CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 00483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale dì Taranto ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il giudice penale in data 19/7/2018 gli aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento n. 6224/18 DIB. - n. 1147/17 RGNR. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Carlino, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il difensore ricorrente deduce, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 76 e 96 co. 2 del Dpr. 115/2002. Si assume, in particolare, che la valutazione del primo giudice (alquanto generica) sarebbe stata avallata erroneamente dal giudice dell'opposizione in quanto erano state adoperate, per il rigetto, presunzioni generiche per calcolare il reddito (reati contro il patrimonio) che risultavano del tutto scollegate dalla realtà. Precisa, altresì, che seppure é vero che il Carlino annovera dei precedenti contro il patrimonio - ed allega il certificato penale- di fatto non si era valutato che si tratta di reati commessi in un arco temporale (dal 1993 al 2006) tale da non poter incidere sulla attualità del reddito presuntivo dell'istante. Le deduzioni, pertanto, sarebbero state del tutto disgiunte dal dato di realtà. Inoltre, avrebbe dedotto la possidenza di mezzi di sostentamento dal procedimento ancora in itinere per violazione della normativa sugli stupefacenti. Richiama il precedente costituito da Sez. 4 n. 497/2014. e quella della Corte EDU 25/4/1983 Pakelli c/ Germania. Con un secondo motivo lamenta violazione degli artt. 2727 e ss. cod. civ. e omessa motivazione a fronte di una istanza finalizzata a provare l'effettiva non abbienza del Carlino. Sul punto la Corte non avrebbe fornito alcuna risposta 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 22/9/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto. 2. Premesso che il principio di diritto applicato dai due giudici di merito appare del tutto coerente con la giurisprudenza di codesta Corte di legittimità, gli stessi erano chiamati a valutare se, effettivamente, i reati commessi nel tempo dal Carlino avessero potuto incidere sul suo patrimonio al momento della istanza del 2018 (quindi in riferimento a reati contro il patrimonio, come da casellario, ben dodici anni dopo e in riferimento ad altri reati circa 10 anni dopo). Ebbene, la valutazione in questione offerta dal provvedimento impugnato appare generica. Nulla si sa, ad esempio, dal provvedimento impugnato, in merito alle pendenze a carico dell'odierno ricorrente, visto il certificato penale che inerisce anche a reati contro la persona di particolare gravità, oltre alla violazione delle prescrizioni delle misure di prevenzione. E nemmeno del tenore di vita personale e familiare. Infatti, è vero che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, ma l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia (Sez. 4, n. 44900 del 18/9/2018, Rv. 274271). La ricordata Sez. 4 n. 44900/2018 ebbe a disporre l'annullamento con rinvio in quanto l'ordinanza aveva desunto l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali, per reati contro il patrimonio, a carico del ricorrente, omettendo di considerare che l'unico precedente risalente all'anno di riferimento era un delitto tentato, da cui il ricorrente non aveva tratto reddito. Ebbene, è vero che nel caso in esame numerosi sono i precedenti contro il patrimonio da cui è gravato il ricorrente, ma gli stessi appaiono assai distanti dal momento in cui è stata proposta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per cui, proprio sulla scorta del ricordato principio di diritto, il giudice avrebbe dovuto indicare gli elementi concreti in base ai quali poter operarsi tale presunzione (che può essere anche, come accennato sopra, la pendenza di procedimenti penali contro il patrimonio o altre indicazioni presenti in atti). Invero, ancora di recente si è condivisibilmente precisato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (Sez. 4, n. 15338 del 30/1/2020, Rv. 278867).3. Quanto al secondo motivo si ritiene che il vaglio dello stesso sia assorbito dall'accoglimento del primo. Si tratta, in ogni caso, di doglìanza ammissibile in quanto è precluso al giudice l'accertamento sulla veridicità dell'autocertificazione, dovendo egli limitarsi alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio (la verifica di tale attestazione può essere operata solo dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata; cfr. Sez. 4, n. 10512 del 13/1/2021, Rv. 280939), ma non l'accertamento sulla indigenza derivante da altri elementi al fine di valutare l'attualità della situazione. Si richiama sul il decisum di Sez. 4, n. 26056 del 24/7/2020, Rv. 280011, che ha ricordato come in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della revoca del beneficio, l'accertamento dei redditi deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2724 cod. civ. tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non sufficiente, ai fini della revoca, la sopravvenuta condanna dell'istante per il delitto di associazione mafiosa in assenza della specificazione degli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza e la consistenza di redditi illeciti). Invero, nel provvedimento impugnato non si rinviene -e pure sarebbe stato utile- riferimento neppure al tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari, né risposta al motivo di istruzione probatoria. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere este so