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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 10990/2023

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ositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo e dedotta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 5, 27 e 28 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000, dell’art. 33 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria 5.11.2005, nonché dell’art. 12 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria del 6.5.2010, oltre che dell’art. 9 co. 1, d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e dell’art. 1, co., 1, lett. a) d.p.r. 122/2013.

Il motivo si fonda sul rilievo per cui l’indennità di esclusività è destinata a incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale e che il riconoscimento della fascia superiore di essa prescinde dall’attribuzione di funzioni diverse o incarichi, trattandosi di una mera progressione stipendiale.

La censura sottolinea altresì come l’autonomia dell’indennità dagli incarichi sia attestata anche dal fatto che la durata di questi ultimi, da tre a cinque anni, sia svincolata dal periodo di permanenza nelle diverse fasce di indennità di esclusività che, per la seconda fascia, è decennale, aggiungendosi poi che l’attitudine ad ottenere incarichi, che matura una volta decorso il quinquennio dall’assunzione con verifica positiva del lavoro svolto, non comporta un mutamento di funzioni.

L’incremento dell’indennità con il passaggio di fascia al positivo maturare del quinquennio costituisce dunque fisiologico sviluppo della carriera e secondo la ricorrente non era corretto affermare – come era avvenuto nella sentenza impugnata – che tale indennità non formerebbe parte del trattamento economico fondamentale, perché l’art. 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui, attraverso il rinvio dell’art. 33, co. 2, del medesimo CCNL si desumeva trattarsi di elemento distinto della retribuzione, era stato poi disapplicato dall’art. 12, co. 3, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 12, co. 3, sicché doveva concludersi nel senso che tale emolumento costituiva parte integrante dell’ordinaria retribuzione accessoria dei medici operanti in regime di esclusività.

2. Il secondo motivo è formulato come denuncia di nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (art. 360 n. 4 c.p.c.) ed è sviluppato segnalando come la Corte d’Appello avesse ritenuto che l’indennità di esclusività nella misura maggiorata fosse destinata a remunerare in maniera specifica e differenziata l’incarico aggiuntivo conferito al dirigente, ma avesse poi fatto decorrere la stessa non dal momento (1.10.2012) in cui quell’incarico era stato conferito, ma dal diverso ed anteriore momento (1.2.2012) in cui era maturata l’anzianità quinquennale.

3. Il terzo motivo denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 1 e 21 d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e con esso si critica l’assunto della Corte territoriale secondo cui le progressioni di carriera, ove accompagnate da un mutamento delle funzioni sarebbero escluse dal disposto blocco stipendiale.

A tal fine la ricorrente richiama il rinvio operato dall’art. 9, co. 1 al disposto del successivo comma 21, nel quale si stabilisce che «le progressioni di carriera comunque denominate … negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

2. I motivi, coinvolgendo nel loro insieme tutti i tratti giuridici rilevanti nella fattispecie, vanno esaminati congiuntamente.

3. L’indennità di esclusività è emolumento che la contrattazione collettiva, in attuazione del disposto di cui all’art. 15-quatercomma 5 d. lgs. 502/1992, riconosce ai dirigenti medici in ragione del fatto di non poter lavorare all’esterno e a compenso del concentrarsi dell’impegno professionale sul solo ente di appartenenza.

La contrattazione collettiva succedutasi nel tempo a partire dal CCNL 8.6.2000 l’ha sempre riconosciuta in misura base per i primi cinque anni di servizio, con aumento dopo il quinto anno ed ulteriore aumento dopo il quindicesimo, oltre ad una previsione in misura autonoma di essa per i dirigenti di [OSCURATO:PERSONA].

L’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore è poi condizionata, per i dirigenti neoassunti (al termine del quinto anno) e per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio (quindi in vista del compimento del quindicesimo anno) all’esito positivo dell’attività sulla base di valutazione affidata all’apposito collegio tecnico (art. 33, co. 2, lett. b CCNL 8.6.2000-normativo 1998/2001, come sostituito dall’art. 28 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

La “carriera” dei medici si sviluppa nei primi cinque anni con “incarichi professionali” (art. 27 lett. d CCNL normativo 1998- 2001), mentre la valutazione positiva del quinto anno consente l’attribuzione di incarico di direzione di struttura semplice (art. 27 cit. lett. b) o, sempre “professionali”, ma di alta specializzazione o rilievo (art. 27 cit. lett c), oltre eventualmente all’attribuzione di direzione di struttura complessa (art. 27 cit. lett. a) 3.1 L’art. 5 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]-economico 2000/2001, nel fare riferimento, quale titolo per l’attribuzione dell’indennità di esclusività, all’attribuzione di incarichi di alta professionalità o di preposizione a struttura semplice «ed » esperienza professionale di oltre 5 anni od oltre 15 anni, sembrerebbe connettere tra loro i due sviluppi (economico e di incarichi).

Tuttavia, l’art. 28 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel modificare l’art. 33 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziando separatamente, tra gli effetti della verifica tecnica, l’attribuzione di quegli incarichi e l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore, rende evidente l’autonomia tra i due sviluppi.

Autonomia ulteriormente avallata dal fatto che l’art. 5 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] cit., prevede che, in caso di verifica positiva, l’indennità di esclusività «decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta», mentre il conferimento di un certo incarico non può che avere effetto dal momento in cui esso si manifesti.

In altre parole, l’art. 33, così modificato, indicando in modo separato gli effetti della maturazione dei 5 anni, non lascia dubbio sul fatto che, quali che siano le vicende sugli incarichida attribuire, l’indennità aumenta comunque alla fascia superiore e del resto l’attribuzione degli incarichi post quinquennio postula non solo che i cinque anni siano utilmente compiuti, ma che sopravvenga anche l’attribuzione di essi, sicché è evidente che ciò non potrà che avvenire con effetti ex nunc, mentre l’indennità di esclusività, nella maggiore misura di cui alla fascia superiore, decorre ex tunc , per quanto subordinatamente al maturare di una valutazione positiva.

Evenienza plasticamente manifestatasi nel caso di specie, in cui il quinquennio è stato utilmente valutato al 1.2.2012 e l’incarico di alta specializzazione risale invece al successivo 1.10.2012.

4. Così ricostruiti gli assetti contrattuali, vi è quindi da verificare se il maturare della verifica positiva allo scadere del termine di anzianità (cinque o quindici anni) realizzi gli estremi utili a sottrarre l’effetto di attribuzione della fascia superiore di indennità di anzianità al blocco stipendiale di cui all’art. 9, co.,1, d.l. 78/2010 cit. secondo cui «per gli anni 2011, 2012 e 2013 – poi prorogato fino al 31.12.2014 dall’art. 1 lett. a d.p.r. 122/2013, n.d.r. - il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio … non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno » .

In proposito, il collegio ritiene che l’autonomia sopra evidenziata che sussiste tra incarichi attribuibili ed incremento della fascia dell’indennità di esclusività, in una con l’attribuzione tout court a tutti i dirigenti medici che compiano l’anzianità necessaria, alla sola condizione del verificarsi di un valutazione positiva dell’attività precedentemente svolta, siano aspetti che non consentano di ritenere la “straordinarietà” della dinamica retributiva e dunque la sottrazione di essa a quel blocco stipendiale.

Il superamento del lasso di tempo rilevante (cinque o quindici anni) con valutazione positiva e la conseguente attribuzione dell’indennità di esclusività in fascia superiore è da considerare come evento normale – e non straordinario - perché esso spetta sostanzialmente a tutti, salvo demerito. 4.1 D’altra parte, come si è visto, il superamento del quinquennio con valutazione positiva dà diritto ex tunc all’incremento dell’indennità di esclusività, sicché l’attribuzione, necessariamente con effetto ex nunc dell’incarico di alta specializzazione o di direzione di struttura semplice, non muta la dinamica retributiva rispetto all’indennità di esclusività, che resta, secondo la contrattazione, quella già acquisita.

Ciò è riprova del fatto che, se anche sopravvengano nuove funzioni, non muta quella voce retributiva – che non a caso resta uguale nel proprio ammontare, a meno che non sia attribuita la direzione di struttura complessa: v. art.

CCNL 8.6.2000 cit.; art. 12 CCCNL 6.5.2010 e ora anche l’art. 89 dell’ultimo CCNL di Area -ma semmai le altre voci (retribuzione di posizione; di risultato etc.) che siano destinate a variare proprio per effetto di quelle nuove funzioni, in tal senso e limitatamente a ciò integrandosi anche una dinamica retributiva “straordinaria”, salvo valutarsi – ma ciò non può avvenire in questa sede perché non oggetto del contendere – se tale diversificazione di emolumenti sia da riportare alle «progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 » le quali, secondo il comma 21 di cui al medesimo art. 9 cit. – in parte qua peraltro espressamente richiamato dal comma 1 - « hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici » .

Così come analogamente estraneo all’oggetto del contendere è il caso – in relazione all’art 9, co. 1 e 21 cit. – dell’eventuale attribuzione di direzione di struttura complessa, con la variazione di indennità di esclusività che per ciò solo deriva dalle norme collettive sopra richiamate. 4.2 Su tali premesse non hanno rilievo le questioni, in gran parte nominalistiche, rispetto all’appartenere o meno dell’indennità di esclusività al trattamento fondamentale o accessorio.

L’art. 5, co. 2, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], stabilisce che «l’indennità di esclusività … costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali » .

Ciò però non significa altro se non che, qualora vi siano aumenti contrattuali da calcolare sulla base del monte salari, in quest’ultimo non va contemplata l’indennità di esclusività, che resta assoggettata ad un suo regime economico autonomo, il che nulla ha a che vedere con la natura straordinaria o ordinaria della dinamica retributiva ad essa riconnessa.

Ciò rende irrilevante anche il fatto -sottolineato nelle proprie difese dalla ASL ricorrente – che, poi, l’art. 12, co. 3, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] abbia anche disapplicato quell’inciso.

La natura retributiva - che qui rileva - di tale indennità è espressamente sancita e incontestabile, perché tale natura è propria anche di ciò che sia denominato “elemento distinto della retribuzione”, senza contare che la contrattazione più recente ricomprende espressamente la voce nell’ambito della retribuzione individuale mensile (v. art. 26 lett. c CCNL 10.2.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000, nonché art. 82 dell’ultimo CCNL di Area) e, addirittura, con l’art., 83 dell’ultimo CCNL di Area, nel “trattamento fondamentale”. 4.3 Per quanto occorrer possa, si può infine fare rinvio a quanto argomentato dalla Corte Costituzionale, rispetto al caso analogo di cui al comma 21 dell’art. 9 d.l. cit., nel disattendere, richiamando anche vari propri precedenti, le questioni di legittimità costituzionale per contrarietà all’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole deteriore trattamento del personale che avrebbe maturato i diritti negli anni 2011, 2012 e 2013 (stante il criterio oggettivo che si ricava dalla maggiore anzianità di servizio dei soggetti destinatari di un miglior trattamento economico e del fatto che esigenze di politica economica giustificano interventi che, come quello in esame, comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi), sotto il profilo dell’irragionevole deteriore trattamento rispetto ai lavoratori privati ancora rispetto all’art. 3 Cost. (stante l’incomparabilità sotto questo profilo delle due categorie, segnate dalla profonda diversità delle discipline rispettivamente applicabili), sotto il profilo dell’art. 53 Cost. (stante il non potersi parlare di prelievo fiscale della misura prevista dalla norma) ed infine sotto il profilo dell’art. 97 Cost. (stante il fatto che gli incrementi retributivi del personale dipendente non sono legati da un vincolo funzionale all’efficiente organizzazione dell’amministrazione, poiché si collocano in altra e diversa dimensione evolutiva dei rapporti di lavoro).

Valutazioni che mutatis mutandis non possono non valere, forse anche a maggior ragione, rispetto al blocco stipendiale che qui rileva.

5. Sulla base di quanto sopra precisato è dunque irrilevante il fatto che alla dirigente fosse stato attribuito poi l’incarico di alta specializzazione e la pretesa, rispetto all’indennità di esclusività, è infondata per effetto del disposto blocco stipendiale.

6. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

8. Va anche espresso il seguente principio: «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi ».

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo e dedotta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 5, 27 e 28 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000, dell’art. 33 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria 5.11.2005, nonché dell’art. 12 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria del 6.5.2010, oltre che dell’art. 9 co. 1, d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e dell’art. 1, co., 1, lett. a) d.p.r. 122/2013. Il motivo si fonda sul rilievo per cui l’indennità di esclusività è destinata a incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale e che il riconoscimento della fascia superiore di essa prescinde dall’attribuzione di funzioni diverse o incarichi, trattandosi di una mera progressione stipendiale. La censura sottolinea altresì come l’autonomia dell’indennità dagli incarichi sia attestata anche dal fatto che la durata di questi ultimi, da tre a cinque anni, sia svincolata dal periodo di permanenza nelle diverse fasce di indennità di esclusività che, per la seconda fascia, è decennale, aggiungendosi poi che l’attitudine ad ottenere incarichi, che matura una volta decorso il quinquennio dall’assunzione con verifica positiva del lavoro svolto, non comporta un mutamento di funzioni. L’incremento dell’indennità con il passaggio di fascia al positivo maturare del quinquennio costituisce dunque fisiologico sviluppo della carriera e secondo la ricorrente non era corretto affermare – come era avvenuto nella sentenza impugnata – che tale indennità non formerebbe parte del trattamento economico fondamentale, perché l’art. 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui, attraverso il rinvio dell’art. 33, co. 2, del medesimo CCNL si desumeva trattarsi di elemento distinto della retribuzione, era stato poi disapplicato dall’art. 12, co. 3, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 12, co. 3, sicché doveva concludersi nel senso che tale emolumento costituiva parte integrante dell’ordinaria retribuzione accessoria dei medici operanti in regime di esclusività. 2. Il secondo motivo è formulato come denuncia di nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (art. 360 n. 4 c.p.c.) ed è sviluppato segnalando come la Corte d’Appello avesse ritenuto che l’indennità di esclusività nella misura maggiorata fosse destinata a remunerare in maniera specifica e differenziata l’incarico aggiuntivo conferito al dirigente, ma avesse poi fatto decorrere la stessa non dal momento (1.10.2012) in cui quell’incarico era stato conferito, ma dal diverso ed anteriore momento (1.2.2012) in cui era maturata l’anzianità quinquennale. 3. Il terzo motivo denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 1 e 21 d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e con esso si critica l’assunto della Corte territoriale secondo cui le progressioni di carriera, ove accompagnate da un mutamento delle funzioni sarebbero escluse dal disposto blocco stipendiale. A tal fine la ricorrente richiama il rinvio operato dall’art. 9, co. 1 al disposto del successivo comma 21, nel quale si stabilisce che «le progressioni di carriera comunque denominate … negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. 2. I motivi, coinvolgendo nel loro insieme tutti i tratti giuridici rilevanti nella fattispecie, vanno esaminati congiuntamente. 3. L’indennità di esclusività è emolumento che la contrattazione collettiva, in attuazione del disposto di cui all’art. 15-quatercomma 5 d. lgs. 502/1992, riconosce ai dirigenti medici in ragione del fatto di non poter lavorare all’esterno e a compenso del concentrarsi dell’impegno professionale sul solo ente di appartenenza. La contrattazione collettiva succedutasi nel tempo a partire dal CCNL 8.6.2000 l’ha sempre riconosciuta in misura base per i primi cinque anni di servizio, con aumento dopo il quinto anno ed ulteriore aumento dopo il quindicesimo, oltre ad una previsione in misura autonoma di essa per i dirigenti di [OSCURATO:PERSONA]. L’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore è poi condizionata, per i dirigenti neoassunti (al termine del quinto anno) e per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio (quindi in vista del compimento del quindicesimo anno) all’esito positivo dell’attività sulla base di valutazione affidata all’apposito collegio tecnico (art. 33, co. 2, lett. b CCNL 8.6.2000-normativo 1998/2001, come sostituito dall’art. 28 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]). La “carriera” dei medici si sviluppa nei primi cinque anni con “incarichi professionali” (art. 27 lett. d CCNL normativo 1998- 2001), mentre la valutazione positiva del quinto anno consente l’attribuzione di incarico di direzione di struttura semplice (art. 27 cit. lett. b) o, sempre “professionali”, ma di alta specializzazione o rilievo (art. 27 cit. lett c), oltre eventualmente all’attribuzione di direzione di struttura complessa (art. 27 cit. lett. a) 3.1 L’art. 5 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]-economico 2000/2001, nel fare riferimento, quale titolo per l’attribuzione dell’indennità di esclusività, all’attribuzione di incarichi di alta professionalità o di preposizione a struttura semplice «ed » esperienza professionale di oltre 5 anni od oltre 15 anni, sembrerebbe connettere tra loro i due sviluppi (economico e di incarichi). Tuttavia, l’art. 28 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel modificare l’art. 33 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziando separatamente, tra gli effetti della verifica tecnica, l’attribuzione di quegli incarichi e l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore, rende evidente l’autonomia tra i due sviluppi. Autonomia ulteriormente avallata dal fatto che l’art. 5 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] cit., prevede che, in caso di verifica positiva, l’indennità di esclusività «decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta», mentre il conferimento di un certo incarico non può che avere effetto dal momento in cui esso si manifesti. In altre parole, l’art. 33, così modificato, indicando in modo separato gli effetti della maturazione dei 5 anni, non lascia dubbio sul fatto che, quali che siano le vicende sugli incarichida attribuire, l’indennità aumenta comunque alla fascia superiore e del resto l’attribuzione degli incarichi post quinquennio postula non solo che i cinque anni siano utilmente compiuti, ma che sopravvenga anche l’attribuzione di essi, sicché è evidente che ciò non potrà che avvenire con effetti ex nunc, mentre l’indennità di esclusività, nella maggiore misura di cui alla fascia superiore, decorre ex tunc , per quanto subordinatamente al maturare di una valutazione positiva. Evenienza plasticamente manifestatasi nel caso di specie, in cui il quinquennio è stato utilmente valutato al 1.2.2012 e l’incarico di alta specializzazione risale invece al successivo 1.10.2012. 4. Così ricostruiti gli assetti contrattuali, vi è quindi da verificare se il maturare della verifica positiva allo scadere del termine di anzianità (cinque o quindici anni) realizzi gli estremi utili a sottrarre l’effetto di attribuzione della fascia superiore di indennità di anzianità al blocco stipendiale di cui all’art. 9, co.,1, d.l. 78/2010 cit. secondo cui «per gli anni 2011, 2012 e 2013 – poi prorogato fino al 31.12.2014 dall’art. 1 lett. a d.p.r. 122/2013, n.d.r. - il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio … non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno » . In proposito, il collegio ritiene che l’autonomia sopra evidenziata che sussiste tra incarichi attribuibili ed incremento della fascia dell’indennità di esclusività, in una con l’attribuzione tout court a tutti i dirigenti medici che compiano l’anzianità necessaria, alla sola condizione del verificarsi di un valutazione positiva dell’attività precedentemente svolta, siano aspetti che non consentano di ritenere la “straordinarietà” della dinamica retributiva e dunque la sottrazione di essa a quel blocco stipendiale. Il superamento del lasso di tempo rilevante (cinque o quindici anni) con valutazione positiva e la conseguente attribuzione dell’indennità di esclusività in fascia superiore è da considerare come evento normale – e non straordinario - perché esso spetta sostanzialmente a tutti, salvo demerito. 4.1 D’altra parte, come si è visto, il superamento del quinquennio con valutazione positiva dà diritto ex tunc all’incremento dell’indennità di esclusività, sicché l’attribuzione, necessariamente con effetto ex nunc dell’incarico di alta specializzazione o di direzione di struttura semplice, non muta la dinamica retributiva rispetto all’indennità di esclusività, che resta, secondo la contrattazione, quella già acquisita. Ciò è riprova del fatto che, se anche sopravvengano nuove funzioni, non muta quella voce retributiva – che non a caso resta uguale nel proprio ammontare, a meno che non sia attribuita la direzione di struttura complessa: v. art. CCNL 8.6.2000 cit.; art. 12 CCCNL 6.5.2010 e ora anche l’art. 89 dell’ultimo CCNL di Area -ma semmai le altre voci (retribuzione di posizione; di risultato etc.) che siano destinate a variare proprio per effetto di quelle nuove funzioni, in tal senso e limitatamente a ciò integrandosi anche una dinamica retributiva “straordinaria”, salvo valutarsi – ma ciò non può avvenire in questa sede perché non oggetto del contendere – se tale diversificazione di emolumenti sia da riportare alle «progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 » le quali, secondo il comma 21 di cui al medesimo art. 9 cit. – in parte qua peraltro espressamente richiamato dal comma 1 - « hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici » . Così come analogamente estraneo all’oggetto del contendere è il caso – in relazione all’art 9, co. 1 e 21 cit. – dell’eventuale attribuzione di direzione di struttura complessa, con la variazione di indennità di esclusività che per ciò solo deriva dalle norme collettive sopra richiamate. 4.2 Su tali premesse non hanno rilievo le questioni, in gran parte nominalistiche, rispetto all’appartenere o meno dell’indennità di esclusività al trattamento fondamentale o accessorio. L’art. 5, co. 2, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], stabilisce che «l’indennità di esclusività … costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali » . Ciò però non significa altro se non che, qualora vi siano aumenti contrattuali da calcolare sulla base del monte salari, in quest’ultimo non va contemplata l’indennità di esclusività, che resta assoggettata ad un suo regime economico autonomo, il che nulla ha a che vedere con la natura straordinaria o ordinaria della dinamica retributiva ad essa riconnessa. Ciò rende irrilevante anche il fatto -sottolineato nelle proprie difese dalla ASL ricorrente – che, poi, l’art. 12, co. 3, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] abbia anche disapplicato quell’inciso. La natura retributiva - che qui rileva - di tale indennità è espressamente sancita e incontestabile, perché tale natura è propria anche di ciò che sia denominato “elemento distinto della retribuzione”, senza contare che la contrattazione più recente ricomprende espressamente la voce nell’ambito della retribuzione individuale mensile (v. art. 26 lett. c CCNL 10.2.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000, nonché art. 82 dell’ultimo CCNL di Area) e, addirittura, con l’art., 83 dell’ultimo CCNL di Area, nel “trattamento fondamentale”. 4.3 Per quanto occorrer possa, si può infine fare rinvio a quanto argomentato dalla Corte Costituzionale, rispetto al caso analogo di cui al comma 21 dell’art. 9 d.l. cit., nel disattendere, richiamando anche vari propri precedenti, le questioni di legittimità costituzionale per contrarietà all’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole deteriore trattamento del personale che avrebbe maturato i diritti negli anni 2011, 2012 e 2013 (stante il criterio oggettivo che si ricava dalla maggiore anzianità di servizio dei soggetti destinatari di un miglior trattamento economico e del fatto che esigenze di politica economica giustificano interventi che, come quello in esame, comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi), sotto il profilo dell’irragionevole deteriore trattamento rispetto ai lavoratori privati ancora rispetto all’art. 3 Cost. (stante l’incomparabilità sotto questo profilo delle due categorie, segnate dalla profonda diversità delle discipline rispettivamente applicabili), sotto il profilo dell’art. 53 Cost. (stante il non potersi parlare di prelievo fiscale della misura prevista dalla norma) ed infine sotto il profilo dell’art. 97 Cost. (stante il fatto che gli incrementi retributivi del personale dipendente non sono legati da un vincolo funzionale all’efficiente organizzazione dell’amministrazione, poiché si collocano in altra e diversa dimensione evolutiva dei rapporti di lavoro). Valutazioni che mutatis mutandis non possono non valere, forse anche a maggior ragione, rispetto al blocco stipendiale che qui rileva. 5. Sulla base di quanto sopra precisato è dunque irrilevante il fatto che alla dirigente fosse stato attribuito poi l’incarico di alta specializzazione e la pretesa, rispetto all’indennità di esclusività, è infondata per effetto del disposto blocco stipendiale. 6. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda. 7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo. 8. Va anche espresso il seguente principio: «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi ». P.Q.