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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01667/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2620/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, alla via degli Scialoja, n. 6, nonché all’indirizzo pec -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale – legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi, -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] DELLA PUGLIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 1568/2016 depositata i l 16/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl, a ristretta base partecipativa (due soci parenti) era attinta da avviso di accertamento con ripresa di maggior reddito sull’anno di imposta 2005, ritenendo sussistente l’ipotesi di reato di cui al d.lgs. n. 74/2000, tale da consentire il raddoppiamento dei termini per l’emissione del provvedimento impositivo.

Per l’affetto, erano notificati ai soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autonomi avvisi di accertamento sulla presunzione di ripartizione fra i soci del maggior utile occulto, nella misura pari alla partecipazione societaria, nella fattispecie pari al 50% ciascuno, secondo il meccanismo proprio delle società a ristretta base partecipativa.

I soci avversavano gli atti impostivi, negandone i presupposti, contestando l’allegazione dell’avviso societario, ma il collegio di prossimità non ne apprezzava le ragioni, argomentando la presunzione di conoscenza del presupposto avviso societario, da ritenersi noto in ragione della ristrettissima compagine sociale e dai legami di parentela fra i soci.

Il giudizio d’appello confermava la sentenza di primo grado, donde ricorrono i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agitando tre motivi di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

1. Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della l. n. 212/2000.

Nello specifico, si contesta non sia stato allegato agli avvisi di accertamento dei soci il presupposto avviso di accertamento nei confronti della società, impendendo così ai soci di avere piena contezza delle ragioni della pretesa tributaria derivata nei loro confronti.

1.2. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte, n. 5) del codice di procedura civile per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, nella sostanza lamentando che il giudice di merito non abbia riscontrato -non tanto l’effettiva presentazione (non necessaria) della denuncia- ma i presupposti tali da costituire fatti astrattamente importanti l’obbligo di denuncia penale, da cui discende la legittimità del raddoppiodei termini per il recupero delle imposte evase.

1.3. Con il terzo motivo si presenta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 28, comma quarto, d.lgs. n. 175/2014, nonché dell’art. 21 septiesdella l. n. 241/1990.

Nel concreto, si lamenta la nullità derivata degli avvisi in capo ai soci, per estinzione della società in momento precedente alla notifica dell’avviso di accertamento presupposto a lei indirizzato.

2. Il primo motivo non può essere accolto.

Come ricordato dalla sentenza in scrutinio, è ormai orientamento consolidato quello per cui l’atto notificato alla società a ristretta base si presume conosciuto dai soci in relazione allo stretto legame fra loro e con la società, di talché è sufficiente il mero richiamo di quello societario nei relativi atti impositivi personali dei soci, essendo nelle condizioni di poterlo agevolmente conoscerlo in ragione del controllo societario che posso svolgere.

Ed infatti, in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr. Cass.

VI-5, n. 14275/2018; n. 17463/2019; V, n. 21126/2020; n. 4239/2022).

Il motivo, pertanto, non può essere accolto.

3. Parimenti non può essere accolto il secondo motivo, dove si lamenta non siano stati esaminati i presupposti per la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, quale condizione per il raddoppio dei termini della ripresa a tassazione, come richiesto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 247/2011.

In verità, tale dovere di verifica della sussistenza degli elementi di fatto che costituiscono obbligo di denuncia penale (ancorché poi non presentata) sorge in capo al giudice di merito solo ove ne sia richiesto dalle parti (cfr.

Corte cost. n. 247/2011, Cass.

VI-5 n. 11171/2016), questione che non risulta essere stata proposta al giudice di primo grado, poiché la sentenza in scrutinio, nel secondo capoverso della narrazione, afferma essere stata posta la questione solo in ordine alla presentazione della denuncia, su cui pronuncia della non necessità, come riportato nel quarto capoverso della medesima narrativa.

Né la parte ricorrente riproduce i passi degli atti dei gradi di merito dove emerge che la questione sia stata esposta negli esatti termini in cui ora lamenta non sia stata presa in considerazione, ovvero che vi sia stata apposita richiesta -non sulla presentazione, ma-sui presupposti di fatto che obbliga(va)no alla denuncia penale.

In assenza di tali elementi il motivo deve considerarsi posto per la prima volta nel giudizio di legittimità ed è pertanto inammissibile.

4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, relativo alla notifica dell’atto impositivo presupposto alla società estinta.

Ed infatti, come rileva la sentenza in esame, in fine al secondo capoverso della motivazione, il motivo è stato ivi ritenuto nuovo, ancorché poi vi abbia pronunciato.

Né la parte ricorrente contesta questa affermazione e riproduce nel corpo del ricorso, ai fini della completezza dei motivi, i passi degli atti processuali dei gradi di merito dove questa domanda sia stata ritualmente posta, per cui non poteva essere considerata nuova dal giudice di secondo grado.

4.1. Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.

S.U. n. 8950/2022).

Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

È stato invero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023).

Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazioni dell’Ufficio, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimo delle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).

4.2. In limine, deve considerarsi inesistente la parte di motivazione della sentenza in scrutinio resa su di un motivo dichiarato dal giudicante come inammissibile, nella fattispecie, perché nuovo in appello.

"Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato.

Il motivo è inammissibile ed è irrilevante la mancata impugnazione del capo di merito, in quanto è principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiamnella sentenza gravata (Cass., Sez.

U., 20 febbraio 2007, n. 3840).

Per quanto il giudice della sentenza impugnata si sia spogliato della cognizione accogliendo una questione preliminare e poi, erroneamente, abbia statuito sul merito, resta impugnabile la sola statuizione relativa alla questione preliminare (Cass., Sez.

VI, 17 gennaio 2019, n. 1093), persistendo la potestas iudicandi nel diverso caso in cui il giudice del merito abbia aderito a più di una ratio decidendi attinenti al merito della causa (Cass., Sez.

III, 13 giugno 2018, n. 15399), non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione (e del conseguente motivo di impugnazione) attinente al merito (Cass., Sez.

U., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez.

VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; conf.

Cass., Sez.

III, 20 agosto 2015, n. 17004; Sez.

V, n. 340/2007).

5. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente he liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2620/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, alla via degli Scialoja, n. 6, nonché all’indirizzo pec -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale – legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi, -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] DELLA PUGLIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 1568/2016 depositata i l 16/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl, a ristretta base partecipativa (due soci parenti) era attinta da avviso di accertamento con ripresa di maggior reddito sull’anno di imposta 2005, ritenendo sussistente l’ipotesi di reato di cui al d.lgs. n. 74/2000, tale da consentire il raddoppiamento dei termini per l’emissione del provvedimento impositivo. Per l’affetto, erano notificati ai soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autonomi avvisi di accertamento sulla presunzione di ripartizione fra i soci del maggior utile occulto, nella misura pari alla partecipazione societaria, nella fattispecie pari al 50% ciascuno, secondo il meccanismo proprio delle società a ristretta base partecipativa. I soci avversavano gli atti impostivi, negandone i presupposti, contestando l’allegazione dell’avviso societario, ma il collegio di prossimità non ne apprezzava le ragioni, argomentando la presunzione di conoscenza del presupposto avviso societario, da ritenersi noto in ragione della ristrettissima compagine sociale e dai legami di parentela fra i soci. Il giudizio d’appello confermava la sentenza di primo grado, donde ricorrono i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agitando tre motivi di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1. Vengono proposti tre motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della l. n. 212/2000. Nello specifico, si contesta non sia stato allegato agli avvisi di accertamento dei soci il presupposto avviso di accertamento nei confronti della società, impendendo così ai soci di avere piena contezza delle ragioni della pretesa tributaria derivata nei loro confronti. 1.2. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte, n. 5) del codice di procedura civile per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, nella sostanza lamentando che il giudice di merito non abbia riscontrato -non tanto l’effettiva presentazione (non necessaria) della denuncia- ma i presupposti tali da costituire fatti astrattamente importanti l’obbligo di denuncia penale, da cui discende la legittimità del raddoppiodei termini per il recupero delle imposte evase. 1.3. Con il terzo motivo si presenta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 28, comma quarto, d.lgs. n. 175/2014, nonché dell’art. 21 septiesdella l. n. 241/1990. Nel concreto, si lamenta la nullità derivata degli avvisi in capo ai soci, per estinzione della società in momento precedente alla notifica dell’avviso di accertamento presupposto a lei indirizzato. 2. Il primo motivo non può essere accolto. Come ricordato dalla sentenza in scrutinio, è ormai orientamento consolidato quello per cui l’atto notificato alla società a ristretta base si presume conosciuto dai soci in relazione allo stretto legame fra loro e con la società, di talché è sufficiente il mero richiamo di quello societario nei relativi atti impositivi personali dei soci, essendo nelle condizioni di poterlo agevolmente conoscerlo in ragione del controllo societario che posso svolgere. Ed infatti, in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr. Cass. VI-5, n. 14275/2018; n. 17463/2019; V, n. 21126/2020; n. 4239/2022). Il motivo, pertanto, non può essere accolto. 3. Parimenti non può essere accolto il secondo motivo, dove si lamenta non siano stati esaminati i presupposti per la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, quale condizione per il raddoppio dei termini della ripresa a tassazione, come richiesto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 247/2011. In verità, tale dovere di verifica della sussistenza degli elementi di fatto che costituiscono obbligo di denuncia penale (ancorché poi non presentata) sorge in capo al giudice di merito solo ove ne sia richiesto dalle parti (cfr. Corte cost. n. 247/2011, Cass. VI-5 n. 11171/2016), questione che non risulta essere stata proposta al giudice di primo grado, poiché la sentenza in scrutinio, nel secondo capoverso della narrazione, afferma essere stata posta la questione solo in ordine alla presentazione della denuncia, su cui pronuncia della non necessità, come riportato nel quarto capoverso della medesima narrativa. Né la parte ricorrente riproduce i passi degli atti dei gradi di merito dove emerge che la questione sia stata esposta negli esatti termini in cui ora lamenta non sia stata presa in considerazione, ovvero che vi sia stata apposita richiesta -non sulla presentazione, ma-sui presupposti di fatto che obbliga(va)no alla denuncia penale. In assenza di tali elementi il motivo deve considerarsi posto per la prima volta nel giudizio di legittimità ed è pertanto inammissibile. 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, relativo alla notifica dell’atto impositivo presupposto alla società estinta. Ed infatti, come rileva la sentenza in esame, in fine al secondo capoverso della motivazione, il motivo è stato ivi ritenuto nuovo, ancorché poi vi abbia pronunciato. Né la parte ricorrente contesta questa affermazione e riproduce nel corpo del ricorso, ai fini della completezza dei motivi, i passi degli atti processuali dei gradi di merito dove questa domanda sia stata ritualmente posta, per cui non poteva essere considerata nuova dal giudice di secondo grado. 4.1. Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022). Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È stato invero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023). Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazioni dell’Ufficio, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimo delle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048). 4.2. In limine, deve considerarsi inesistente la parte di motivazione della sentenza in scrutinio resa su di un motivo dichiarato dal giudicante come inammissibile, nella fattispecie, perché nuovo in appello. "Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato. Il motivo è inammissibile ed è irrilevante la mancata impugnazione del capo di merito, in quanto è principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiamnella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840). Per quanto il giudice della sentenza impugnata si sia spogliato della cognizione accogliendo una questione preliminare e poi, erroneamente, abbia statuito sul merito, resta impugnabile la sola statuizione relativa alla questione preliminare (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1093), persistendo la potestas iudicandi nel diverso caso in cui il giudice del merito abbia aderito a più di una ratio decidendi attinenti al merito della causa (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399), non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione (e del conseguente motivo di impugnazione) attinente al merito (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; conf. Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004; Sez. V, n. 340/2007). 5. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente he liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo
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