CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18535/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Palunnbo limitatamente al delitto di cui all'art. 497- bis cod. pen.; Considerato che, con l'unico motivo proposto, l'imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata; Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, ponendo in rilievo la commissione da parte dell'imputato di un ulteriore reato espressivo di una maggiore pericolosità sociale in quanto contrassegnato da indole analoga rispetto a quello giudicato con la precedente sentenza irrevocabile di condanna (pag. 5); Considerato che, peraltro, il ricorrente non ha proposto un motivo di appello con il quale ha contestato l'applicazione della recidiva, avvenuta già in primo grado, sicché si tratta di censura inammissibile anche in quanto inedita; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso