CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 50892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2 e 296, comma secondo, d.P.R. 43/1973, non avendo la Corte d'appello concesso le circostanze attenuanti generiche neppure in regime di equivalenza alla contestata recidiva. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali, pari a 13 precedenti per episodi di contrabbando risultanti dal certificato del casellario giudiziale dal quale si desume che il reato in contestazione non costituisce un'occasionale ricaduta nel delitto ma la prosecuzione di un curriculum criminale iniziato già da anni è proseguito con condotte di maggiore gravità. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche e di non escludere la contestata recidiva essendo i reati contestati nell'odierno procedimento espressione di una accentuata capacità criminale del ricorrente. Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.