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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2020

Cassazione n. 22564/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 22589-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro CHISTE' HERBERT, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 19/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il 10/07/2020 R.G.N. 15/2019; [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi R.G.N.22589/2020 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2025 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per estinzione per rinuncia; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 10.7.2020, la Corte d’appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] i contributi minimi per gli anni 2011- 2015.

La Corte, in particolare, avendo accertato che l’opponente era stato assunto da un’impresa già a partecipazione pubblica per rivestire il profilo professionale di geometra e aveva sempre svolto le mansioni proprie dell’inquadramento posseduto, tipiche della figura del geometra, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, ha ritenuto che mancassero in specie i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva; sotto altro e concorrente profilo, inoltre, i giudici territoriali hanno ritenuto dirimente la circostanza che, nel caso di specie, difettasse lo svolgimento di una qualunque attività libero-professionale, reputando che una doppia imposizione di carattere contributivo sul reddito potesse giustificarsi solo in presenza di un’attività diversa e concorrente rispetto a quella già assoggettata a contribuzione previdenziale.

Avverso tali statuizioni la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, poi illustrati con memoria, nella quale ha richiamato, a sostegno delle proprie censure, l’ordinanza n. 4159 del 2023, con cui questa Corte di cassazione ha accolto il ricorso da essa proposto avverso una precedente decisione resa inter partes, relativa ad annualità contributive precedenti a quelle per cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

La causa è stata rimessa all’udienza pubblica, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, con ordinanza del 15.1.2025.

In vista dell’udienza, le parti hanno depositato rinuncia congiunta agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c., chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Preso atto della rinuncia al ricorso, conseguente ad accordo stragiudiziale con cui l’odierno controricorrente ha riconosciuto dovuta la contribuzione per cui è causa, rinunciando agli effetti delle sentenze rese in suo favore dai giudizi territoriali e provvedendo al pagamento delle somme rivendicate dalla parte ricorrente, non resta che dichiarare estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese di causa, siccome congiuntamente richiesto dalle parti.

Non essendo la rinuncia al ricorso per cassazione in alcun modo equiparabile alla sua reiezione, non si ravvisano i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 22589-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro CHISTE' HERBERT, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 19/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il 10/07/2020 R.G.N. 15/2019; [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi R.G.N.22589/2020 Cron. Rep. Ud.09/04/2025 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per estinzione per rinuncia; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 10.7.2020, la Corte d’appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] i contributi minimi per gli anni 2011- 2015. La Corte, in particolare, avendo accertato che l’opponente era stato assunto da un’impresa già a partecipazione pubblica per rivestire il profilo professionale di geometra e aveva sempre svolto le mansioni proprie dell’inquadramento posseduto, tipiche della figura del geometra, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, ha ritenuto che mancassero in specie i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva; sotto altro e concorrente profilo, inoltre, i giudici territoriali hanno ritenuto dirimente la circostanza che, nel caso di specie, difettasse lo svolgimento di una qualunque attività libero-professionale, reputando che una doppia imposizione di carattere contributivo sul reddito potesse giustificarsi solo in presenza di un’attività diversa e concorrente rispetto a quella già assoggettata a contribuzione previdenziale. Avverso tali statuizioni la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, poi illustrati con memoria, nella quale ha richiamato, a sostegno delle proprie censure, l’ordinanza n. 4159 del 2023, con cui questa Corte di cassazione ha accolto il ricorso da essa proposto avverso una precedente decisione resa inter partes, relativa ad annualità contributive precedenti a quelle per cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. La causa è stata rimessa all’udienza pubblica, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, con ordinanza del 15.1.2025. In vista dell’udienza, le parti hanno depositato rinuncia congiunta agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c., chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Preso atto della rinuncia al ricorso, conseguente ad accordo stragiudiziale con cui l’odierno controricorrente ha riconosciuto dovuta la contribuzione per cui è causa, rinunciando agli effetti delle sentenze rese in suo favore dai giudizi territoriali e provvedendo al pagamento delle somme rivendicate dalla parte ricorrente, non resta che dichiarare estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese di causa, siccome congiuntamente richiesto dalle parti. Non essendo la rinuncia al ricorso per cassazione in alcun modo equiparabile alla sua reiezione, non si ravvisano i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma, n
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