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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44438/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riguardo, anzitutto, alla ritenuta correttezza del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Bologna ha adeguatamente motivato in ordine alla completezza dell'informazione probatoria già in atti e, quindi, alla non necessarietà della richiesta integrazione probatoria ai fini dell'accertamento del fatto (si vedano, in particolare, le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che lo stesso unico motivo è manifestamente infondato anche là dove deduce la violazione di legge con riguardo, in secondo luogo, alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria consumata, in quanto prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi, sul punto: Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), a cui si è congruamente conformata la Corte di merito rispondendo alle medesime doglianze già dedotte con l'atto di appello (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riguardo, anzitutto, alla ritenuta correttezza del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Bologna ha adeguatamente motivato in ordine alla completezza dell'informazione probatoria già in atti e, quindi, alla non necessarietà della richiesta integrazione probatoria ai fini dell'accertamento del fatto (si vedano, in particolare, le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che lo stesso unico motivo è manifestamente infondato anche là dove deduce la violazione di legge con riguardo, in secondo luogo, alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria consumata, in quanto prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi, sul punto: Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), a cui si è congruamente conformata la Corte di merito rispondendo alle medesime doglianze già dedotte con l'atto di appello (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre
Sentenza Cassazione n. 44438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris