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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 14977/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1305/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma, in via Traversari n.55 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -- ricorrenti — Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali successori ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale dei Parioli n. 76 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amore; — controricorrenti — avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 1073 del 2016 pubblicata il 21.11.2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 Dal contenuto della sentenza e degli atti di c:ausa emerge quanto segue.

Con sentenza n. 1073 del 2016 la Corte d'appello dell'Aquila accolse l'appello di Emilio e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale dell'Aquila con la quale venne rigettata la domanda di accertamento e declaratoria di costituzione di servitù di passaggi sul fondo degli odierni ricorrenti, sito in Capitignano e distinto in catasto al foglio 5, part. 832, riconducibile ad un atto di natura negoziale e, nel dettaglio, la permuta del 18.9.1977.

La Corte d'appello, nel dettaglio e per quel che rileva in questa sede, ritenne che il giudice di prime cure non avesse correttamente interpretato il contratto del 18.1977, intercorso tra i danti causa delle odierne parti e in particolare l'espressione, contenuta nell'art. 3, "in considerazione del fatto che sulla particella 832...grava una servitù di passaggio" ritenendola meramente ricognitiva di una servitù giù in atto.

Diversamente, la Corte osservò che essendo gli allora appellanti già proprietari pro indiviso dei terreni siti in Capitignano (e distinti al catasto terreni al foglio 5, partt. 834, 966, 832), confinanti con quello poi oggetto della permuta in favore del Piroli (poi di proprietà Cavicchia e [OSCURATO:PERSONA]), l'espressione sarebbe stata priva di valore in quanto nemini res sua servit. 2.Alla luce di tale considerazione, unitamente alla valutazione della condotta posta in essere tra le parti successivamente alla conclusione del contratto e della circostanza in forza della quale per la costituzione della servitù non fosse necessario l'uso di formule sacramentali in presenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto, venne quindi accolta la domanda, affermata l'esistenza della servitù, condannati gli odierni ricorrenti al ripristino della stessa oltre che al pagamento delle spese processuali. 3.Avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila innanzi indicata ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e Assunta di Loreto con 5 motivi mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

In prossimità della camera di consiglio sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione degli artt. 189, 112 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

I ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di seconde cure, accogliendo la domanda dei Pucci avrebbe errato, dovendo dichiararla inammissibile poiché si tratterebbe di domanda rinunciata nel corso del giudizio di primo grado.

Nel corso del giudizio di primo grado gli odierni controricorrenti avrebbero, quindi, dapprima chiesto di accertare l'avvenuta costituzione della servitù in forza del contratto di perrnuta stipulato nel 1977 e poi in sede di precisazione delle conclusioni, diversamente, avrebbero attribuito al predetto contratto natura meramente ricognitiva di una servitù già esistente.

A conforto della indicata ricostruzione si richiama la decisione del giudice di prime cure che nel rigettare la domanda "originariamente" proposta dai fratelli Pucci ha dichiarato "Vinammissibiliità del diverso petitum formulato dalle stesse in sede di precisazione delle conclusioni giacché essi (non più chiedendo di "accertare e dichiarare che sul fondo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].. è stata costituita con atto del [OSCURATO:PERSONA] del 18.9.77- una servitù di passaggio") hanno chiesto di "accertare in loro favore di un diritto di servitù in generale, indicando l'atto notarile non come momento costitutivo del diritto vantato, ma come prova della sussistenza dello stesso....".

In quest'ottica la domanda formulata sarebbe diversa da quella introdotta originariamente con l'atto di citazione.

1.2. Il motivo è infondato.

Preliminarmente deve osservarsi che dal contenuto del ricorso non si prospetta, né quindi si riporta il contenuto della sentenza rilevante sul punto, che il giudice di primo abbia dichiarato e/o ritenuto rinunciata la domanda formulata dai Pucci.

Anzi, dal contenuto della sentenza di secondo grado emerge che il giudice di primo di grado abbia rigettato la domanda e quindi non l'abbia intesa come rinunciata.

Deve, peraltro, ricordarsi che siamo al cospetto di diritti autodeterminati ossia diritti individuati, come da ultimo ribadito da Cass. n. 23565 del 2019, sulla base della "sola indicazione del relativo contenuto si come rappresentato dal bene c:he ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova.

Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio". (Nella specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza secondo cui il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale una acto confessoria servitutis, in prima grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia).1.3.

Muovendo dal principio innanzi richiamato, in relazione al contenuto della doglianza, appare evidente l'insussistenza di una duplice domanda, o di una rinuncia alla domanda di accertamento dell'esistenza della servitù; peraltro ciò appare ancora più evidente dalla lettura del controricorso (vedi pag. 6 e 7 controricorso che riporta per esteso il contenuto delle conclusioni e precisazioni, le quali non risultano "diverse").

In particolare l'espressione contenuta nella precisazione delle conclusioni "accertare e dichiarare che sul fondo di proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e Assunta di Loreto..... grava, come risulta dall'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da relativa nota di trascrizione del 11.10.77, una servitù di passaggio a favore del fondo contraddistinto ...." non si contrappone a quella contenuta nell'atto introduttivo....

"accertare e dichiarare che sul fondo...è stata costituita con atto..... una servitù di passaggio" ma le due espressione sono sovrapponibili tanto più che nell'ultimo capoverso della comparsa vi è affermato "come estrema ratio per l'accoglimento della domanda sarebbe sufficiente osservare, come la stessa controparte fa.. che l'atto di permuta del 18.9.77 tra Pucci e Piroli, dante causa dei convenuti, ha per quanto qui interessa, validità di un atto ricognitivo di una servitù". 2.Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per violazione 115 c.p.c., art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Nella sostanza, i ricorrenti, si dolgono del fatto che avendo i controricorrenti, affermato nella comparsa conclusionale, che la permuta avesse valore di atto ricognitivo, il giudice non avrebbe potuto decidere in difformità, così violando l'art. 115 c.p.c. per il quali una volta che una circostanza dedotta da una parte sia esplicitamente ammessa dalla controparte essa deve ritenersi pacifica.

In quest'ottica il giudice di secondo avrebbe dovuto ritenersi vincolato da quell'accertamento.2.1.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Da un lato, infatti, il motivo si palesa come infondato atteso che il principio di non contestazione riguarda, come chiarito anche di recente da questa Corte, fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nella specie, Cass. n. 6172 del 2020 ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado).

Sotto altro aspetto il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi la quale muove dal diverso, e corretto, inquadramento della domanda dei controricorrenti quale volta ad accertare l'esistenza di una servitù fondata sul contratto di permuta stipulato nel 1977. 3.Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver violato l'art. 1362 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe violato i canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., non ricercando la comune volontà delle parti ma privilegiando l'interpretazione del contratto che ne determinasse la conformità al disposto di cui all'art. 1027 c.c.

Il motivo è infondato atteso che la il giudice di seconde cure, dopo aver dato contezza del contenuto letterale del contratto di permuta, lo ha interpretato, in modo da dare un senso logico alla volontà delle parti, che altrimenti non avrebbe avuto, perché prima del detto contratto la servitù non poteva giuridicamente esistere in applicazione del principio nemini res sua servit.

Tra le possibili interpretazioni, per il principio di conservazione del contratto, è stata quindi privilegiata quella che avesse un senso in luogo di quella che ne fosse priva. 4.Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo.

Nel dettaglio si denuncia l'omessa valutazione della circostanza, evidenziata nella comparsa di risposta in appello, secondo la quale le pretese particelle servente e pretesa dominante non confinano atteso che "la mappa catastale prodotta insieme con l'atto di appello sarebbe stata ingannevole in quanto raffigurante la part. 832 con un lato di confine con il fondo degli attori mentre detta particella avrebbe una diversa consistenza rispetto all'epoca della perrnuta, essendo stata accorpata alla part. 1409.

Dall'esame del mappale emergerebbe l'insussistenza del preteso confine tra i due fondi.

In buona sostanza, la nuova e la vecchia particella 832 sarebbero diverse e la vecchia, in particolare, avrebbe un'estensione pari a meno di un sesto dell'attuale.

Il motivo è infondato atteso che dal tenore della sentenza risulta che la Corte ha valutato la consistenza e collocazione della particella ed alla luce delle emergenze processuali ha accertato che con atto del 18.9.1977 era stata costituita una servitù di passaggio sul fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Catasto del Comune di Capitignano al foglio 5, part. 832.

Com'è noto "il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disatl:esi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto" (Cass.n. 29730 del 2020). 5.Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, infine, della determinazione delle spese lite essendo stata ritenuta la causa di valore indeterminabile mentre detto valore avrebbe dovuto essere determinato, in considerazione dei criteri di cui all'art. 15 c.p.c., in 33, 50 euro ossia nel prodotto risultante tra la misura del reddito dominicale del fondo servente moltiplicato per sessanta.

Il motivo è fondato. 5.1.In tema di causa relative a beni immobili, infatti, il valore si determina sulla base del reddito dominicali e della rendita catastale della res sicché, in loro assenza, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza di elementi concreti ed attendibili per la stima, deve ritenere la causa di valore indeterminabile.(Cass.10810 del 1015).

In materia rileva altresì il principio secondo cui in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata.

In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti (Cass.n. 10755 del 2019).

Nel caso di specie, quindi, il valore della causa avrebbe dovuto essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dal citato art. 15 c.p.c., tenuto conto dell'oggetto delle domande svolte dalle parti, attinenti alla tutela dei loro diritti di servitù, non potendo attribuirsi alla domanda di inibitoria pure avanzata autonomo rilevo, essendo essa ricompresa nell'azione a difesa della servitù (art. 1079 c.c.).

In conclusione, accolto il quinto motivo e rigettati i restanti, la decisione deve essere cassata e rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, anche sulla decisione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1305/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma, in via Traversari n.55 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -- ricorrenti — Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali successori ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale dei Parioli n. 76 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amore; — controricorrenti — avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 1073 del 2016 pubblicata il 21.11.2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 Dal contenuto della sentenza e degli atti di c:ausa emerge quanto segue. Con sentenza n. 1073 del 2016 la Corte d'appello dell'Aquila accolse l'appello di Emilio e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale dell'Aquila con la quale venne rigettata la domanda di accertamento e declaratoria di costituzione di servitù di passaggi sul fondo degli odierni ricorrenti, sito in Capitignano e distinto in catasto al foglio 5, part. 832, riconducibile ad un atto di natura negoziale e, nel dettaglio, la permuta del 18.9.1977. La Corte d'appello, nel dettaglio e per quel che rileva in questa sede, ritenne che il giudice di prime cure non avesse correttamente interpretato il contratto del 18.1977, intercorso tra i danti causa delle odierne parti e in particolare l'espressione, contenuta nell'art. 3, "in considerazione del fatto che sulla particella 832...grava una servitù di passaggio" ritenendola meramente ricognitiva di una servitù giù in atto. Diversamente, la Corte osservò che essendo gli allora appellanti già proprietari pro indiviso dei terreni siti in Capitignano (e distinti al catasto terreni al foglio 5, partt. 834, 966, 832), confinanti con quello poi oggetto della permuta in favore del Piroli (poi di proprietà Cavicchia e [OSCURATO:PERSONA]), l'espressione sarebbe stata priva di valore in quanto nemini res sua servit. 2.Alla luce di tale considerazione, unitamente alla valutazione della condotta posta in essere tra le parti successivamente alla conclusione del contratto e della circostanza in forza della quale per la costituzione della servitù non fosse necessario l'uso di formule sacramentali in presenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto, venne quindi accolta la domanda, affermata l'esistenza della servitù, condannati gli odierni ricorrenti al ripristino della stessa oltre che al pagamento delle spese processuali. 3.Avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila innanzi indicata ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e Assunta di Loreto con 5 motivi mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. In prossimità della camera di consiglio sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione degli artt. 189, 112 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. I ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di seconde cure, accogliendo la domanda dei Pucci avrebbe errato, dovendo dichiararla inammissibile poiché si tratterebbe di domanda rinunciata nel corso del giudizio di primo grado. Nel corso del giudizio di primo grado gli odierni controricorrenti avrebbero, quindi, dapprima chiesto di accertare l'avvenuta costituzione della servitù in forza del contratto di perrnuta stipulato nel 1977 e poi in sede di precisazione delle conclusioni, diversamente, avrebbero attribuito al predetto contratto natura meramente ricognitiva di una servitù già esistente. A conforto della indicata ricostruzione si richiama la decisione del giudice di prime cure che nel rigettare la domanda "originariamente" proposta dai fratelli Pucci ha dichiarato "Vinammissibiliità del diverso petitum formulato dalle stesse in sede di precisazione delle conclusioni giacché essi (non più chiedendo di "accertare e dichiarare che sul fondo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].. è stata costituita con atto del [OSCURATO:PERSONA] del 18.9.77- una servitù di passaggio") hanno chiesto di "accertare in loro favore di un diritto di servitù in generale, indicando l'atto notarile non come momento costitutivo del diritto vantato, ma come prova della sussistenza dello stesso....". In quest'ottica la domanda formulata sarebbe diversa da quella introdotta originariamente con l'atto di citazione. 1.2. Il motivo è infondato. Preliminarmente deve osservarsi che dal contenuto del ricorso non si prospetta, né quindi si riporta il contenuto della sentenza rilevante sul punto, che il giudice di primo abbia dichiarato e/o ritenuto rinunciata la domanda formulata dai Pucci. Anzi, dal contenuto della sentenza di secondo grado emerge che il giudice di primo di grado abbia rigettato la domanda e quindi non l'abbia intesa come rinunciata. Deve, peraltro, ricordarsi che siamo al cospetto di diritti autodeterminati ossia diritti individuati, come da ultimo ribadito da Cass. n. 23565 del 2019, sulla base della "sola indicazione del relativo contenuto si come rappresentato dal bene c:he ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio". (Nella specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza secondo cui il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale una acto confessoria servitutis, in prima grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia).1.3. Muovendo dal principio innanzi richiamato, in relazione al contenuto della doglianza, appare evidente l'insussistenza di una duplice domanda, o di una rinuncia alla domanda di accertamento dell'esistenza della servitù; peraltro ciò appare ancora più evidente dalla lettura del controricorso (vedi pag. 6 e 7 controricorso che riporta per esteso il contenuto delle conclusioni e precisazioni, le quali non risultano "diverse"). In particolare l'espressione contenuta nella precisazione delle conclusioni "accertare e dichiarare che sul fondo di proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e Assunta di Loreto..... grava, come risulta dall'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da relativa nota di trascrizione del 11.10.77, una servitù di passaggio a favore del fondo contraddistinto ...." non si contrappone a quella contenuta nell'atto introduttivo.... "accertare e dichiarare che sul fondo...è stata costituita con atto..... una servitù di passaggio" ma le due espressione sono sovrapponibili tanto più che nell'ultimo capoverso della comparsa vi è affermato "come estrema ratio per l'accoglimento della domanda sarebbe sufficiente osservare, come la stessa controparte fa.. che l'atto di permuta del 18.9.77 tra Pucci e Piroli, dante causa dei convenuti, ha per quanto qui interessa, validità di un atto ricognitivo di una servitù". 2.Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per violazione 115 c.p.c., art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nella sostanza, i ricorrenti, si dolgono del fatto che avendo i controricorrenti, affermato nella comparsa conclusionale, che la permuta avesse valore di atto ricognitivo, il giudice non avrebbe potuto decidere in difformità, così violando l'art. 115 c.p.c. per il quali una volta che una circostanza dedotta da una parte sia esplicitamente ammessa dalla controparte essa deve ritenersi pacifica. In quest'ottica il giudice di secondo avrebbe dovuto ritenersi vincolato da quell'accertamento.2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Da un lato, infatti, il motivo si palesa come infondato atteso che il principio di non contestazione riguarda, come chiarito anche di recente da questa Corte, fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nella specie, Cass. n. 6172 del 2020 ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado). Sotto altro aspetto il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi la quale muove dal diverso, e corretto, inquadramento della domanda dei controricorrenti quale volta ad accertare l'esistenza di una servitù fondata sul contratto di permuta stipulato nel 1977. 3.Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver violato l'art. 1362 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe violato i canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., non ricercando la comune volontà delle parti ma privilegiando l'interpretazione del contratto che ne determinasse la conformità al disposto di cui all'art. 1027 c.c. Il motivo è infondato atteso che la il giudice di seconde cure, dopo aver dato contezza del contenuto letterale del contratto di permuta, lo ha interpretato, in modo da dare un senso logico alla volontà delle parti, che altrimenti non avrebbe avuto, perché prima del detto contratto la servitù non poteva giuridicamente esistere in applicazione del principio nemini res sua servit. Tra le possibili interpretazioni, per il principio di conservazione del contratto, è stata quindi privilegiata quella che avesse un senso in luogo di quella che ne fosse priva. 4.Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo. Nel dettaglio si denuncia l'omessa valutazione della circostanza, evidenziata nella comparsa di risposta in appello, secondo la quale le pretese particelle servente e pretesa dominante non confinano atteso che "la mappa catastale prodotta insieme con l'atto di appello sarebbe stata ingannevole in quanto raffigurante la part. 832 con un lato di confine con il fondo degli attori mentre detta particella avrebbe una diversa consistenza rispetto all'epoca della perrnuta, essendo stata accorpata alla part. 1409. Dall'esame del mappale emergerebbe l'insussistenza del preteso confine tra i due fondi. In buona sostanza, la nuova e la vecchia particella 832 sarebbero diverse e la vecchia, in particolare, avrebbe un'estensione pari a meno di un sesto dell'attuale. Il motivo è infondato atteso che dal tenore della sentenza risulta che la Corte ha valutato la consistenza e collocazione della particella ed alla luce delle emergenze processuali ha accertato che con atto del 18.9.1977 era stata costituita una servitù di passaggio sul fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Catasto del Comune di Capitignano al foglio 5, part. 832. Com'è noto "il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disatl:esi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto" (Cass.n. 29730 del 2020). 5.Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, infine, della determinazione delle spese lite essendo stata ritenuta la causa di valore indeterminabile mentre detto valore avrebbe dovuto essere determinato, in considerazione dei criteri di cui all'art. 15 c.p.c., in 33, 50 euro ossia nel prodotto risultante tra la misura del reddito dominicale del fondo servente moltiplicato per sessanta. Il motivo è fondato. 5.1.In tema di causa relative a beni immobili, infatti, il valore si determina sulla base del reddito dominicali e della rendita catastale della res sicché, in loro assenza, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza di elementi concreti ed attendibili per la stima, deve ritenere la causa di valore indeterminabile.(Cass.10810 del 1015). In materia rileva altresì il principio secondo cui in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti (Cass.n. 10755 del 2019). Nel caso di specie, quindi, il valore della causa avrebbe dovuto essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dal citato art. 15 c.p.c., tenuto conto dell'oggetto delle domande svolte dalle parti, attinenti alla tutela dei loro diritti di servitù, non potendo attribuirsi alla domanda di inibitoria pure avanzata autonomo rilevo, essendo essa ricompresa nell'azione a difesa della servitù (art. 1079 c.c.). In conclusione, accolto il quinto motivo e rigettati i restanti, la decisione deve essere cassata e rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, anche sulla decisione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa