CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 37755/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riportà ai motivi. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello rispetto a sentenza del giudice di pace, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di pascolo abusivo già pronunciata dal giudice di pace di Vallo della Lucania con sentenza 9 ottobre 2017. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PALMIERI Nicolino, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta penale responsabilità. Secondo il ricorrente non vi sarebbe l'effettiva prova della introduzione di animali in gregge ad opera dell'imputato e la mera presenza dello stesso sui luoghi nell'intento di allontanare gli animali dal fondo non sarebbe prova sufficiente stanto più che gli animali erano di proprietà del padre e lz t IE:=1 risulta accertato che il ricorrente non è intervenuto spontaneamente, ma su segnalazione del fratello Gianluigi. 3. Il ricorrente non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione del tAAL LAA23_2 provvedimento impugnato cluz Ovidenzia che oggetto dell'imputazione era una condotta di abbandono, t che l'affidamento degli animali al ricorrente era stata desunta dalla immediata capacità di radunare e condurre gli animali dispersi cui il collegio ha ricondotto, in maniera non manifestamente illogica,la presenza di una conduzione degli animali immediatamente precedente. Rispetto ad una motivazione del provvedimento di primo grado che riporta tali elementi di valutazione, il ricorrente - sia in sede di appello, sia in sede di ricorso - ha articolato considerazioni che risultano meramente generiche e non si confrontano effettivamente con la portata dell'apparato argonnentativo posto a fondamento della decisione. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] gliere es