CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35185/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 536-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 604/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00536 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg n. 536/2021 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/ [OSCURATO:PERSONA]- CAD [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e Monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Liguria n. 604 dep. 30/09/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni relativamente alla dichiarazione doganale con cui venivano recuperati dazi doganali per importazione di veicoli a motore e relativi pezzi di ricambio, rigettava l'appello di ADM confermando la decisione di prime cure. La CTR ha statuito che "la caratteristiche tecniche, poi, ben delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche del prodotto, dimostrano come gli stessi siano costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone portatrici di handicap". Il CAD [OSCURATO:PERSONA] s.r.I è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle regole generali per l'interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] e del Reg. CE n. 718/2009 del 4 agosto 2009 per aver la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di rettifica. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Invero, la CTR ha accertato in fatto la sussistenza dei requisiti fattuali idonei a giustificare l'applicazione della diversa aliquota indicata dalla società contribuente, in quanto "anche alla luce dei documenti relativi all'importazione emerge, con evidenza, come i veicoli de quo siano classificati come dispositivi medicali"; in particolare la CTR ha anche verificato come "...gli stessi siano costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone portatrici di handicap. Infatti, trattasi di veicoli di larghezza inferiore a cm. 80 con due serie di ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alle disabilità"; 2.2. Alla luce di quanto descritto e congruamente motivato dal giudice di secondo grado, il mezzo tende non a criticare l'interpretazione normativa seguita dalla CTR, ma a rimettere in discussione tale verifica in fatto, e risulta quindi inammissibile. Sul punto si evidenzia che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (tra le molte si rimanda a Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 14115 del 2022). 3.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata società contribuente. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ro