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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01386/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Tribunale di Avezzano, decidendo in sede di appello ai soli fini civili ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Avezzano emessa il 25.6.2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., dal reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], con formula "perché il fatto non sussiste", ha condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, parte civile appellante, da liquidarsi in complessivi 1530 euro, oltre che al pagamento delle spese processuali.

La vittima, in seguito ad alcuni pugni sul viso assestati dall'imputato, ha riportato un trauma facciale giudicato guaribile in sette giorni.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo due motivi distinti.

2.1. La prima ragione difensiva censura violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., perché l'assoluzione decisa all'esito del giudizio di primo grado è stata ribaltata in condanna, sia pur ai soli fini civili, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quanto alla prova dichiarativa, di cui, comunque, si è offerta una "nuova" valutazione di attendibilità, confortata da elementi esterni e, precisamente, dal referto medico del pronto soccorso relativo alle ferite riportate dalla vittima del reato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per avere il giudice di secondo grado valorizzato un elemento di prova ignorato dall'atto di appello della parte civile (e cioè la documentazione medica del pronto soccorso attestante le lesioni subite dalla vittima), andando, in tal modo, ultra petita.

3. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.

4. Il ricorrente ha depositato memoria in cui obietta argomenti alla requisitoria del PG chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è privo di pregio; per la sua soluzione, si rivela utile premettere una sintesi ragionata della situazione processuale creatasi nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio.

Il giudice d'appello, ferma la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della vittima del reato, già positivamente compiuta in concreto dallo stesso Giudice di Pace nella sentenza riformata, ha applicato la corretta regola interpretativa che conferisce valore di prova piena alla testimonianza della persona offesa, senza la necessità di offrire riscontri esterni ai suoi contenuti.

Infatti, secondo pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa i canoni valutativi prescritti dal terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. ed esse possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica - più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione - della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, Pirajno, Rv. 261730-01 e, anzitutto, Sez.

U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

La regola interpretativa suddetta, invece, era stata disattesa dal primo giudice, che proprio sulla mancanza di riscontri aveva fondato la sua decisione assolutoria, ritenendoli necessari per l'utilizzabilità piena delle dichiarazioni stesse, e, d'altra parte, assumendo l'incapacità della piattaforma probatoria complessivamente intesa a costituire base per l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Il provvedimento impugnato, quindi, ha confermato l'attendibilità intrinseca del racconto della vittima, già espressa in primo grado, valutandone la completezza ed il dettaglio, la linearità, precisione e coerenza, l'assenza di contraddizioni, e, come si è già evidenziato, si è correttamente uniformato al canone interpretativo che, ferma tale positiva valutazione di attendibilità, ritiene sufficiente a fondare la responsabilità penale la prova dichiarativa costituita dalla testimonianza della persona offesa, a prescindere dall'esistenza di "riscontri".

A tale corretta impostazione interpretativa, il giudice del ribaltamento ha aggiunto comunque ulteriori elementi, "esterni" alle dichiarazioni della vittima del reato ed utili a costruire il tessuto probatorio dell'affermazione di responsabilità; elementi che non erano stati tenuti in considerazione nel provvedimento riformato: la documentazione medica relativa alle lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA], e cioè un referto di pronto soccorso, nel quale, coerentemente al racconto di quest'ultimo, si dava atto, immediatamente dopo i fatti, di una "piccola ferita al naso" e di una "piccola ferita della mucosa gengivale inferiore da trauma e spostamento del ponte ortodontico"; alcuni passaggi logico- deduttivi: la compatibilità tra la ferita al naso ed il contenuto della denuncia della vittima del reato, che ha descritto la rottura dei suoi occhiali, a seguito dei colpi ricevuti sul viso, rottura cui è verosimile si colleghi la ferita; l'acquisto di un nuovo paio di occhiali da parte della persona offesa, come diretta conseguenza del reato.All'esito di tale rivalutazione dell'intera piattaforma probatoria a disposizione del processo, i giudici d'appello hanno deciso di ribaltare la decisione assolutoria in condanna, senza procedere a rinnovazione della prova dichiarativa decisiva.

3. La questione giuridica sottoposta al Collegio, dunque, è se, ed a quali condizioni, il giudice d'appello possa giungere a ribaltare una sentenza di assoluzione in primo grado ed a tramutarla in condanna, senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale della prova dichiarativa decisiva, qualora non sia mutata la valutazione di attendibilità delle testimonianze assunte, posto che, sia il nuovo art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sia la giurisprudenza di legittimità impongono detta rinnovazione in caso di overtuming sfavorevole all'imputato.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la verifica di legittimità del provvedimento che riformi in secondo grado una prima pronuncia assolutoria attiene a due aspetti paralleli ma idealmente collegati tra loro: a) la tenuta della motivazione con cui si ribalti la pronuncia di assoluzione, dal punto di vista della sua capacità di superare le argomentazioni di quest'ultima e di proporre una soluzione logica maggiormente coerente con il quadro probatorio e convincente dal punto di vista del test, obbligato, di accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, secondo il canone previsto dall'art. 533 cod. proc. pen.; b) la necessità di rinnovare la prova dichiarativa che sia valsa, in un primo momento, a fondare la sentenza liberatoria ed in un secondo momento abbia costituito il fondamento della pronuncia di condanna. a) Sotto il primo profilo di verifica - e cioè la tenuta della motivazione - deve rammentarsi che già nel 2005, le Sezioni Unite ebbero ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, sia in senso assolutorio che in chiave di condanna, la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; cfr. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

E' stato, perciò, affermato, successivamente alla sentenza Mannino, che sussiste per il giudice della riforma in appello la necessità di comporre una motivazione c.d. rafforzata, più convincente rispetto a quella ribaltata e dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio in caso di overturning di condanna (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909).L'obbligo di esprimere, da parte del giudice del ribaltamento in appello, non soltanto una propria, alternativa ricostruzione della vicenda conclusasi in primo grado con un diverso esito, bensì una motivazione maggiormente dotata di capacità persuasiva e idonea a scalfire le argomentazioni del primo giudice in modo analitico è stato sottolineato, altresì, con ampie argomentazioni motivazionali, dalle decisioni delle Sezioni Unite che, dal 2016 al 2019, sono intervenute sul tema, parallelo e al tempo stesso strettamente collegato, della necessità di rinnovare la prova dichiarativa decisiva: Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione; nonché, da ultimo, anche con riferimento all'obbligo normativo introdotto al riguardo dalla disposizione di cui all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. Sez.

U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112, avuto riguardo alla peculiare prova dichiarativa costituita dalla testimonianza del perito o del consulente tecnico, e Sez.

U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228. b) Quanto al secondo piano di verifica, tutte le citata pronunce delle Sezioni Unite hanno adeguato il nostro sistema processuale alla giurisprudenza delle Corti europee, ed in particolare della Corte EDU (cfr. soprattutto la decisione Dan c.

Moldavia del 05/11/2011, ma anche Destrehem c.

Francia del 18/05/2004 e [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), secondo cui l'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU e in particolare del comma 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (più recentemente, cfr.

Corte EDU: Manolachi c.

Romania del 05/03/2013; Flueras c.

Romania del 09/04/2013; Manoli c.

Moldavia del 28/02/2017; Lorefice c.

Italia del 29/06/2017) Nella scia di tale giurisprudenza, dunque, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

A ritenere altrimenti, si violerebbe il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, presidio legislativo della presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata e garantito dal metodo del contraddittorio, forma espistemologicamente più affidabile di assunzione della prova dichiarativa (Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785).Le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili (Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489; confermata espressamente da Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787 e, da ultimo, cfr. Sez.

U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228).

Costituiscono prove orali decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez.

U Dasgupta, Rv. 267491).

Come si è già anticipato, il legislatore, con la legge n. 103 del 2017, introducendo un nuovo comma 3-bis all'art. 603 del codice di procedura penale, è intervenuto a stabilire un vero e proprio obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva in caso di overtuming di condanna, espressamente collegandolo all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di assoluzione.

La giurisprudenza di legittimità ha poi esteso tale obbligo anche al caso in cui a proporre appello sia la parte civile, ai soli effetti civili.

Si è detto, infatti, che la disposizione dell'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile, in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata e nel rispetto dell'art. 3 Cost. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 15259 del 18/2/2020, Menna, Rv. 279255).

La citata sentenza delle Sezioni Unite Cremonini, infine, ha esplicitamente chiarito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Rv. 281228).

Dunque, è la diversa valutazione di attendibilità della prova dichiarativa decisiva a costituire la ragione profonda della necessità di una sua rinnovazione, poiché soltanto il metodo maieutico par excellance - e cioè l'esame del teste in contraddittorio dinanzi al giudice chiamato a decidere dei fatti - garantisce che la nuova, diversa valutazione di tale testimonianza sia idonea a sostenere la responsabilità penale frutto di un ribaltamento decisorio e successiva ad un'assoluzione.

3.2. La fattispecie sottoposta al Collegio deve essere risolta, pertanto, tenuto conto delle ragioni interpretative di ordine sistematico sinora analizzate ed in coerenza con le plurime affermazioni del massimo collegio di legittimità sul tema, come anche delle peculiarità del caso concreto, che, come si dirà di qui a poco, ha trovato già specifica soluzione negli orientamenti giurisprudenziali sviluppatasi parallelamente alle decisioni delle Sezioni Unite che hanno sancito l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva e sotto la loro egida.

Ebbene, rileva il Collegio che, a dispetto di quanto dedotto dal ricorrente, non era necessario giungere ad una condanna rinnovando la prova dichiarativa in appello, poiché il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora approdi, in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa di cui non ponga in discussione il contenuto o l'attendibilità e valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest'ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni (Sez. 2, n. 41736 del 21/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264682; Sez. 5, n. 45847 del 28/6/2016, Colombo, Rv. 268470; Sez. 2, n. 3917 del 13/9/2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592).

Detto altrimenti, non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni, esclusa dal giudice di primo grado sulla base del contrasto tra le deposizioni dei testi a carico e quelle dei testi a discarico, valorizzando il contenuto del referto medico di pronto soccorso la cui valenza dimostrativa non era stata considerata nella pronuncia assolutoria).

In queste ipotesi, infatti, non viene in rilievo il metodo del contraddittorio, baluardo di garanzia maieutica ottimale dei contenuti della prova dichiarativa; quest'ultima, infatti, rimane inalterata nel suo significato probatorio in conseguenza della immutata valutazione di attendibilità (sicchè della rinnovazione non vi è necessità).

La linea ermeneutica che fluisce da tali arresti, e che è stata ribadita anche dopo l'entrata in vigore della espressa disposizione di legge di cui all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., è, quindi, la seguente: il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero (come anche della parte civile, dovendosi ritenere estensibile l'obbligo motivazionale e normativo anche in tale caso, come di recente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cremonini), riformi la sentenza assolutoria di primo grado (anche se resa all'esito di un giudizio abbreviato), non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado ovvero della complessiva piattaforma probatoria (cfr. Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 5, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, Rv. 279543, che, nella specie ha ritenuto corretta la "reformatio in peius" fondata sulla considerazione che, ferma restando l'attendibilità della persona offesa, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la deposizione del testimone, una volta correlata a ulteriori risultanze, non fosse sufficiente per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità; in un caso limite, Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831 ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa quando, nella sentenza di primo grado, manchi del tutto la motivazione e, quindi, la valutazione dell'attendibilità di detta prova). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale orientamento e precisare che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice; nel caso di specie, si tratta di prove documentali, costituite dal referto medico attestante le lesioni subite dalla parte civile, ignorato dal primo giudice, e di prove logico-fattuali di conforto (quali, ad esempio, il citato acquisto di un nuovo paio di occhiali da parte della vittima del reato, documentato e compatibile con l'accertamento medico sulla tipologia di ferita riportata e la dinamica dell'azione causativa descritta dalla persona offesa).

Del resto, non vi è smentita a tali approdi neppure a volere esaminare la stessa giurisprudenza della Corte EDU, che, anche in recentissime pronunce, ha ritagliato uno spazio interpretativo utile a ritenere rispettoso dell'art. 6 della Convenzione Europea il ribaltamento in condanna dell'assoluzione di primo grado, cui si sia proceduto senza riascoltare i testimoni direttamente, in presenza di plurime condizioni - tutte ricorrenti nella fattispecie sottoposta al Collegio, per quanto già esposto - che bilancino il deficit di immediatezza ed oralità derivato dalla mancata rinnovazione della prova dichiarativa, tra le quali: a) che non sia mutata la valutazione di attendibilità dei testimoni; b) che vi siano garanzie procedurali complessive del diritto di difesa dell'imputato, in una logica di overall fairness of proceedings; c) che le prove documentali o diverse addotte a base dell'overtuming siano idonee a fondare l'accusa e siano state oggetto di diretta verifica; d) che il ricorrente non abbia dedotto la decisività delle prove dichiarative non riassunte e che gli sia stata assicurata la possibilità di presentare tutte le sue argomentazioni difensive.Significativa di tale atteggiamento interpretativo è la sentenza della Corte EDU Ignat c.

Romania, del 9.11.2021 (che si muove nel solco della propria giurisprudenza, declinata nel caso .[OSCURATO:PERSONA] SigurPórsson c.

Islanda del 16 luglio 2019), in cui i giudici europei - enucleando i fattori di verifica poc'anzi riassunti - hanno stabilito che non vi è stata violazione dell'art. 6 CEDU e dei principi del fair trial in un caso di ribaltamento in condanna di un'assoluzione decisa in primo grado, basata sulla rivalutazione di prove costituite da documenti ed intercettazioni e senza riascoltare i testimoni della difesa, la cui attendibilità non era stata oggetto di diversa valutazione tra i giudici di merito.

Nella pronuncia che ha coinvolto l'Islanda nel 2019, altresì, sono state dettate alcune regole ermeneutiche che la Corte EDU ritiene fondamentali: l'art. 6 CEDU garantisce il diritto ad un processo equo ma non prevede norme specifiche sull'ammissibilità delle prove o sul modo in cui dovrebbero essere valutate, che costituiscono materie disciplinate dalla legislazione nazionale e dai tribunali nazionali (si citano [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna [GC], n. 30544/96, § 28, 21 gennaio 1999; Kashlev c.

Estonia, n. 22574/08, § 40, 26 aprile 2016 e Lazu c.

Repubblica di Moldova, n. 46182/08, § 34, 5 luglio 2016).

Tali materie, in linea con il principio di sussidiarietà, sono di competenza dei tribunali nazionali e la Corte EDU non può sostituire la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella dei tribunali nazionali, ma deve preoccuparsi soltanto di esaminare se i procedimenti siano stati condotti in modo equo e se in un dato caso fossero compatibili con la Convenzione, tenendo anche conto delle circostanze specifiche, della natura e della complessità del caso.

In un'altra occasione, nella pronuncia Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna del 16 dicembre 2008, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU, in quanto gli aspetti sui quali i giudici d'appello erano stati chiamati a decidere dall'impugnazione, al fine di condannare il ricorrente, avevano carattere prevalentemente giuridico, senza che vi fosse stata una nuova valutazione delle prove.

Appare evidente, dunque, che la Corte di Strasburgo, come è nel suo stile decisorio, pur enunciando alcuni macroprincipi di ordine generale relativi alla necessità di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overturning di condanna, declina molteplici parametri di verifica della equità processuale complessiva, in grado di offrire una valutazione globale della questione relativa alla violazione dei principi di fair trial nel caso specifico sottoposto al suo giudizio (per tale prospettiva, cfr. anche Sez.

U Troise, cit.) e non impone certamente, in modo assoluto, la rinnovazione della prova dichiarativa in proiezione del ribaltamento con esiti di condanna (prova ne sono le eccezioni al principio del contraddittorio più note, rispetto a quella oggi in esame, e relative alla possibilità di basare in modo esclusivo o determinante un accertamento di responsabilità penale su prove solo cartolari, secondo le indicazioni delle sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania).In conclusione, né la giurisprudenza europea - per le ragioni sin qui esposte -, né quella delle Sezioni Unite, che ritiene la necessità della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva solo nel caso in cui si faccia questione proprio della valutazione di attendibilità di essa, diversa tra il primo ed il secondo giudice, impongono la rinnovazione della testimonianza in una fattispecie come quella oggi in decisione.

4. Il secondo motivo formulato dalla difesa è inammissibile: la questione relativa al mancato rispetto del limite del devolutum è fuori fuoco.

La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che il giudizio d'appello instaurato agli effetti civili doveva essere limitato alle ragioni argomentative addotte dalla parte per sostenere la richiesta di affermazione della sua responsabilità da reato, sicchè viola il principio devolutivo l'aver valorizzato, nella sentenza di condanna, un elemento di prova ignorato dall'atto di appello della parte civile (vale a dire il referto di pronto soccorso del 31.10.2017 relativo alle lesioni subite dalla persona offesa).

4.1. Orbene, la parte civile ha impugnato con l'atto di appello, ai soli effetti civili, il capo della sentenza relativo alla (mancata affermazione di) responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli, e l'atto di appello, ai sensi dell'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Per punto della decisione deve intendersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, interna al capo e che può essere oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (cfr. le motivazioni delle pronunce Sez.

U, n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966 e Sez.

U, n. 1 del 28/06/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).

Il concetto di "punto della decisione", come insegnano le citate Sezioni Unite, ha una portata più ristretta di quello di "capo", in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo; e tuttavia - avvertono le pronunce - non costituiscono "punti" del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione.

Rimangono, dunque, estranee alla devoluzione le varie argomentazioni strumentali contenute sia nella impugnativa sia nel provvedimento impugnato, giacché solo il momento decisionale del procedimento di impugnazione è sottoposto al principio devolutivo, mentre il momento argomentativo ne è svincolato e viene regolamentato soltanto dai canoni della logica e del diritto (cfr. Sez. 2, n. 5116 del 3/3/1994, Devoto, Rv. 198488).

Nel caso di specie, pertanto, è esatto ritenere che, in tema di giudizio d'appello, l'impugnazione della sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado con formula "perché il fatto non sussiste" (sia ad opera del pubblico ministero che della parte 2119 civile), richiedendo alla Corte d'Appello di affermare la responsabilità dell'imputato (agli effetti penali o solo civili), devolve a detto giudice l'esame della sussistenza o meno di tutti gli estremi per la configurazione del reato in questione ed autorizza ad una complessiva e piena rivalutazione della statuizione assolutoria, a prescindere dall'oggetto delle critiche rivolte nell'atto di impugnativa e senza che la mancata rappresentazione da parte dell'impugnante del vizio di omessa considerazione e valutazione di una prova (nella specie, una prova documentale) impedisca al giudice di "aprire" il proprio esame relativo al capo ed al punto impugnati anche alla prova non considerata.

5. Il ricorso, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di Avezzano, decidendo in sede di appello ai soli fini civili ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Avezzano emessa il 25.6.2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., dal reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], con formula "perché il fatto non sussiste", ha condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, parte civile appellante, da liquidarsi in complessivi 1530 euro, oltre che al pagamento delle spese processuali. La vittima, in seguito ad alcuni pugni sul viso assestati dall'imputato, ha riportato un trauma facciale giudicato guaribile in sette giorni. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo due motivi distinti. 2.1. La prima ragione difensiva censura violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., perché l'assoluzione decisa all'esito del giudizio di primo grado è stata ribaltata in condanna, sia pur ai soli fini civili, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quanto alla prova dichiarativa, di cui, comunque, si è offerta una "nuova" valutazione di attendibilità, confortata da elementi esterni e, precisamente, dal referto medico del pronto soccorso relativo alle ferite riportate dalla vittima del reato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per avere il giudice di secondo grado valorizzato un elemento di prova ignorato dall'atto di appello della parte civile (e cioè la documentazione medica del pronto soccorso attestante le lesioni subite dalla vittima), andando, in tal modo, ultra petita. 3. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 4. Il ricorrente ha depositato memoria in cui obietta argomenti alla requisitoria del PG chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è privo di pregio; per la sua soluzione, si rivela utile premettere una sintesi ragionata della situazione processuale creatasi nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio. Il giudice d'appello, ferma la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della vittima del reato, già positivamente compiuta in concreto dallo stesso Giudice di Pace nella sentenza riformata, ha applicato la corretta regola interpretativa che conferisce valore di prova piena alla testimonianza della persona offesa, senza la necessità di offrire riscontri esterni ai suoi contenuti. Infatti, secondo pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa i canoni valutativi prescritti dal terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. ed esse possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica - più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione - della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, Pirajno, Rv. 261730-01 e, anzitutto, Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). La regola interpretativa suddetta, invece, era stata disattesa dal primo giudice, che proprio sulla mancanza di riscontri aveva fondato la sua decisione assolutoria, ritenendoli necessari per l'utilizzabilità piena delle dichiarazioni stesse, e, d'altra parte, assumendo l'incapacità della piattaforma probatoria complessivamente intesa a costituire base per l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il provvedimento impugnato, quindi, ha confermato l'attendibilità intrinseca del racconto della vittima, già espressa in primo grado, valutandone la completezza ed il dettaglio, la linearità, precisione e coerenza, l'assenza di contraddizioni, e, come si è già evidenziato, si è correttamente uniformato al canone interpretativo che, ferma tale positiva valutazione di attendibilità, ritiene sufficiente a fondare la responsabilità penale la prova dichiarativa costituita dalla testimonianza della persona offesa, a prescindere dall'esistenza di "riscontri". A tale corretta impostazione interpretativa, il giudice del ribaltamento ha aggiunto comunque ulteriori elementi, "esterni" alle dichiarazioni della vittima del reato ed utili a costruire il tessuto probatorio dell'affermazione di responsabilità; elementi che non erano stati tenuti in considerazione nel provvedimento riformato: la documentazione medica relativa alle lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA], e cioè un referto di pronto soccorso, nel quale, coerentemente al racconto di quest'ultimo, si dava atto, immediatamente dopo i fatti, di una "piccola ferita al naso" e di una "piccola ferita della mucosa gengivale inferiore da trauma e spostamento del ponte ortodontico"; alcuni passaggi logico- deduttivi: la compatibilità tra la ferita al naso ed il contenuto della denuncia della vittima del reato, che ha descritto la rottura dei suoi occhiali, a seguito dei colpi ricevuti sul viso, rottura cui è verosimile si colleghi la ferita; l'acquisto di un nuovo paio di occhiali da parte della persona offesa, come diretta conseguenza del reato.All'esito di tale rivalutazione dell'intera piattaforma probatoria a disposizione del processo, i giudici d'appello hanno deciso di ribaltare la decisione assolutoria in condanna, senza procedere a rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. 3. La questione giuridica sottoposta al Collegio, dunque, è se, ed a quali condizioni, il giudice d'appello possa giungere a ribaltare una sentenza di assoluzione in primo grado ed a tramutarla in condanna, senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale della prova dichiarativa decisiva, qualora non sia mutata la valutazione di attendibilità delle testimonianze assunte, posto che, sia il nuovo art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sia la giurisprudenza di legittimità impongono detta rinnovazione in caso di overtuming sfavorevole all'imputato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la verifica di legittimità del provvedimento che riformi in secondo grado una prima pronuncia assolutoria attiene a due aspetti paralleli ma idealmente collegati tra loro: a) la tenuta della motivazione con cui si ribalti la pronuncia di assoluzione, dal punto di vista della sua capacità di superare le argomentazioni di quest'ultima e di proporre una soluzione logica maggiormente coerente con il quadro probatorio e convincente dal punto di vista del test, obbligato, di accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, secondo il canone previsto dall'art. 533 cod. proc. pen.; b) la necessità di rinnovare la prova dichiarativa che sia valsa, in un primo momento, a fondare la sentenza liberatoria ed in un secondo momento abbia costituito il fondamento della pronuncia di condanna. a) Sotto il primo profilo di verifica - e cioè la tenuta della motivazione - deve rammentarsi che già nel 2005, le Sezioni Unite ebbero ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, sia in senso assolutorio che in chiave di condanna, la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; cfr. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). E' stato, perciò, affermato, successivamente alla sentenza Mannino, che sussiste per il giudice della riforma in appello la necessità di comporre una motivazione c.d. rafforzata, più convincente rispetto a quella ribaltata e dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio in caso di overturning di condanna (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909).L'obbligo di esprimere, da parte del giudice del ribaltamento in appello, non soltanto una propria, alternativa ricostruzione della vicenda conclusasi in primo grado con un diverso esito, bensì una motivazione maggiormente dotata di capacità persuasiva e idonea a scalfire le argomentazioni del primo giudice in modo analitico è stato sottolineato, altresì, con ampie argomentazioni motivazionali, dalle decisioni delle Sezioni Unite che, dal 2016 al 2019, sono intervenute sul tema, parallelo e al tempo stesso strettamente collegato, della necessità di rinnovare la prova dichiarativa decisiva: Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione; nonché, da ultimo, anche con riferimento all'obbligo normativo introdotto al riguardo dalla disposizione di cui all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112, avuto riguardo alla peculiare prova dichiarativa costituita dalla testimonianza del perito o del consulente tecnico, e Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228. b) Quanto al secondo piano di verifica, tutte le citata pronunce delle Sezioni Unite hanno adeguato il nostro sistema processuale alla giurisprudenza delle Corti europee, ed in particolare della Corte EDU (cfr. soprattutto la decisione Dan c. Moldavia del 05/11/2011, ma anche Destrehem c. Francia del 18/05/2004 e [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), secondo cui l'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU e in particolare del comma 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (più recentemente, cfr. Corte EDU: Manolachi c. Romania del 05/03/2013; Flueras c. Romania del 09/04/2013; Manoli c. Moldavia del 28/02/2017; Lorefice c. Italia del 29/06/2017) Nella scia di tale giurisprudenza, dunque, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. A ritenere altrimenti, si violerebbe il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, presidio legislativo della presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata e garantito dal metodo del contraddittorio, forma espistemologicamente più affidabile di assunzione della prova dichiarativa (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785).Le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489; confermata espressamente da Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787 e, da ultimo, cfr. Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228). Costituiscono prove orali decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U Dasgupta, Rv. 267491). Come si è già anticipato, il legislatore, con la legge n. 103 del 2017, introducendo un nuovo comma 3-bis all'art. 603 del codice di procedura penale, è intervenuto a stabilire un vero e proprio obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva in caso di overtuming di condanna, espressamente collegandolo all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di assoluzione. La giurisprudenza di legittimità ha poi esteso tale obbligo anche al caso in cui a proporre appello sia la parte civile, ai soli effetti civili. Si è detto, infatti, che la disposizione dell'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile, in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata e nel rispetto dell'art. 3 Cost. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 15259 del 18/2/2020, Menna, Rv. 279255). La citata sentenza delle Sezioni Unite Cremonini, infine, ha esplicitamente chiarito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Rv. 281228). Dunque, è la diversa valutazione di attendibilità della prova dichiarativa decisiva a costituire la ragione profonda della necessità di una sua rinnovazione, poiché soltanto il metodo maieutico par excellance - e cioè l'esame del teste in contraddittorio dinanzi al giudice chiamato a decidere dei fatti - garantisce che la nuova, diversa valutazione di tale testimonianza sia idonea a sostenere la responsabilità penale frutto di un ribaltamento decisorio e successiva ad un'assoluzione. 3.2. La fattispecie sottoposta al Collegio deve essere risolta, pertanto, tenuto conto delle ragioni interpretative di ordine sistematico sinora analizzate ed in coerenza con le plurime affermazioni del massimo collegio di legittimità sul tema, come anche delle peculiarità del caso concreto, che, come si dirà di qui a poco, ha trovato già specifica soluzione negli orientamenti giurisprudenziali sviluppatasi parallelamente alle decisioni delle Sezioni Unite che hanno sancito l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva e sotto la loro egida. Ebbene, rileva il Collegio che, a dispetto di quanto dedotto dal ricorrente, non era necessario giungere ad una condanna rinnovando la prova dichiarativa in appello, poiché il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora approdi, in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa di cui non ponga in discussione il contenuto o l'attendibilità e valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest'ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni (Sez. 2, n. 41736 del 21/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264682; Sez. 5, n. 45847 del 28/6/2016, Colombo, Rv. 268470; Sez. 2, n. 3917 del 13/9/2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592). Detto altrimenti, non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni, esclusa dal giudice di primo grado sulla base del contrasto tra le deposizioni dei testi a carico e quelle dei testi a discarico, valorizzando il contenuto del referto medico di pronto soccorso la cui valenza dimostrativa non era stata considerata nella pronuncia assolutoria). In queste ipotesi, infatti, non viene in rilievo il metodo del contraddittorio, baluardo di garanzia maieutica ottimale dei contenuti della prova dichiarativa; quest'ultima, infatti, rimane inalterata nel suo significato probatorio in conseguenza della immutata valutazione di attendibilità (sicchè della rinnovazione non vi è necessità). La linea ermeneutica che fluisce da tali arresti, e che è stata ribadita anche dopo l'entrata in vigore della espressa disposizione di legge di cui all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., è, quindi, la seguente: il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero (come anche della parte civile, dovendosi ritenere estensibile l'obbligo motivazionale e normativo anche in tale caso, come di recente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cremonini), riformi la sentenza assolutoria di primo grado (anche se resa all'esito di un giudizio abbreviato), non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado ovvero della complessiva piattaforma probatoria (cfr. Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 5, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, Rv. 279543, che, nella specie ha ritenuto corretta la "reformatio in peius" fondata sulla considerazione che, ferma restando l'attendibilità della persona offesa, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la deposizione del testimone, una volta correlata a ulteriori risultanze, non fosse sufficiente per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità; in un caso limite, Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831 ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa quando, nella sentenza di primo grado, manchi del tutto la motivazione e, quindi, la valutazione dell'attendibilità di detta prova). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale orientamento e precisare che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice; nel caso di specie, si tratta di prove documentali, costituite dal referto medico attestante le lesioni subite dalla parte civile, ignorato dal primo giudice, e di prove logico-fattuali di conforto (quali, ad esempio, il citato acquisto di un nuovo paio di occhiali da parte della vittima del reato, documentato e compatibile con l'accertamento medico sulla tipologia di ferita riportata e la dinamica dell'azione causativa descritta dalla persona offesa). Del resto, non vi è smentita a tali approdi neppure a volere esaminare la stessa giurisprudenza della Corte EDU, che, anche in recentissime pronunce, ha ritagliato uno spazio interpretativo utile a ritenere rispettoso dell'art. 6 della Convenzione Europea il ribaltamento in condanna dell'assoluzione di primo grado, cui si sia proceduto senza riascoltare i testimoni direttamente, in presenza di plurime condizioni - tutte ricorrenti nella fattispecie sottoposta al Collegio, per quanto già esposto - che bilancino il deficit di immediatezza ed oralità derivato dalla mancata rinnovazione della prova dichiarativa, tra le quali: a) che non sia mutata la valutazione di attendibilità dei testimoni; b) che vi siano garanzie procedurali complessive del diritto di difesa dell'imputato, in una logica di overall fairness of proceedings; c) che le prove documentali o diverse addotte a base dell'overtuming siano idonee a fondare l'accusa e siano state oggetto di diretta verifica; d) che il ricorrente non abbia dedotto la decisività delle prove dichiarative non riassunte e che gli sia stata assicurata la possibilità di presentare tutte le sue argomentazioni difensive.Significativa di tale atteggiamento interpretativo è la sentenza della Corte EDU Ignat c. Romania, del 9.11.2021 (che si muove nel solco della propria giurisprudenza, declinata nel caso .[OSCURATO:PERSONA] SigurPórsson c. Islanda del 16 luglio 2019), in cui i giudici europei - enucleando i fattori di verifica poc'anzi riassunti - hanno stabilito che non vi è stata violazione dell'art. 6 CEDU e dei principi del fair trial in un caso di ribaltamento in condanna di un'assoluzione decisa in primo grado, basata sulla rivalutazione di prove costituite da documenti ed intercettazioni e senza riascoltare i testimoni della difesa, la cui attendibilità non era stata oggetto di diversa valutazione tra i giudici di merito. Nella pronuncia che ha coinvolto l'Islanda nel 2019, altresì, sono state dettate alcune regole ermeneutiche che la Corte EDU ritiene fondamentali: l'art. 6 CEDU garantisce il diritto ad un processo equo ma non prevede norme specifiche sull'ammissibilità delle prove o sul modo in cui dovrebbero essere valutate, che costituiscono materie disciplinate dalla legislazione nazionale e dai tribunali nazionali (si citano [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna [GC], n. 30544/96, § 28, 21 gennaio 1999; Kashlev c. Estonia, n. 22574/08, § 40, 26 aprile 2016 e Lazu c. Repubblica di Moldova, n. 46182/08, § 34, 5 luglio 2016). Tali materie, in linea con il principio di sussidiarietà, sono di competenza dei tribunali nazionali e la Corte EDU non può sostituire la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella dei tribunali nazionali, ma deve preoccuparsi soltanto di esaminare se i procedimenti siano stati condotti in modo equo e se in un dato caso fossero compatibili con la Convenzione, tenendo anche conto delle circostanze specifiche, della natura e della complessità del caso. In un'altra occasione, nella pronuncia Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna del 16 dicembre 2008, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU, in quanto gli aspetti sui quali i giudici d'appello erano stati chiamati a decidere dall'impugnazione, al fine di condannare il ricorrente, avevano carattere prevalentemente giuridico, senza che vi fosse stata una nuova valutazione delle prove. Appare evidente, dunque, che la Corte di Strasburgo, come è nel suo stile decisorio, pur enunciando alcuni macroprincipi di ordine generale relativi alla necessità di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overturning di condanna, declina molteplici parametri di verifica della equità processuale complessiva, in grado di offrire una valutazione globale della questione relativa alla violazione dei principi di fair trial nel caso specifico sottoposto al suo giudizio (per tale prospettiva, cfr. anche Sez. U Troise, cit.) e non impone certamente, in modo assoluto, la rinnovazione della prova dichiarativa in proiezione del ribaltamento con esiti di condanna (prova ne sono le eccezioni al principio del contraddittorio più note, rispetto a quella oggi in esame, e relative alla possibilità di basare in modo esclusivo o determinante un accertamento di responsabilità penale su prove solo cartolari, secondo le indicazioni delle sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania).In conclusione, né la giurisprudenza europea - per le ragioni sin qui esposte -, né quella delle Sezioni Unite, che ritiene la necessità della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva solo nel caso in cui si faccia questione proprio della valutazione di attendibilità di essa, diversa tra il primo ed il secondo giudice, impongono la rinnovazione della testimonianza in una fattispecie come quella oggi in decisione. 4. Il secondo motivo formulato dalla difesa è inammissibile: la questione relativa al mancato rispetto del limite del devolutum è fuori fuoco. La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che il giudizio d'appello instaurato agli effetti civili doveva essere limitato alle ragioni argomentative addotte dalla parte per sostenere la richiesta di affermazione della sua responsabilità da reato, sicchè viola il principio devolutivo l'aver valorizzato, nella sentenza di condanna, un elemento di prova ignorato dall'atto di appello della parte civile (vale a dire il referto di pronto soccorso del 31.10.2017 relativo alle lesioni subite dalla persona offesa). 4.1. Orbene, la parte civile ha impugnato con l'atto di appello, ai soli effetti civili, il capo della sentenza relativo alla (mancata affermazione di) responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli, e l'atto di appello, ai sensi dell'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Per punto della decisione deve intendersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, interna al capo e che può essere oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (cfr. le motivazioni delle pronunce Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966 e Sez. U, n. 1 del 28/06/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Il concetto di "punto della decisione", come insegnano le citate Sezioni Unite, ha una portata più ristretta di quello di "capo", in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo; e tuttavia - avvertono le pronunce - non costituiscono "punti" del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione. Rimangono, dunque, estranee alla devoluzione le varie argomentazioni strumentali contenute sia nella impugnativa sia nel provvedimento impugnato, giacché solo il momento decisionale del procedimento di impugnazione è sottoposto al principio devolutivo, mentre il momento argomentativo ne è svincolato e viene regolamentato soltanto dai canoni della logica e del diritto (cfr. Sez. 2, n. 5116 del 3/3/1994, Devoto, Rv. 198488). Nel caso di specie, pertanto, è esatto ritenere che, in tema di giudizio d'appello, l'impugnazione della sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado con formula "perché il fatto non sussiste" (sia ad opera del pubblico ministero che della parte 2119 civile), richiedendo alla Corte d'Appello di affermare la responsabilità dell'imputato (agli effetti penali o solo civili), devolve a detto giudice l'esame della sussistenza o meno di tutti gli estremi per la configurazione del reato in questione ed autorizza ad una complessiva e piena rivalutazione della statuizione assolutoria, a prescindere dall'oggetto delle critiche rivolte nell'atto di impugnativa e senza che la mancata rappresentazione da parte dell'impugnante del vizio di omessa considerazione e valutazione di una prova (nella specie, una prova documentale) impedisca al giudice di "aprire" il proprio esame relativo al capo ed al punto impugnati anche alla prova non considerata. 5. Il ricorso, per