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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 06354/2026

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6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11797/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Puglian. 83/2024, depositata il 11 / 1 /20 24 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un avviso di accertamento , con cui gli si imputava, ai fini IRPEF e addizionali,in ragione della propria partecipazione al 50% in [OSCURATO:SOCIETA], la quota di utili extracontabili di euro 10.827,00, per l’anno d’imposta 2013.

Nel ricorso per cassazione è precisato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 23 aprile 2014.

2. Con la sentenza n. 589 / 19 la CTP di Lecce rigettava il ricorso del contribuente.

Il giudice di primo grado rilevava: - che il distinto avviso di accertamento nei confronti della società era stato notificato alla società e ai soci.

L’ex liquidatore e i soci avevano proposto ricorso, eccependo il difetto di legittimazione passiva della società in quanto cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’atto impositivo.

Con sentenza n. 2235/18 era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società per difetto di legittimazione passiva a rappresentarla dell’exliquidatore mentre era stato rigettato il ricorso dei soci in quanto, non essendo venuto meno ogni rapporto relativo alla società estinta, si era verificato un fenomeno di tipo successorio.

Per negare la propria legittimazione passiva e l’ interesse ad agire del fisco, i soci non potevano limitarsi a sostenere di non aver ricevuto somme sulla base del bilancio di liquidazione finale; - che essendo oramai “ acclarato ” il maggior reddito d’impresa di euro 21.654,00 della società per il 2013, considerata la comunanza di fatto dei presupposti dei due contenziosi riguardanti rispettivamente la società e i soci, la decisione sull’avviso societario si riflettevaanche sulla posizione del socio . 3.Con la sentenza impugnata n. 83/2024 della CGT di secondo grado della Puglia, non notificata, veniva riformata la decisione di primo grado.

Dopo aver richiamato l’art. 2495, terzo comma c.c.,il giudice disecondo grado sosteneva che, ai fini della responsabilità dei soci di società di capitali estinta, occorre che i soci abbiano ricevuto somme o beni in base al bilancio di liquidazione e che nel caso in esame l’Amministrazione non aveva fornito prova del necessario “presupposto normativo”sicché non si era verificato un fenomeno successorio. 4.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo. 5.Nonostante la notifica mediante PEC in data 23/5/2024 al difensore domiciliatario, il contribuente rimaneva intimato

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697,in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3, c.p.c.poiché in caso di società a ristretta base sociale costituisce principio di diritto consolidato che gli utili extrasociali si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria.

La motivazione del giudice non è condivisibile in quanto l’utile partecipazionealla distribuzione degli utili non costituisce presupposto costitutivo della successione del socio. 2.Il motivo è fondato. 2.1 Nel presente giudizio il socio è stato chiamato a rispondere di debiti tributari propri (IRPEF e addizionali), per non aver dichiarato redditi di capitale.

Nel caso di società a ristretta base sociale per giurisprudenza consolidata è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria, discutendosi solo sui limiti della prova contraria (Cass. 24534/2017, Cass.32959/2018, Cass. 18042/2024, Cass. 21158/2024, Cass.26473/2024, Cass. 10004/2025). 2.2 Dalla sentenza di primo grado risulta che l’avviso societario e la sua opponibilità ai soci era stato oggetto di un separato giudizio deciso con la sentenza n. 2235/2018, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’ex liquidatore della società di capitali cancellata dal registro delle imprese e rigettato il ricorso dei soci.

Con la sentenza di primo grado, dopo aver richiamato quella decisione, senza specificare se la stessa fosse passata in giudicato, il giudice aveva ritenutoche, una volta “accla rato” il maggior reddito d’impresa della società, l’accertamento sull’avviso societario aveva delle ricadute nel presente giudizio. 2.3Il giudice di appello avrebbe dovuto valutare se il contribuente avesse fornito la prova contraria rispetto alla presunzione di distribuzione utili extracontabili, eventualmente approfondendo il rapporto esistente fra il giudizio a carico della società e giudizio a carico del socio per valutare qualieventuali questioni relative all’atto presupposto – sempre che tempestivamente sollevate dal socio - potessero ancora essere esaminatenel presente giudizio.

Si è invece soffermato sulla responsabilità civilistica ex art. 2495 c.c. – irrilevante in questa sede -senza tra l’altro considerare che , in caso di estinzione della società, l’ ex - socio è successore per il solo fatto di essere stato socioe non perché abbia ricevuto quote di liquidazione eche il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto chela sua responsabilità civilistica per le obbligazioni della societàè limitata a quanto p ercepito (Cass., sez.

U., 3625/2025).

3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata ai sensi degli artt. 384 c.p.c. con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le partia norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11797/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Puglian. 83/2024, depositata il 11 / 1 /20 24 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un avviso di accertamento , con cui gli si imputava, ai fini IRPEF e addizionali,in ragione della propria partecipazione al 50% in [OSCURATO:SOCIETA], la quota di utili extracontabili di euro 10.827,00, per l’anno d’imposta 2013. Nel ricorso per cassazione è precisato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 23 aprile 2014. 2. Con la sentenza n. 589 / 19 la CTP di Lecce rigettava il ricorso del contribuente. Il giudice di primo grado rilevava: - che il distinto avviso di accertamento nei confronti della società era stato notificato alla società e ai soci. L’ex liquidatore e i soci avevano proposto ricorso, eccependo il difetto di legittimazione passiva della società in quanto cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’atto impositivo. Con sentenza n. 2235/18 era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società per difetto di legittimazione passiva a rappresentarla dell’exliquidatore mentre era stato rigettato il ricorso dei soci in quanto, non essendo venuto meno ogni rapporto relativo alla società estinta, si era verificato un fenomeno di tipo successorio. Per negare la propria legittimazione passiva e l’ interesse ad agire del fisco, i soci non potevano limitarsi a sostenere di non aver ricevuto somme sulla base del bilancio di liquidazione finale; - che essendo oramai “ acclarato ” il maggior reddito d’impresa di euro 21.654,00 della società per il 2013, considerata la comunanza di fatto dei presupposti dei due contenziosi riguardanti rispettivamente la società e i soci, la decisione sull’avviso societario si riflettevaanche sulla posizione del socio . 3.Con la sentenza impugnata n. 83/2024 della CGT di secondo grado della Puglia, non notificata, veniva riformata la decisione di primo grado. Dopo aver richiamato l’art. 2495, terzo comma c.c.,il giudice disecondo grado sosteneva che, ai fini della responsabilità dei soci di società di capitali estinta, occorre che i soci abbiano ricevuto somme o beni in base al bilancio di liquidazione e che nel caso in esame l’Amministrazione non aveva fornito prova del necessario “presupposto normativo”sicché non si era verificato un fenomeno successorio. 4.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo. 5.Nonostante la notifica mediante PEC in data 23/5/2024 al difensore domiciliatario, il contribuente rimaneva intimato 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697,in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3, c.p.c.poiché in caso di società a ristretta base sociale costituisce principio di diritto consolidato che gli utili extrasociali si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria. La motivazione del giudice non è condivisibile in quanto l’utile partecipazionealla distribuzione degli utili non costituisce presupposto costitutivo della successione del socio. 2.Il motivo è fondato. 2.1 Nel presente giudizio il socio è stato chiamato a rispondere di debiti tributari propri (IRPEF e addizionali), per non aver dichiarato redditi di capitale. Nel caso di società a ristretta base sociale per giurisprudenza consolidata è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria, discutendosi solo sui limiti della prova contraria (Cass. 24534/2017, Cass.32959/2018, Cass. 18042/2024, Cass. 21158/2024, Cass.26473/2024, Cass. 10004/2025). 2.2 Dalla sentenza di primo grado risulta che l’avviso societario e la sua opponibilità ai soci era stato oggetto di un separato giudizio deciso con la sentenza n. 2235/2018, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’ex liquidatore della società di capitali cancellata dal registro delle imprese e rigettato il ricorso dei soci. Con la sentenza di primo grado, dopo aver richiamato quella decisione, senza specificare se la stessa fosse passata in giudicato, il giudice aveva ritenutoche, una volta “accla rato” il maggior reddito d’impresa della società, l’accertamento sull’avviso societario aveva delle ricadute nel presente giudizio. 2.3Il giudice di appello avrebbe dovuto valutare se il contribuente avesse fornito la prova contraria rispetto alla presunzione di distribuzione utili extracontabili, eventualmente approfondendo il rapporto esistente fra il giudizio a carico della società e giudizio a carico del socio per valutare qualieventuali questioni relative all’atto presupposto – sempre che tempestivamente sollevate dal socio - potessero ancora essere esaminatenel presente giudizio. Si è invece soffermato sulla responsabilità civilistica ex art. 2495 c.c. – irrilevante in questa sede -senza tra l’altro considerare che , in caso di estinzione della società, l’ ex - socio è successore per il solo fatto di essere stato socioe non perché abbia ricevuto quote di liquidazione eche il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto chela sua responsabilità civilistica per le obbligazioni della societàè limitata a quanto p ercepito (Cass., sez. U., 3625/2025). 3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata ai sensi degli artt. 384 c.p.c. con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le partia norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché pro