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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12610/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato\a FIRENZE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t RG 36678/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, per quanto ancora rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stata condannata per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo ed il secondo motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, prospettano deduzioni totalmente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e di qualsivoglia forma di confronto con la sentenza impugnata; Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui si contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la violazione dell'art. 506 cod. proc. pen. — è generico dal momento che non indica quali vizi motivazionali si sarebbero evitati con la invocata rinnovazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritiene indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 12:56 del 28/11/201.3, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

Quanto alla violazione dell'art. 506 cod. proc. pen., il ricorso è del tutto generico su quali sarebbero i passi della deposizione inficiati dall'intervento del Giudice e, comunque, non tiene conto dell'esegesi di questa Corte secondo cui la generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale e, a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 16/03/2020, G., Rv. 279063).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato\a FIRENZE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t RG 36678/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, per quanto ancora rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stata condannata per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo ed il secondo motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, prospettano deduzioni totalmente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e di qualsivoglia forma di confronto con la sentenza impugnata; Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui si contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la violazione dell'art. 506 cod. proc. pen. — è generico dal momento che non indica quali vizi motivazionali si sarebbero evitati con la invocata rinnovazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritiene indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 12:56 del 28/11/201.3, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Quanto alla violazione dell'art. 506 cod. proc. pen., il ricorso è del tutto generico su quali sarebbero i passi della deposizione inficiati dall'intervento del Giudice e, comunque, non tiene conto dell'esegesi di questa Corte secondo cui la generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale e, a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 16/03/2020, G., Rv. 279063). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbrai
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