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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14463/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U/ ' visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la censura secondo cui la dichiarata inammissibilità dell'atto di appello fosse errata essendo lo stesso sufficientemente specifico, risulta affermazione generica e manifestamente infondata avendo la Corte territoriale rappresentato l'assenza di una concreta critica rivolta alla parte della decisione impugnata in punto di riconoscimento di circostanze generiche; che, invero, proprio per colmare l'evidente lacuna lo stesso ricorrente fa riferimento al fatto che le ragioni alla base del riconoscimento di dette attenuanti fossero "ben note al Tribunale poiché emerse nel dibattimento", così confermando quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla carenza di un utile atto di gravame; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022.

Il Consigliere estensore Il PresCente [OSCURATO:PERSONA] "t‘efano [OSCURATO:PERSONA] i 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U/ ' visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la censura secondo cui la dichiarata inammissibilità dell'atto di appello fosse errata essendo lo stesso sufficientemente specifico, risulta affermazione generica e manifestamente infondata avendo la Corte territoriale rappresentato l'assenza di una concreta critica rivolta alla parte della decisione impugnata in punto di riconoscimento di circostanze generiche; che, invero, proprio per colmare l'evidente lacuna lo stesso ricorrente fa riferimento al fatto che le ragioni alla base del riconoscimento di dette attenuanti fossero "ben note al Tribunale poiché emerse nel dibattimento", così confermando quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla carenza di un utile atto di gravame; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il PresCente [OSCURATO:PERSONA] "t‘efano [OSCURATO:PERSONA] i 3
Sentenza Cassazione n. 14463/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris