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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38346/2021

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del dott.

S. Tocci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa ,Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati oggetto del processo e indicava quale Giudice competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Osservava che era dirimente, ai fini della decisione, laformulazione dell'art. 12 comma 1 lett. c)cod. proc. pen. essendo quasi tutti i reati contestati con l'aggravante di cui all'art 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e, dunque, che essi si dovessero ritenere "connessi"in ragione dell'art. 416-bis cod. pen. (e, in particolare, per il capo 27, in contestazione nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]).

Era centrale il vincolo di strumentalità, reato- mezzo a reato-fine, rappresentato dalla comune finalità di favorire il clan dei casalesi.

Compito dell'interprete era di stabilire la sussistenza della connessione teleologica, sulla base di una valutazione ex ante, tra reati commessi da soggetti diversi, valorizzando le spie della finalizzazione, da ravvisare non solo nella formale contestazione dell'art. 61 n.2 cod. pen., ma anche e proprio attraverso la lettura dell'anzidetta lett. c) 12cod. proc. pen., checomprendeva certamente le condotte caratterizzate dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, tali da cementare reato mezzo e reato fine,di guisa che si sarebbe indotta una trattazione unitaria delle sequenzecriminali organizzate, in una logica di effettività della giurisdizione.

Ininfluente sarebbe risultato il dato relativo alla mancata contestazionea tutti gli imputati dell'art. 7 cit. (SU. 53390 del 26/10/2017) essendo il legame finalistico di alcuni, elemento autosufficiente per consentire la trattazione unitaria.

Da ciò la individuazione del Tribunale di S.M.C.V.come giudice competente in applicazione degli artt.12 lett. c) e 16cod. proc. pen., tenendo conto del /ocus commissi delicti, da individuare nel fatto ascritto al capo 5, commesso in Casapulla, nel gennaio 2014, non essendo possibile individuare il luogo di consumazione del delitto associativo.

Davanti al Tribunale di S.M.C.V. era stata nuovamente discussa la questione di competenza. [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva del solo delitto associativo di cui al capo 28, non vi erano ragioni di connessione con l'associazione di tipo camorristico (di cui al capo 27) e si sarebbero dovute tenere presenti le regole ordinarie di cui all'art. 8 cod. proc. pen.

La stessa aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 era contestata solo a due imputati, a fronte dei tredici che erano chiamati a rispondere del delitto in esame (capo 28) e alla luce della natura soggettiva di essa aggravante.

Si sarebbe, pertanto, imposta la declaratoria di competenza del Tribunale di Napoli.

Eguale declaratoria era stata chiesta per [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 12, 13 e

24. I capi 12 e 13 erano commessi in Napoli e Alife e, risultando più grave il primo, vi sarebbe stata la competenza del Tribunale di Napoli.

Anche il delitto di cui al capo 24 era stato commesso a Napoli e la eventuale finalità di agevolare il clan dei casalesi non era nella specie idonea a giustificare una deroga alla regola di competenza territoriale. [OSCURATO:PERSONA] era stata posta una questione di litispendenza.

Martinelli, invero, era chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 27) e di una serie di condotte di corruzione e turbata libertà degli incanti, in concorso con altri soggetti, aggravate dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (capi 3, 4, 17, 18, 19 e 25), escluso il delitto di associazione mafiosa, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere degli stessi reati.

La questione posta innanzi al Tribunale di Napoli, finalizzata alla riunione dei reati al procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. era stata disattesa, perché tardivamente prospettata e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva annotato come la discussione sulla litispendenza non afferisse ai temi di competenza in senso stretto, di guisa che avrebbe dovuto pronunciare sull'eventuale reiterazione dell'azione per il medesimo fatto il giudice adito successivamente.

Riteneva il Tribunale di S.M.C.V. che vi fosse connessione tra l'associazione di cui al capo 27, di tipo camorristico, che metteva capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] per il territorio di Grazzanise e i reati di cui ai capi 3,4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25 e 26, trattandosi di una sequenza criminale che il legislatore aveva inteso tenere unita, proprio attraverso l'art. 12 lett. c) cod. proc. pen.

Il delitto di cui al capo 28 parimenti era connesso ai capi nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 e

26. Il delitto di cui al capo 28 prevedeva l'associazione di diversi soggetti con il fine di commettere più delitti di corruzione e di turbata libertà degli incanti con assegnazioni di vari lavori pubblici in maniera pilotata e con la compiacenza dei commissari di gara, ottenendo l'elargizione di ingenti finanziamenti pubblici per l'intervento di politici e funzionari regionali.

Dimola e Bretto avevano agito al fine di favorire l'associazione camorristica casalese.

A costoro solo, dei tredici imputati, per il delitto di cui al capo 28, invero, era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 e ciò escludeva che si potesse ritenere un'ipotesi di connessione tra i due delitti associativi.Vi era, tuttavia, connessione tra l'associazione mafiosa e i reati indicati sopra e parimenti separata ipotesi di connessione tra l'associazione di cui al capo 28 e i reati stessi.

Era da escludere la connessione tra le due fattispecie associative.

Il reato più grave era qa individuare, in entrambe le sequenze delittuose, in quello di cui al capo 5), connesso sia in relazione all'associazione mafiosa di cui al capo 27, sia in relazione all'associazione di cui al capo

28. Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], pendendo contemporaneamente sui delitti di cui ai capi 3, 4, 17, 18, 19 e 25, fatti per cui &l'e Giudici (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e di Napoli) affermavano esistente la competenza, occorreva sollevare conflitto.

2. Il conflitto sollevato in forma positiva per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sussiste pendendo contemporaneamente, sui delitti di cui ai capi 3, 4, 17, 18, 19 e 25, fatti per cui due Giudici (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e di Napoli) affermano la competenza e va risolto determinando la competenza del Tribunale di Napoli.

Si discute della competenza a decidere per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo state respinte le eccezioni ulteriori, proposte nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non risultando relativa denuncia di conflitto.

La vicenda di competenza territoriale innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta pervenuta all'esito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Napoli-nord con sentenza del 21 maggio 2019.

Essendo tutti i reati contestati con l'aggravante di cui all'ad 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 rispetto all'art. 416-bis cod. pen. (capo 27) contestato al solo Martinelli, non ha rilievo, in una visione oggettivistica della connessione teleologica, il particolare che l'aggravante anzidetta non è contestata a tutti i concorrenti-imputati.

Alla luce di quanto premesso il Tribunale di Napoli-Nord ha ritenuto che trovassero applicazione gli artt. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 16 cod. proc. pen. e che fosse competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dovendo determinarsi la competenza facendo leva sul luogo di commissione del reato più grave non essendo possibile individuare quello di consumazione dell'associazione.

Rilevava, pertanto, come criterio risolutore il delitto di cui al capo 5, commesso in Casapulla.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione penale non può essere promossa per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in stato o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione penale sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

Si tratta di un limite alla procedibilità che consegue a una preclusione dovuta alla consumazione del potere esercitato dal pubblico ministero.

Tale preclusione, però, opera solamente per le situazioni di litispendenza relative ai procedimenti pendenti davanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, situazioni come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, le quali rimangono applicabili nelle ipotesi della duplicazione dei processi innanzi a giudici appartenenti a diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez.

U., n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800; Sez. 1, n. 17789 del 10/04/2008, Rv. 239849; Sez. 5, n. 504 del 11/11/2014, dep. 2015, Rv. 262219).

Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la lettura degli atti evidenzia come il processo innanzi al Tribunale di Napoli sarebbe sorto per i delitti di cui agli artt.110, 353 cpv. cod. pen. , 319, 319 bis e 321 cod. pen. con la contestazione dell'art. 416 bis, comma 1.1., come da imputazione modificata dal P.M., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Quel procedimento era sorto in fase di indagini da uno sdoppiamento del procedimento originario, a seguito delle iniziative cautelari che avevano indotto a diverse azioni penali.

Era stata esercitata, invero, l'azione prima con il cd. immediato cautelare e, poi, con richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice per l'udienza preliminare.

All'esito del rinvio a giudizio il Tribunale di Napoli-Nord aveva disposto la separazione della "materia penale" tra il Tribunale di Napoli e di [OSCURATO:PERSONA].

Il P.M., facendo leva sulla vis actractiva esercitata dal delitto, formulava richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli-Nord, innanzi al quale era ancora pendente il giudizio.

Il nucleo centrale della questione era di evitare che [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto a due distinti giudizi per il medesimo fatto.

Ciò posto in considerazione del fatto che i reati oggetto di procedimento erano sovrapponibili, per effetto delle contestazioni della circostanza aggravante avrebbe dovuto conoscere dei fatti un solo giudice.

Ciò, appunto, al fine di evitare che si celebrassero due distinti giudizi davanti ad autorità giudidiziarie diverse.

Il criterio di risoluzione sarebbe dovuto essere quello della prevenzione "istruttoria" a nulla rilevando la successiva contestazione dell'aggravante della finalità mafiosa che non avrebbe spostato la competenza per territorio per i fatti già pendenti per i quali era già in corso il giudizio innanzi il Tribunale di Napoli (IV sez. penale), procedimento che avrebbe attratto l'intero giudizio incardinatosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia pur prima della contestazione dell'aggravante anzidetta.La scelta di contestare l'aggravante in questione, con modifica del capo di imputazione, a "istruttoria oramai aperta" e avviatosi il giudizio originario, non avrebbe potuto determinare anche modifiche di competenza a valle sul nuovo processo che, al contrario, sarebbe stato attratto a quello originario, anche a fronte della successiva contestazione dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416 bis, comma 1.1., cod. pen.

Alla luce di quanto premesso al fine di evitare duplicazioni processuali e dovendo assicurarsi un processo unitario e simultaneo, va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, cui vanno trasmessi, per [OSCURATO:PERSONA], gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del dott. S. Tocci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa ,Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati oggetto del processo e indicava quale Giudice competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Osservava che era dirimente, ai fini della decisione, laformulazione dell'art. 12 comma 1 lett. c)cod. proc. pen. essendo quasi tutti i reati contestati con l'aggravante di cui all'art 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e, dunque, che essi si dovessero ritenere "connessi"in ragione dell'art. 416-bis cod. pen. (e, in particolare, per il capo 27, in contestazione nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]). Era centrale il vincolo di strumentalità, reato- mezzo a reato-fine, rappresentato dalla comune finalità di favorire il clan dei casalesi. Compito dell'interprete era di stabilire la sussistenza della connessione teleologica, sulla base di una valutazione ex ante, tra reati commessi da soggetti diversi, valorizzando le spie della finalizzazione, da ravvisare non solo nella formale contestazione dell'art. 61 n.2 cod. pen., ma anche e proprio attraverso la lettura dell'anzidetta lett. c) 12cod. proc. pen., checomprendeva certamente le condotte caratterizzate dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, tali da cementare reato mezzo e reato fine,di guisa che si sarebbe indotta una trattazione unitaria delle sequenzecriminali organizzate, in una logica di effettività della giurisdizione. Ininfluente sarebbe risultato il dato relativo alla mancata contestazionea tutti gli imputati dell'art. 7 cit. (SU. 53390 del 26/10/2017) essendo il legame finalistico di alcuni, elemento autosufficiente per consentire la trattazione unitaria. Da ciò la individuazione del Tribunale di S.M.C.V.come giudice competente in applicazione degli artt.12 lett. c) e 16cod. proc. pen., tenendo conto del /ocus commissi delicti, da individuare nel fatto ascritto al capo 5, commesso in Casapulla, nel gennaio 2014, non essendo possibile individuare il luogo di consumazione del delitto associativo. Davanti al Tribunale di S.M.C.V. era stata nuovamente discussa la questione di competenza. [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva del solo delitto associativo di cui al capo 28, non vi erano ragioni di connessione con l'associazione di tipo camorristico (di cui al capo 27) e si sarebbero dovute tenere presenti le regole ordinarie di cui all'art. 8 cod. proc. pen. La stessa aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 era contestata solo a due imputati, a fronte dei tredici che erano chiamati a rispondere del delitto in esame (capo 28) e alla luce della natura soggettiva di essa aggravante. Si sarebbe, pertanto, imposta la declaratoria di competenza del Tribunale di Napoli. Eguale declaratoria era stata chiesta per [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 12, 13 e 24. I capi 12 e 13 erano commessi in Napoli e Alife e, risultando più grave il primo, vi sarebbe stata la competenza del Tribunale di Napoli. Anche il delitto di cui al capo 24 era stato commesso a Napoli e la eventuale finalità di agevolare il clan dei casalesi non era nella specie idonea a giustificare una deroga alla regola di competenza territoriale. [OSCURATO:PERSONA] era stata posta una questione di litispendenza. Martinelli, invero, era chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 27) e di una serie di condotte di corruzione e turbata libertà degli incanti, in concorso con altri soggetti, aggravate dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (capi 3, 4, 17, 18, 19 e 25), escluso il delitto di associazione mafiosa, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere degli stessi reati. La questione posta innanzi al Tribunale di Napoli, finalizzata alla riunione dei reati al procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. era stata disattesa, perché tardivamente prospettata e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva annotato come la discussione sulla litispendenza non afferisse ai temi di competenza in senso stretto, di guisa che avrebbe dovuto pronunciare sull'eventuale reiterazione dell'azione per il medesimo fatto il giudice adito successivamente. Riteneva il Tribunale di S.M.C.V. che vi fosse connessione tra l'associazione di cui al capo 27, di tipo camorristico, che metteva capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] per il territorio di Grazzanise e i reati di cui ai capi 3,4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25 e 26, trattandosi di una sequenza criminale che il legislatore aveva inteso tenere unita, proprio attraverso l'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. Il delitto di cui al capo 28 parimenti era connesso ai capi nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 e 26. Il delitto di cui al capo 28 prevedeva l'associazione di diversi soggetti con il fine di commettere più delitti di corruzione e di turbata libertà degli incanti con assegnazioni di vari lavori pubblici in maniera pilotata e con la compiacenza dei commissari di gara, ottenendo l'elargizione di ingenti finanziamenti pubblici per l'intervento di politici e funzionari regionali. Dimola e Bretto avevano agito al fine di favorire l'associazione camorristica casalese. A costoro solo, dei tredici imputati, per il delitto di cui al capo 28, invero, era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 e ciò escludeva che si potesse ritenere un'ipotesi di connessione tra i due delitti associativi.Vi era, tuttavia, connessione tra l'associazione mafiosa e i reati indicati sopra e parimenti separata ipotesi di connessione tra l'associazione di cui al capo 28 e i reati stessi. Era da escludere la connessione tra le due fattispecie associative. Il reato più grave era qa individuare, in entrambe le sequenze delittuose, in quello di cui al capo 5), connesso sia in relazione all'associazione mafiosa di cui al capo 27, sia in relazione all'associazione di cui al capo 28. Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], pendendo contemporaneamente sui delitti di cui ai capi 3, 4, 17, 18, 19 e 25, fatti per cui &l'e Giudici (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e di Napoli) affermavano esistente la competenza, occorreva sollevare conflitto. 2. Il conflitto sollevato in forma positiva per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sussiste pendendo contemporaneamente, sui delitti di cui ai capi 3, 4, 17, 18, 19 e 25, fatti per cui due Giudici (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e di Napoli) affermano la competenza e va risolto determinando la competenza del Tribunale di Napoli. Si discute della competenza a decidere per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo state respinte le eccezioni ulteriori, proposte nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non risultando relativa denuncia di conflitto. La vicenda di competenza territoriale innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta pervenuta all'esito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Napoli-nord con sentenza del 21 maggio 2019. Essendo tutti i reati contestati con l'aggravante di cui all'ad 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 rispetto all'art. 416-bis cod. pen. (capo 27) contestato al solo Martinelli, non ha rilievo, in una visione oggettivistica della connessione teleologica, il particolare che l'aggravante anzidetta non è contestata a tutti i concorrenti-imputati. Alla luce di quanto premesso il Tribunale di Napoli-Nord ha ritenuto che trovassero applicazione gli artt. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 16 cod. proc. pen. e che fosse competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dovendo determinarsi la competenza facendo leva sul luogo di commissione del reato più grave non essendo possibile individuare quello di consumazione dell'associazione. Rilevava, pertanto, come criterio risolutore il delitto di cui al capo 5, commesso in Casapulla. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione penale non può essere promossa per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in stato o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione penale sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. Si tratta di un limite alla procedibilità che consegue a una preclusione dovuta alla consumazione del potere esercitato dal pubblico ministero. Tale preclusione, però, opera solamente per le situazioni di litispendenza relative ai procedimenti pendenti davanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, situazioni come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, le quali rimangono applicabili nelle ipotesi della duplicazione dei processi innanzi a giudici appartenenti a diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800; Sez. 1, n. 17789 del 10/04/2008, Rv. 239849; Sez. 5, n. 504 del 11/11/2014, dep. 2015, Rv. 262219). Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la lettura degli atti evidenzia come il processo innanzi al Tribunale di Napoli sarebbe sorto per i delitti di cui agli artt.110, 353 cpv. cod. pen. , 319, 319 bis e 321 cod. pen. con la contestazione dell'art. 416 bis, comma 1.1., come da imputazione modificata dal P.M., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quel procedimento era sorto in fase di indagini da uno sdoppiamento del procedimento originario, a seguito delle iniziative cautelari che avevano indotto a diverse azioni penali. Era stata esercitata, invero, l'azione prima con il cd. immediato cautelare e, poi, con richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice per l'udienza preliminare. All'esito del rinvio a giudizio il Tribunale di Napoli-Nord aveva disposto la separazione della "materia penale" tra il Tribunale di Napoli e di [OSCURATO:PERSONA]. Il P.M., facendo leva sulla vis actractiva esercitata dal delitto, formulava richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli-Nord, innanzi al quale era ancora pendente il giudizio. Il nucleo centrale della questione era di evitare che [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto a due distinti giudizi per il medesimo fatto. Ciò posto in considerazione del fatto che i reati oggetto di procedimento erano sovrapponibili, per effetto delle contestazioni della circostanza aggravante avrebbe dovuto conoscere dei fatti un solo giudice. Ciò, appunto, al fine di evitare che si celebrassero due distinti giudizi davanti ad autorità giudidiziarie diverse. Il criterio di risoluzione sarebbe dovuto essere quello della prevenzione "istruttoria" a nulla rilevando la successiva contestazione dell'aggravante della finalità mafiosa che non avrebbe spostato la competenza per territorio per i fatti già pendenti per i quali era già in corso il giudizio innanzi il Tribunale di Napoli (IV sez. penale), procedimento che avrebbe attratto l'intero giudizio incardinatosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia pur prima della contestazione dell'aggravante anzidetta.La scelta di contestare l'aggravante in questione, con modifica del capo di imputazione, a "istruttoria oramai aperta" e avviatosi il giudizio originario, non avrebbe potuto determinare anche modifiche di competenza a valle sul nuovo processo che, al contrario, sarebbe stato attratto a quello originario, anche a fronte della successiva contestazione dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416 bis, comma 1.1., cod. pen. Alla luce di quanto premesso al fine di evitare duplicazioni processuali e dovendo assicurarsi un processo unitario e simultaneo, va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, cui vanno trasmessi, per [OSCURATO:PERSONA], gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso