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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25820/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: h [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrt-it-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 novembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 27 maggio 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva rigettato il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione carceraria della Casa di reclusione di Milano-Opera aveva rigettato la sua richiesta di ottenere, quale soggetto detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., cibi cotti all'interno di un pacco postale e non solo nel pacco consegnato in occasione di un colloquio con i difensori.

Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la tardività del reclamo ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., posto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato all'interessato il 27 luglio 2023 e l'impugnazione era stata proposta solo il 29 agosto 2023.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 666, 678 cod. proc. pen., 35-bis Ord. pen., 1 e 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la sospensione feriale dei termini trovi applicazione anche nei giudizi di sorveglianza e che, quindi, il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato depositato nei termini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova in diritto ribadire il condiviso principio di diritto secondo il quale la sospensione feriale dei termini opera anche nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 26696 del 23/05/2013, Bove, Rv. 256049), sicché è errata la decisione di non rispettare tale sospensione dichiarando tardiva e di conseguenza inammissibile l'impugnazione.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: h [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrt-it-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 novembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 27 maggio 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva rigettato il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione carceraria della Casa di reclusione di Milano-Opera aveva rigettato la sua richiesta di ottenere, quale soggetto detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., cibi cotti all'interno di un pacco postale e non solo nel pacco consegnato in occasione di un colloquio con i difensori. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la tardività del reclamo ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., posto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato all'interessato il 27 luglio 2023 e l'impugnazione era stata proposta solo il 29 agosto 2023. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 666, 678 cod. proc. pen., 35-bis Ord. pen., 1 e 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la sospensione feriale dei termini trovi applicazione anche nei giudizi di sorveglianza e che, quindi, il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato depositato nei termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto ribadire il condiviso principio di diritto secondo il quale la sospensione feriale dei termini opera anche nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 26696 del 23/05/2013, Bove, Rv. 256049), sicché è errata la decisione di non rispettare tale sospensione dichiarando tardiva e di conseguenza inammissibile l'impugnazione. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
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