CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli attí, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore Per la parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso presentato. FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data 12.12.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della parte civile costituita, in relazione ai reati ex artt. 582 e 612, co. 2, c.p., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], in rubrica loro rispettivamente ascritti. I fatti per cui è processo si sono verificati all'interno di un fondo, destinato a campeggio, gestito da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua famiglia, dove l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in compagnia dei suoi clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i proprietari che avevano reclamato il rilascio del fondo in sede civile, nonché dell'ufficiale giudiziario [OSCURATO:PERSONA] e delle guardie giurate Galluzzo e Carrisi, si era recato per procedere alla esecuzione forzata attraverso la immissione nel possesso dei proprietari di alcune particelle del suddetto fondo, venendo aggredito , secondo l'assunto accusatorio, verbalmente e fisicamente da tutti gli imputati. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su sei motivi di ricorso, ad essi parzialmente comuni. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione, in ordine alla condanna per il reato ex art. 582, c.p., di cui al capo a), in quanto il giudice di secondo grado non ha fornito adeguata riposta al rilievo difensivo secondo cui il giudice di primo grado non si era fatto carico di procedere alla individuazione delle condotte e a una ricostruzione dei fatti fedele alle risultanze istruttorie non isolatamente considerate. In particolare, osservano i ricorrenti, con l'atto di appello si era evidenziato come la persona offesa, avv. [OSCURATO:PERSONA], e il testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], ufficiale giudiziario, abbiano affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trattenuto lo Scifo per la cravatta, ma non che lo avrebbe colpito, mentre la loro affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe colpito con un pugno la persona offesa, risulta contraddetta dalle deposizioni delle guardie giurate Galluzzo e Carisi, presenti ai fatti, i quali hanno escluso, confermando la versione dell'imputato, che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe riuscito a colpire l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto entrambi erano riusciti a schermarlo e a contenere [OSCURATO:PERSONA]. Al tempo stesso anche il teste Todaro e gli imputati, poi assolti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano tutto l'interesse ad accusare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sono stati in grado di indicare le persone che avrebbero colpito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] tutto apparente, ad avviso dei ricorrenti, risulta la motivazione resa sul punto dalla corte territoriale, che non ha spiegato in termini soddisfacenti la ragione per cui la ricostruzione dei fatti fornita dallo Scifo e dal Fragapane sia più attendibile di quella proveniente dalle anzidette guardie giurate, non potendosi condividere l'affermazione del giudice di secondo grado che attribuisce un elevatissimo grado di attendibilità alle dichiarazioni del Fragapane in ragione della sua qualità di pubblico ufficiale, che non attribuisce al teste una presunzione legale di maggiore attendibilità; senza tacere la contraddittorietà intrinseca sul punto della motivazione della corte territoriale, che, da un lato, evidenzia come la diversa versione offerta dai testimoni presenti può trovare giustificazione in circostanze oggettive, quale, ad esempio, il diverso punto di osservazione; dall'altro, ha in concreto ancorato la scelta della prova da porre a base della decisione alla mera qualità soggettiva del pubblico ufficiale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione con riferimento alla condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato ex art. 582, c.p., di cui al capo a). Ad avviso del ricorrente, la corte territoriale, ha reso una motivazione deficitaria e contraddittoria sul punto, non considerando che dalle deposizioni dei testi Todaro, Galluzzo, [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla documentazione in sequestro verbale di perquisizione e sequestro del 12.7.2013 e referto medico redatto in pari data nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]), risulta che quest'ultimo (figlio di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA], come erroneamente affermato dal giudice di secondo grado), non ha potuto prendere parte all'aggressione fisica in danno dello Scifo, contrariamente a quanto affermato dal teste Fragapane, perché impegnato, nello stesso luogo e nel medesimo momento, in un separata colluttazione con [OSCURATO:PERSONA], armato di un coltello, che si svolgeva ad una distanza di circa 15-20 metri da quella in cui era coinvolto l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione con riferimento alla condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato ex art. 612, c.p., di cui al capo c), in quanto la corte territoriale non ha fornito alcuna risposta ai motivi di appello articolati sul punto dall'imputato, in cui si evidenziava la genericità della motivazione al riguardo del giudice di primo grado, come se la responsabilità dell'imputato per tale delitto, fosse automatica conseguenza della condanna pronunciata per il reato di cui al capo a). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, gli imputati deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte di appello di Palermo, pur essendo stata specificamente sollecitata sul punto in sede di formulazione delle conclusioni, ha omesso di dichiarare l'estinzione dei reati per cui si procede per intervenuto decorso del termine di prescrizione, decorrente dalla data del 12.7.2013, termine comunque a tutt'oggi perento. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, gli imputati deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento in loro favore della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrono i presupposti di legge. Con particolare riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, i ricorrenti, da un lato, evidenziano l'errore di diritto in cui è incorsa la corte territoriale, che ha escluso la configurabilità di tale circostanza attenuante sul presupposto della mancanza di contestualità tra azione (il comportamento della parte civile, nella sua qualità di patrocinante degli esecutanti) e reazione, in realtà non necessaria e, comunque sussistente nel caso concreto; dall'altro, attraverso una ricostruzione della modalità con cui avvenne l'accesso al fondo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dei suoi clienti, dell'ufficiale giudiziario e delle guardie giurate, sottolineano come la fase esecutiva pur legittima formalmente si sia svolta con modalità sostanzialmente illegittime, nel realizzare parte dell'espropriazione all'insaputa degli esecutati, i quali erano stati informati, proprio in sede di accesso al fondo, che l'esecuzione non avrebbe avuto luogo dallo stesso Fragapane, salvo apprendere solo dopo e in presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in realtà l'immissione in possesso era già stata effettuata, circostanza che una volta appresa aveva scatenato l'ira dei Vitello, già provati da una lunga controversia giudiziaria con i proprietari, la cui bonaria composizione era loro convincimento fosse stata impedita proprio dall'ingente onorario preteso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevano inoltre i ricorrenti che proprio in ragione delle dichiarazioni rese dallo Scifo in dibattimento in ordine a pretese minacce ricevute prima di accedere al fondo [OSCURATO:PERSONA], era sorto a carico di quest'ultimo un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 368 e 372, c.p., conclusosi con una richiesta di archiviazione per prescrizione, accolta dal giudice per le indagini preliminari, dopo che una precedente richiesta di archiviazione era stata rigettata dal medesimo giudice. Ad avviso dei ricorrenti, in definitiva, l'esecuzione sostenuta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] era da considerarsi una vera e propria forzatura, come riconosciuto dalla stessa autorità giudiziaria civile che dichiarava, con sentenze allegate agli atti, improcedibile l'esecuzione per cui è processo per difetto di titolo in capo agli esecutanti. 2.6 Con il sesto motivo di ricorso, gli imputati deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento in loro favore del beneficio della sospensione condizionale della pena, oggetto di uno specifico motivo di appello, di cui del pari ricorrono le condizioni che la giustificano 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.4. I ricorrenti non tengono nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica,7 (t fondato sulle prove documentali e dichiarative acquisite, a partire dalle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni oculari dei fatti per cui si procede, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] e l'ufficiale giudiziario [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto non si può non rilevare l'inconsistenza del rilievo difensivo volto a contestare il particolare valore attribuito dalla corte territoriale al contenuto della deposizione del Fragapane. Il giudizio espresso al riguardo dal giudice di appello (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso), non discende da una sorta di acritico affidamento sulle dichiarazioni del teste, in ragione della qualifica rivestita, ma trova la sua ragione, sia nella esaustività e precisione della narrazione proveniente dal Fragapane (il quale ha, per usare le parole della corte territoriale, "plasticamente descritto l'azione aggressiva degli appellanti"), sia nella circostanza che, svolgendo egli in quel frangente il suo ufficio pubblico, particolarmente elevata era la sua attenzione su quanto accadeva sotto la sua percezione, perché avrebbe dovuto trasfonderlo nel verbale di immissione in possesso. Come precisato, inoltre, dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. 4.1. Manifestamente infondata, poi, appare la censura sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. Come è noto, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, Rv. 251833). Si è precisato, altresì, con condivisibile arresto, che, ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377) Orbene nel caso in esame, difetta proprio il requisito del "fatto ingiusto altrui", posto che, come affermato correttamente dalla corte territoriale, l'azione esecutiva era pienamente legittima nel momento in cui fu posta in essere con l'ausilio di un ufficiale giudiziario, che certamente non sarebbe intervenuto se non in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace. La originaria legittimità dell'azione esecutiva, che gli stessi ricorrenti riconoscono sul piano formale, pur ponendola in secondo piano, rispetto a una pretesa "illegittimità sostanziale" del modo con cui venne realizzata l'immissione in possesso, esclude in radice la possibilità di affermare che, nel momento in cui fu posta in essere, la condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi assistiti, si presentasse obiettivamente ingiusta nei termini innanzi indicati, apparendo la convinzione di segno opposto maturata dai ricorrenti sul punto una semplice convinzione degli imputati. Ulteriore ostacolo al riconoscimento della circostanza attenuante in questione, si ravvisa, infine, nella mancanza di adeguatezza tra reazione e offesa, perché, come affermato da un condivisibile arresto della Suprema Corte, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799), come appare quella in esame, in quanto l'aggressione fisica e verbale posta in essere dai ricorrenti appare sproporzionata rispetto al lamentato "fatto ingiusto" altrui, che avrebbe potuto trovare adeguata sanzione in sede di contezioso civile. 4.2. Del tutto generici appaiono i rilievi in ordine al mancato riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena loro irrogata, in quanto già i motivi di appello erano sul punto assolutamente generici, limitandosi a invocare la sussistenza dei relativi requisiti di legge, sicché essi, in quanto inammissibili, non meritavano una specifica risposta ad opera della corte territoriale, che, comunque, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato la mancanza di elementi da valutare positivamente a tal fine. Genericità, che, peraltro, caratterizza anche i motivi di ricorso, nei quali non vengono dedotti specifici elementi, non valutati dal giudice di appello, che, a fronte della particolare gravità della condotta, valorizzata dalla corte territoriale, avrebbero potuto giustificare il riconoscimento dei benefici in questione. Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento uniforme, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811). In questa prospettiva, si è opportunamente osservato come sia inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). 4.3. Manifestamente infondato, oltre che genericamente esposto, deve ritenersi il motivo relativo alla dedotta estinzione per prescrizione dei reati ascritti agli imputati, che questi ultimi fissano al compimento di sette anni e sei mesi, a decorrere dalla data di commissione dei reati, (12.7.2013), dunque al 12.1.2021, prima della data di pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 22.2.2021. I ricorrenti, infatti, non considerano che, come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni (cfr. Cass., Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020) Rv. 280432). Il comma 4 del citato art. 83 prevede la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali "per lo stesso periodo" di cui al comma 2, vale a dire dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 e in tale periodo rientra il procedimento penale a carico dei ricorrenti, posto che la sentenza di primo grado è stata depositata proprio il 9.3.2020. Appare, pertanto, evidente che, aggiungendo il menzionato periodo di sospensione di sessantaquattro giorni al periodo di sette anni e sei mesi come già calcolato, il termine di prescrizione dei reati di cui si discute, nella sua estensione massima, non può considerarsi perento prima della data di pronuncia della sentenza di secondo grado, ma solo successivamente ad essa. E ciò a maggior ragione se si tiene conto degli periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione legittimamente disposti nel corso del giudizio di primo grado, dal 21.9.2017 al 19.12.2017, e dal 24.10.2019 al 12.12.2019, del pari non considerati dai ricorrenti. Ovviamente l'inammissibilità originaria dei ricorsi degli imputati, cristallizzando l'affermazione di responsabilità al momento della pronuncia della sentenza di appello, impedisce di rilevare il compimento del termine prescrizionale maturato successivamente. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge. / P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rap