CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 39311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 19201/25 Ritenuto che il motivo relativo alla sussistenza formale dei presupposti della recidiva è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello; ritenuto che il motivo relativo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate nella sentenza impugnata in merito alla gravità dei precedenti e al comportamento processuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 re estensore Il P