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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 16702/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Casarano; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tricase; [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Casarano; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 marzo 2023, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2018 del tribunale di Lecce, di condanna, in ordine all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Condannava inoltre [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 337 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione dai predetti coimputati, deducendo con motivo comune i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione circa la destinazione allo spaccio della droga e circa la prova della attribuibilità del fatto.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Premesso che trattasi di caso di doppia conforme, per cui la motivazione va ricostruita attraverso l'analisi delle due convergenti sentenze di condanna, i giudici di merito hanno illustrato il giudizio di responsabilità valorizzando, nel quadro dell'avvenuto rinvenimento nella casa abitata dagli imputati, di sostanza stupefacente ripartita in dosi, assieme a strumenti funzionali al confezionamento delle stesse e alla somma di 3500,00 euro, la coabitazione tra gli stessi ricorrenti, con l'aggiunta del possesso di chiavi della abitazione da parte del Rimo, e la circostanza dell'appurato andirivieni di tossicodipendenti, accompagnata dalla rilevazione di movimenti di tutti i coimputati in loco, con atteggiamento sospetto.

Il tutto arricchito dall'arrivo della Micaletto in stato di agitazione, al momento di accesso degli operanti, accompagnato dalla intimazione rivolta ai medesimi di allontanarsi, cercando altresì di sottrarre al sequestro un fascio di banconote.

Si tratta della rappresentazione di un quadro che, nella misura in cui ricollega la detenzione di stupefacente in una casa utilizzata da tutti gli imputati, presso cui si recavano tossicodipendenti, in un contesto di accertata presenza, nello stesso luogo e nelle medesime circostanze, degli imputati, per giunta con fare sospetto e con una reazione oppositrice della Micaletto, diretta a sottrarre la considerevole somma di danaro rinvenuta e dall'origine del tutto ingiustificata (cfr. pag. 3 della prima sentenza), rende una razionale ricostruzione del coinvolgimento, anche psicologico, di tutti i ricorrenti rispetto alla detenzione finalizzata allo spaccio.

In tale quadro, la censura difensiva oltre a proporre una mera rivalutazione di dati, inammissibile in questa sede, appare anche generica, nella misura in cui si limita ad escludere la responsabilità ritenendo insufficiente il quadro delineato in sentenza ma senza specificare, a fronte di una quadro accusatorio consolidato, per ciascun coimputato, le ragioni della rispettiva estraneità.

Inoltre, dal riepilogo dei motivi di appello, non risulta contestata la destinazione allo spaccio, che quindi non può essere proposta come motivo di censura, per la prima volta, in questa sede.

4. Ritenuti inammissibili i ricorsi, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, e deve altresì tenersi conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale per cui rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] lie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Casarano; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tricase; [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Casarano; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2023, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2018 del tribunale di Lecce, di condanna, in ordine all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condannava inoltre [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 337 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione dai predetti coimputati, deducendo con motivo comune i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione circa la destinazione allo spaccio della droga e circa la prova della attribuibilità del fatto. 3. I ricorsi sono inammissibili. Premesso che trattasi di caso di doppia conforme, per cui la motivazione va ricostruita attraverso l'analisi delle due convergenti sentenze di condanna, i giudici di merito hanno illustrato il giudizio di responsabilità valorizzando, nel quadro dell'avvenuto rinvenimento nella casa abitata dagli imputati, di sostanza stupefacente ripartita in dosi, assieme a strumenti funzionali al confezionamento delle stesse e alla somma di 3500,00 euro, la coabitazione tra gli stessi ricorrenti, con l'aggiunta del possesso di chiavi della abitazione da parte del Rimo, e la circostanza dell'appurato andirivieni di tossicodipendenti, accompagnata dalla rilevazione di movimenti di tutti i coimputati in loco, con atteggiamento sospetto. Il tutto arricchito dall'arrivo della Micaletto in stato di agitazione, al momento di accesso degli operanti, accompagnato dalla intimazione rivolta ai medesimi di allontanarsi, cercando altresì di sottrarre al sequestro un fascio di banconote. Si tratta della rappresentazione di un quadro che, nella misura in cui ricollega la detenzione di stupefacente in una casa utilizzata da tutti gli imputati, presso cui si recavano tossicodipendenti, in un contesto di accertata presenza, nello stesso luogo e nelle medesime circostanze, degli imputati, per giunta con fare sospetto e con una reazione oppositrice della Micaletto, diretta a sottrarre la considerevole somma di danaro rinvenuta e dall'origine del tutto ingiustificata (cfr. pag. 3 della prima sentenza), rende una razionale ricostruzione del coinvolgimento, anche psicologico, di tutti i ricorrenti rispetto alla detenzione finalizzata allo spaccio. In tale quadro, la censura difensiva oltre a proporre una mera rivalutazione di dati, inammissibile in questa sede, appare anche generica, nella misura in cui si limita ad escludere la responsabilità ritenendo insufficiente il quadro delineato in sentenza ma senza specificare, a fronte di una quadro accusatorio consolidato, per ciascun coimputato, le ragioni della rispettiva estraneità. Inoltre, dal riepilogo dei motivi di appello, non risulta contestata la destinazione allo spaccio, che quindi non può essere proposta come motivo di censura, per la prima volta, in questa sede. 4. Ritenuti inammissibili i ricorsi, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, e deve altresì tenersi conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale per cui rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] lie
Sentenza Cassazione n. 16702/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris