CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35506/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t. –intimato– e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. –intimato– avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.3574/2019 depositata il 23 aprile 2019 Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente propone due motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento n. 65 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto la Tari per gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 per il complessivo importo di euro 58.505,00; - l’imposta riguarda l'omessa dichiarazione di 5928 mq di superficie tassabile di un opificio dove la ricorrente esercita l'attività nel settore metalmeccanico; - la C TP ha accolto parzialmente il ricorso e ritenuto congrua la proposta conciliativa formulata dall'ente impositore, consistente nell'abbattimento del 30% delle aree da sottoporre al tributo,rilevando la possibilità di escludere dalla tassazione solo le aree destinate al ciclo produttivo, ma non quelle in cui vi era la presenza di personale impiegato, tra le quali quelle utilizzate per deposito e stoccaggio prodotti, in quanto suscettibili di produrre anche rifiuti solidi urbani; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, ha affermato che: • l a verifica della planimetria , assentita dalla G amma tributi srl in occasione del sopralluogo del 24 gennaio 2018, riguarda la ripartizione funzionale delle aree, non la tipologia di rifiuti che nelle stesse vengono prevalentemente prodotte, con la conseguenza che è infondato il motivo di appello in base al quale l'ente impositore avrebbe assentito la prevalente destinazione alla produzione di rifiuti speciali anche delle aree destinate alle funzioni di magazzino, deposito e stoccaggio; • v a dato seguito alla giurisprudenza di legittimità per la quale i rifiuti prodotti in un deposito o ma gazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani; • l'esenzione o la riduzione deve essere limitata alle superfici su cui insiste l'opificio vero e proprio, in quanto solo in tali locali si possono formare i rifiuti speciali, mentre in tutti gli altri locali i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi con la conseguenzache la superficie di tali locali va ricompresa nell'ambito della superficie tassabile; • l a precisa indicazione della superficie esentata dal tributo, attraverso l'indicazione della relativa percentuale, è sufficiente alla rideterminazione del tributo da parte dell'ufficio appellato; - i controricorrenti sono rimasti intimati. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013, laddove la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'esenzione o riduzione delle superfici tassabili dovesse intendersi limitata alle sole aree su cui insiste l'opificio vero e proprio, con esclusione di tutti gli altri locali asserviti comunqueall'area di produzione. 1.1. Il primo motivo è infondato. La questione oggetto del giudizio concerne l’applicabilità o meno dell’esenzione dalla TARIalle aree adibite a magazzino o a deposito dei rifiuti. Con riferimento al quadro normativo applicabile, il presupposto della TARI (art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013) è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. La TARI è dovuta “ da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 1, comma 641, l. cit.). Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI (art. 1, comma 649l. cit.) “non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”. 1.2. In ordine al profilo della ripartizione degli oneri probatori, in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 22130 del 22/09/2017 (Rv. 645621 -01). In propositoil Collegio ribadisce il principio di legittimità per cui un'area che non sia destinata alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione(Cass. n. 26725/2016 , Rv. 642369 –01). Il principio, affermato con riferimento alla Tarsu, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, deve trovare applicazione anche per la Tari, oggetto del presente giudizio, in quanto, come è stato più volte affermato, l’evoluzione normativa in materia di rifiuti non ha alterato la struttura dell’imposta sotto il profilo del presupposto impositivo. Si ritiene, infatti che l’esenzione o la riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentrein tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi "urbani" per esclusione (salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi) e la superficie di tali locali va ricompresa per intero nell'ambito della superficietassabile (uffici, depositi, servizi, ecc.). Tale classificazione costituisce, peraltro, un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito (Cass. n. 1242/1996, Rv. 495894 – 01 , n. 15857/2005, Rv. 584946 – 01 , n. 12443/2014). L'art. 1, comma 641 pone , quindi , a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista comma 649 del medesimo articolo, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. n. 11351/2012, Rv. 623228 - 01 ; Sez. 5, n. 17703/2004, Rv. 576645 - 01 ) . Da quanto esposto segue il rigetto del motivo. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione,in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , dell’art. 132 c.p.c., in quanto la sentenza con motivazione contraddittoria, da un lato, ha riconosciuto piena valenza probatoria alla planimetria delle aree di produzione rifiuti , verificata e controfirmata in data 24 gennaio 2018 da un tecnico della Gamma tributi srl, mentre dall'altro ha negato efficacia probatoria alla stessa planimetria per quanto attiene alla tipologia dei rifiuti in esse prod otti e analiticamente indicati e codificati. 2.1. Il motivo è infondato. Deve in proposito essere riaffermato il principio di legittimità secondo cui, affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c., occorre che la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass.n. 20112/2009, Rv. 609353 –01). Nel caso in esame la sentenza impugnata non presenta un deficit di motivazione nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità e qui sopra riportati. Con riferimento al punto della motivazione, ritenuto contraddittorio, deve piuttosto ritenersi che i giudici, pur attribuendo valore probatorio alla planimetria delle aree di produzione rifiuti , hanno accertato che la planimetria non conteneva dati ed elementi sufficienti per ritenere provato che sull’intera superficie adibita a magazzini e deposito fossero prodotti in via prevalente o esclusiva rifiuti speciali. L’indicazione dei documenti non valutati contenuta nel ricorso costituisce piuttosto un sollecito ad una rivisitazione dell’istruttoria precluso in sede di legittimità. 3. Segue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del comune di [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. p.q.m. La Corte rigetta ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà