c.c., non avendo la Corte d’appello preso inesame e valutato il riconoscimento dei vizi dedotto ex adverso,con assorbimento delle ulteriori censure proposte.4.– Con atto di citazione notificato il 6 maggio 2019, il giudizioera riassunto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale chiedevache fossero accertati i vizi denunciati tempestivamente ocomunque riconosciuti nonché l’ammontare dei danni conseguentialla presenza dei vizi, previo espletamento di consulenza tecnicad’ufficio, dichiarando che nulla era dovuto alla fornitrice per lacausale dedotta, con la conseguente condanna di quest’ultima allarestituzione delle somme corrisposte in corso di causa, oltre alrimborso delle spese di lite.Si costituiva nel giudizio di rinvio la [OSCURATO:SOCIETA]., laquale contestava di aver riconosciuto i vizi denunciati, escludendoche le tolleranze accertate fossero eccedenti rispetto allanormativa [OSCURATO:PERSONA] 10162, con la conseguente decadenzadall’azione di garanzia per i vizi o comunque con la suainfondatezza, anche in ordine alla domanda risarcitoria proposta.Decidendo sul rinvio, la Corte d’appello di Perugia, con lasentenza di cui in epigrafe, revocava il decreto ingiuntivo n.326/2009 e condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alpagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma dieuro 18.620,82, oltre IVA, con il rigetto della domandarisarcitoria, disponendo, per l’effetto, la restituzione di tutte leNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026somme percepite in eccedenza nel corso del giudizio, ivi compresele spese legali, di cui era disposta l’integrale compensazione.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava,per quanto di interesse in questa sede: a) che dalladocumentazione prodotta si evinceva che la [OSCURATO:SOCIETA] avevariconosciuto solo parzialmente i vizi in contestazione, conriferimento specifico ad una tipologia di beni venduti, come damissiva del 6 marzo 2009 inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA], che non avevanegato le “problematiche” e “anomalie” della merce consegnata,come denunciate dalla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che siera dichiarata disponibile a trovare una “soluzione”, anche sullabase delle “linee guida” già individuate; b) che il contenuto dellamissiva evocata era stato confermato dalla successiva missivainviata del 12 marzo 2009, che conteneva un riferimento specificoal fatto che il problema denunciato (per alcuni pezzi consegnati enon per tutti) attenesse alla funzionalità del profilato e dei valoridi tolleranza accertabili (recte accettabili), in relazione all’uso chel’acquirente intendeva farne; c) che decisiva era l’ulteriore letteradel 10 aprile 2009, molto più dettagliata delle altre ed anche piùsignificativa, poiché inviata dopo l’incontro dell’amministratoredella [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:PERSONA], in cui si dava attoche i pezzi con spessore 30/10 erano tutti conformi all’ordine e siriconosceva che i pezzi con spessore 40/10 non rispettavano letolleranze pattuite, sicché la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva dellemodifiche al sistema di taglio; d) che, in conseguenza, la denunzia– con riferimento ai profilati di spessore 40/10 – non eranecessaria, poiché il venditore aveva riconosciuto l’esistenza delvizio; e) che i disegni di parte della [OSCURATO:PERSONA], recanti laNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026data del 27 giugno 2007, richiamavano, quanto al grado diprecisione, le tolleranze di ISO 2768-m, come si ricavavaespressamente dai documenti da 45 a 48 di parte appellante,disegni che costituivano la base su cui si fondava l’ordine, perchécontenevano le dimensioni dei pezzi ordinati e le relativetolleranze, sicché doveva ritenersi che il consenso si fosse formatosu tali disegni, come confermato dalle deposizioni testimonialirese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; f)che, dunque, le risultanze istruttorie erano convergenti e nonapparivano scalfite dalle argomentazioni di [OSCURATO:SOCIETA],soprattutto considerando che, ove le parti avessero pattuito letolleranze UNI 10162, giammai l’appellata avrebbe dovutoacconsentire ad effettuare le “opportune correzioni”, come invecedichiarato espressamente nella citata missiva del 10 aprile 2009,con il riconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di “difetti ditaglio e difetti di simmetria”; g) che, per l’effetto, quanto allamerce di spessore 30/10, le lavorazioni erano conformi all’ordinementre, per la merce di spessore 40/10, non erano staterispettate le tolleranze pattuite e il difetto era stato riconosciutoespressamente dalla venditrice, sicché il prezzo stabilito per lamerce contraddistinta dallo spessore 40/10, per un totale di euro34.162,76, oltre IVA, doveva essere stornato dal dovuto,residuando la somma di euro 18.620,82, oltre IVA.5.– Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la ProfilumbraS.p.A.Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/20266.– In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il travisamento dellaprova, con la violazione dell’art. 115 c.p.c. e conseguente error inprocedendo, per avere la Corte di merito percepito erroneamenteil contenuto oggettivo della prova e segnatamente delle missiveProfilumbra del 6 marzo 2009, del 12 marzo 2009 e del 10 aprile2009, con le quali la società ricorrente non avrebbeassolutamente riconosciuto i vizi e i difetti dei materiali forniti,ma si sarebbe limitata ad andare incontro al cliente, al fine difidelizzarlo e trovare una soluzione bonaria.1.1.– Il motivo è infondato.Premesso che il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppostirichiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorioha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti – il vizio attinente alfatto sostanziale va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 5 (e nondel n. 4), c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024), nella specie, non si ravvisa alcun errore percettivo.Infatti, detto travisamento postula: a) che l’errore del giudicedi merito cada non sulla valutazione della prova(demonstrandum), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivoNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026della medesima (demonstratum), con conseguente, assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio,i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenutodi poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto didiscussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto lamotivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fossestata correttamente fondata sui contenuti informativi cherisultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sonoinequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dalgiudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisionesia espresso non già in termini di possibilità, ma di assolutacertezza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Sez.3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n.13918 del 03/05/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7187 del04/03/2022).Nella specie, nessun travisamento del fatto risulta dallospecifico richiamo alle missive inviate (il cui contenuto è statodebitamente riportato per esteso nel corpo della motivazione),dalle quali è stato desunto il riconoscimento del vizio,limitatamente ai profilati di spessore 40/10.Così: - quanto alla lettera del 6 marzo 2009, la [OSCURATO:SOCIETA],dopo aver espresso la massima disponibilità e cooperazione nellasoluzione delle “problematiche” lamentate, ha manifestato ladisponibilità a risolvere le “anomalie” ai profilati oggetto dellafornitura, secondo le linee guida individuate; - quanto allamissiva del 12 marzo 2009, la [OSCURATO:SOCIETA] ha ribadito la fermavolontà e massima disponibilità a trovare congiuntamente unasoluzione tecnicamente perseguibile, riferita alle “anomalie”Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026riscontrate dalla [OSCURATO:PERSONA], fissando un sopralluogo pervisionare i profilati già forniti e per “conseguire congiuntamentevalori di tolleranza appropriati alla funzionalità del profilato” e alsistema di produzione ovvero alla profilatura; - quanto allalettera del 10 aprile 2009, successiva alle visite effettuatedall’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] allo scopo di visionare ilmateriale, quest’ultima ha constatato che i profilati di spessore30/10 erano conformi mentre, per i profilati di spessore 40/10, siè impegnata a “prendere le opportune correzioni con riferimentoal taglio” che sarebbe stato eseguito migliorando l’attuale stampotrancio, da effettuare a proprie spese, in modo da “rispettare letolleranze indicate nei nuovi disegni allegati”.Il fatto che tale disponibilità sia stata supportatadall’intenzione di stabilire un solido, duraturo e proficuo rapportodi collaborazione, nulla toglie alle ammissioni espresse, secondole locuzioni innanzi evocate, in quanto significative della volontàdi riconoscere i vizi limitatamente ai profilati di spessore 40/10.2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 115 c.p.c., peravere la Corte territoriale tralasciato di considerare che eranostati esaminati dalle parti solo alcuni profilati con spessore 40/10.Obietta l’istante che la [OSCURATO:PERSONA] avevaespressamente dichiarato di aver effettuato le verifiche acampione, comunicando all’esito che alcuni pezzi non eranoconformi e, del resto, in sede di sopralluogo, solo alcuni deiprofilati con spessore 40/10 erano stati visionati, sicché solo conNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026riferimento ai pezzi verificati in contraddittorio avrebbe potutoeffettuarsi lo storno.2.1.– Il motivo è infondato.Infatti, nonostante la verifica a campione dei profilati conspessore 40/10 e la visione solo di alcuni di essi in sede disopralluogo, il riconoscimento dei vizi è avvenuto con riferimentoall’intera fornitura dei profilati di spessore 40/10, in ragione delsistema di taglio utilizzato (evidentemente comune a tutti iprofilati), con la conseguente proposta di una modifica di talesistema.Ne discende che l’accadimento storico-naturalistico in tesiomesso non ha portata decisiva.In proposito, si rileva che il vizio di omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggettodi discussione tra le parti, ha carattere decisivo allorché, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025;Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024; Sez. 2, Ordinanza n.27415 del 29/10/2018; Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014), il che, nella fattispecie, per quanto anzidetto, non3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo della controversia, in relazione all’art. 1490 c.c., peravere la Corte distrettuale mancato di rilevare che l’offerta diProfilumbra del 21 ottobre 2008, come sottoscritta peraccettazione dalla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe indicato leNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026tolleranze del materiale fornito secondo la norma [OSCURATO:PERSONA] 10162 enon secondo la norma ISO 2768-m.3.1.– Il motivo è infondato.Non si tratta, infatti, dell’omissione di un fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti, bensì di una diversavalutazione del fatto debitamente considerato.In proposito, espressamente la sentenza impugnata ha presoin considerazione la conferma d’ordine inoltrata il 21 ottobre2008, reputando che le sue risultanze non fossero determinanti,poiché le parti avevano basato il loro accordo sui disegniapprovati del 27 giugno 2007, che contenevano le dimensioni deipezzi ordinati e le relative tolleranze.Ebbene, in base a tali disegni, le tolleranze rilevantisarebbero state quelle ISO 2768-m (e non quelle [OSCURATO:PERSONA] 10162),con le specifiche della lavorazione di profilatura.Nei termini esposti la censura mira, piuttosto, ad ottenereuna rivalutazione dei fatti di causa debitamente esaminati pergiungere ad una conclusione diversa, rivalutazione preclusa insede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U,Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte del rinvioerroneamente interpretato i termini dell’accordo concluso quantoalle tolleranze applicabili alla fattispecie, che, ai sensiNumero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’offerta/preventivo di [OSCURATO:SOCIETA] del 21 ottobre 2008,avrebbero dovuto parametrarsi alla norma [OSCURATO:PERSONA] 10162.4.1.– Il motivo è inammissibile.E ciò perché il fatto che le tolleranze rilevanti dovesserouniformarsi alla norma ISO 2768-m e non alla norma UNI EN10162 è stato desunto dalla prevalenza dei disegni approvati del27 giugno 2007 sulla conferma d’ordine inoltrata il 21 ottobre2008.Ne consegue che la doglianza è in realtà indirizzata adottenere una diversa soluzione sulla fonte negoziale prevalente.Ora, in tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, laparte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili diuna clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudiziodi legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dalgiudice del merito (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18214 del03/07/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 1,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 15471del 22/06/2017).5.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.Numero registro generale 7942/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 8852/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 18 marzo 2026.Il Presidente