CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04478/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio cumulativo di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., formula rilievi generici e meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello, adeguatamente scrutinate e disattese con congrua motivazione, esente da aporie e frizioni logiche; che, infatti, la sentenza impugnata (pagg. 4-5) ha rigettato il gravame in punto di responsabilità evidenziando che la tesi difensiva (peraltro mai personalmente accreditata dall'imputato) di un furto di identità, con attivazione da parte di un terzo della carta postepay sulla quale è confluito il profitto del reato, è priva di qualsivoglia elemento di supporto, risultando dalle indagini espletate che lo strumento di pagamento fu rilasciato a seguito di esibizione della carta di identità e della tessera sanitaria dell'imputato, mai denunziate smarrite o sottratte; considerato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non risulta devoluto in appello ed è, comunque, del tutto generico, non avendo il difensore chiarito le ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a valutare d'ufficio il riconoscimento delle stesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]