CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 15526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ql,Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 - così riqualificata l'originaria imputazione - per avere illecitamente detenuto grammi 619,69 di sostanza stupefacente del tipo "Butirrolattone" (c.d. GBL), appartenente alla tabella VII. 79/2014. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: I) Erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90; mancanza di motivazione circa la finalità della detenzione dello stupefacente a fini di spaccio. II) Erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità. III) Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Letta la memoria tempestivamente depositata, in cui la difesa, richiamando il contenuto della missiva a firma dell'imputato, ha insistito nel richiedere l'accoglimento del ricorso. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, ie cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie la Corte di merito ha logicamente evidenziato come, dai quantitativo ritrovato in possesso dell'imputato fossero ricavabili centinaia di dosi, con la conseguenza che appare inverosimile la giustificazione offerta dall'imputato, tesa a sostenere la destinazione ad un uso esclusivamente personale dello stupefacente. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, attribuendo preponderante valore al notevole dato ponderale della sostanza caduta in sequestro, indicativo della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività del fatto. Considerato, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatto; Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv, 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ii riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). 2Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2026 Il Consigliere estensore ntel Mariaro aria [OSCURATO:PERSONA] rranti 29 92026 [OSCURATO:PERSONA], zia 3