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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03584/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non si confronta criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata che ha fondato il giudizio di attendibilità dea persona offesa e delle sue dichiarazioni su specifici elementi logici e fattuali e sull'acquisizione di elementi di riscontro provvedimenti dal racconto dei vicini di casa e dall'attività investigativa condotta nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria.

La richiesta di riqualificazione del fatto come lesioni personali è fondata su deduzioni generiche.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannailg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 7 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non si confronta criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata che ha fondato il giudizio di attendibilità dea persona offesa e delle sue dichiarazioni su specifici elementi logici e fattuali e sull'acquisizione di elementi di riscontro provvedimenti dal racconto dei vicini di casa e dall'attività investigativa condotta nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria. La richiesta di riqualificazione del fatto come lesioni personali è fondata su deduzioni generiche. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannailg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre 202
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